Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-10-2011) 18-11-2011, n. 42582 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità di D. D. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in concorso con altro imputato. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma. L’imputazione attiene alla detenzione di circa 200 grammi di hashish, quantitativo idoneo a confezionare 462 dosi.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo la mancanza di reale motivazione per ciò che attiene alla richiesta concessione della circostanza attenuante di cui al richiamato art. 73, comma 5.

Apoditticamente la Corte d’appello ha ritenuto inattendibile la giustificazione offerta circa la appartenenza delle due tavolette di hashish "una per ciascuno". 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata da atto che gli imputati si sono difesi assumendo che le due tavolette di stupefacente sequestrate non erano di comune proprietà ma erano "una per ciascuno". Tale assunto viene tuttavia ritenuto non credibile. Depongono in senso contrario le concordi dichiarazioni di diversi acquirenti, il sequestro di un quaderno di proprietà del ricorrente con appunti sicuramente afferenti alla vendita di hashish, il sequestro altresì di strumenti necessari per il confezionamento delle dosi. Da tale complesso probatorio emerge univocamente che i due imputati avevano messo in campo una comune attività di spaccio.

D’altra parte, conclude la Corte di merito, anche ad ammettere che ne facessero pure uso personale, l’illecito non può essere ritenuto di limitata entità e l’attenuante richiesta va quindi esclusa. Tale apprezzamento è con tutta evidenza immune da vizi logico-giuridici, essendo argomentatamente e persuasivamente fondato su distinte ed altamente significative acquisizioni probatorie che riconducono la detenzione del rilevante quantitativo di droga alla comune proprietà degli imputati; e che collocano tale illecita detenzione nel contesto di una organica attività di vendita al minuto.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1500 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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