Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1) Nel dicembre 2002, D.M.A. e G.L., in seguito deceduta, agivano contro P.M.T., chiedendone la condanna a demolire alcuni manufatti edificati a distanza non legale dal confine della proprietà immobiliare degli attori.
Nell’ottobre 2003 P.T., dopo aver chiesto in via cautelare la sospensione di opera intrapresa sul loro fondo dai D.M., li conveniva in giudizio per ottenere la demolizione del fabbricato.
I D.M. resistevano, eccependo che il loro capannone era stato costruito a 5 mt dal confine e che invano la controparte esigeva il rispetto della distanza di mt 10, giacchè i manufatti da essa eretti erano abusivi.
Il tribunale di Torino Moncalieri, riunite le cause, rigettata l’eccezione di usucapione del diritto a tenere i manufatti a distanza inferiore a quella legale, condannava P.T. ad arretrare fino a 5 mt dal confine i di lei fabbricati, costruiti sul confine o a 85 cm da esso.
Dichiarava legittima la costruzione D.M., priva di pareti finestrate, edificata a distanza regolamentare.
La Corte di appello di Torino con sentenza 29 dicembre 2009 rigettava l’appello di P.M.T..
Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 luglio 2010, resistito con controricorso dai D.M., che hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione
Irrilevante è il decesso in corso di questo giudizio di D.M. A. (SU 14385/07).
2) Il primo motivo di ricorso denuncia "violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative all’usucapione", nonchè vizi di "motivazione sul punto".
Parte ricorrente sostiene che i manufatti erano stati edificati nel 1982, ditalchè nel dicembre 2002, epoca di proposizione della domanda giudiziale D.M., era maturata l’usucapione del diritto di mantenerli lì dove erano sorti.
Per sorreggere questa pretesa, parte ricorrente produce una serie di documenti (certificazioni, dichiarazioni rilasciate da terzi) che non possono essere presi in considerazione, giacchè non attengono, come consente l’art. 372 c.p.c., alla nullità della sentenza impugnata e all’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Attengono infatti alla prova dei fatti controversi, che doveva essere formata, secondo le norme di rito, durante il giudizio di merito.
Al dettato normativo non si può derogare in vista di far valere in sede di rinvio l’indispensabilità di detti documenti ex art. 345 c.p.c., giacchè, non solo il giudizio di rinvio non è un giudizio aperto, in cui si possa far luogo a tardive produzioni, ma soprattutto non v’è spazio per pervenire alla cassazione della sentenza impugnata sulla base di irrituali produzioni documentali tentate in sede di legittimità.
Il motivo mira inoltre alla riconsiderazione degli elementi di fatto posti dalla Corte di appello a base del suo meditato e argomentato giudizio, che è insindacabile in questa sede ove, come nella specie, non presenti vizi logici.
Questa Corte non può pertanto avventurarsi nel riesame delle deposizioni testimoniali, delle quali il giudice d’appello ha offerto congrua e coerente lettura.
Va aggiunto che la censura pecca di specificità, perchè fa generico riferimento a contestazioni (pag. 13), anche istruttorie, senza indicare in quale atto esse sarebbero state svolte e senza che esse risultino dalle conclusioni riportate in sentenza. Infine la ricorrente si duole del fatto che non sia stata affermata, in base al principio di prevenzione, le legittimità della sua costruzione, risultante dalla usucapione del diritto al mantenimento delle distanze. Poichè si è detto che l’usucapione è stata motivatamente negata, non v’è fondamento della doglianza. Giova poi rilevare che dalla sentenza di appello non risulta invocata l’applicazione del principio di prevenzione e parte ricorrente avrebbe dovuto indicare come e dove lo avesse fatto, per potersi dolere della circostanza che la Corte di merito non ne avrebbe "tenuto conto", nè motivato "la mancata applicazione del medesimo".
Si deve rilevare che, essendo state applicate le distanze delle costruzioni dal confini, non v’era luogo per invocare un principio che contraddice tale prescrizione (cfr. Cass. 22896/07; 16574/06;
8283/05).
3) Con analoga rubrica è presentato anche il secondo motivo di ricorso, che segue la sorte del primo.
La censura si incentra sulla asserita presenza di pareti finestrate nel capannone dei resistenti, che avrebbe pertanto dovuto osservare la distanza di m.t. 10 e non 5 dal confine.
Occorre ribadire che la Corte di appello ha esaminato e disatteso con accurata motivazione questa circostanza, pazientemente spiegando che la costruzione è stata modificata, a seguito di procedimento ex art. 688 c.p.c., con la chiusura in muratura del vano finestra e la presenza residua di sole aperture lucifere, poste a 4 mt dal suolo e non di finestre, circostanze verificate dal consulente d’ufficio. Non vi sono risultanze decisive in contrario che consentano in base agli atti di smentire questo assunto, senza richiedere un riesame valutativo precluso in sede di legittimità.
Nè possono essere invocate (per chiedere il rispetto della maggior distanza) le aperture presenti nelle costruzioni della ricorrente, posto che di esse, mancata l’usucapione, è stata ritenuta illegittima l’edificazione, che non vincola la costruzione del vicino, dovendo i manufatti essere arretrati, come disposto dalla sentenza di primo grado confermata dal giudice di appello.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso principale e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Assorbito l’incidentale.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000 per onorari, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
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