Corte Costituzionale, Sentenza n. 187 del 2011, in materia di assestamento del Bilancio 2010

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 27 del 22-6-2011

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 30, 40, comma
2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre
2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17
gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed
iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.

Ritenuto in fatto

1. – Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato in data 17
gennaio 2011, questione di legittimita’ costituzionale degli artt.
30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche
15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010),
affermandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo,
lettere e) ed s), della Costituzione.
2. – In particolare, osserva il ricorrente che l’art. 30 della
legge regionale n. 16 del 2010 integra, al comma 1, prevedendo
interventi definiti indifferibili ed urgenti, il Piano d’ambito di
cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale). Cio’ allo scopo di scongiurare situazioni di
emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi di acque
reflue non a norma e di garantire il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione
dell’Assemblea regionale n. 145 del 26 gennaio 2010, il quale prevede
la realizzazione di interventi per l’adeguamento e la realizzazione
di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e per il loro
collettamento a tali strutture. Al comma 2 viene indicata la data del
31 dicembre 2015 quale termine per la realizzazione degli interventi
di cui sopra per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti
equivalenti e, al comma 3, e’, infine, previsto che, nel periodo
necessario per la realizzazione dei predetti interventi e, comunque,
non oltre il termine del 31 dicembre 2015, le Province possano
rilasciare autorizzazioni provvisorie relative agli scarichi di cui
al comma 1 (cioe’ quelli «non conformi alla normativa vigente»).
2.1. – Ad avviso del ricorrente la descritta disciplina viola
l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione «per il
tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale,
da considerarsi quale disciplina interposta».
Viene, a tal proposito, richiamato il decreto legislativo n. 152
del 2006 che, fra l’altro, disciplina la tutela delle acque
dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con
disposizioni che costituiscono principi generali di tutela
dell’ambiente sia alla luce delle disposizioni costituzionali che di
quelle di fonte internazionale e comunitaria.
In particolare, l’impugnato art. 30 della legge regionale n. 16
del 2010 prevede la realizzazione di interventi che gia’ avrebbero
dovuto essere realizzati in attuazione di quanto previsto sia
dall’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia dagli artt. 100 e
seguenti del medesimo provvedimento legislativo.
La disposizione censurata, incidendo sulla medesima materia
disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006, non solo rimette ad un
successivo programma redatto in base ad essa l’individuazione delle
priorita’ negli interventi da realizzare e dei relativi tempi, ma
fissa, altresi’, al 31 dicembre del 2015 il termine massimo per la
loro realizzazione con riferimento agli «agglomerati urbani con
almeno duemila abitanti equivalenti», consentendo, anche che, sino a
tale data, le Province autorizzino provvisoriamente l’utilizzo di
scarichi non a norma.
Siffatta normativa, osserva il ricorrente, pur dichiarandosi
finalizzata a tutelare l’igiene e la sanita’ pubblica, in realta’
introduce una deroga alla operativita’ della normativa statale in
materia di tutela dell’ambiente, consentendo, in contrasto con
questa, il perpetuarsi di situazioni di mancato adeguamento degli
scarichi idrici ai dettami comunitari e nazionali in materia.
2.2. – Sul punto parte ricorrente ricorda che, a mente degli
artt. 27 e 31 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152
(Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole), il termine entro il quale gli
agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000
dovevano dotarsi di una rete fognaria e di un sistema di trattamento
delle acque reflue era fissato al 31 dicembre 2000 mentre per quelli
aventi un numero di abitanti compreso fra 2.000 e 15.000 il termine
era fissato al 31 dicembre 2005. Allorche’ la predetta normativa e’
stata abrogata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo n. 152 del 2006, non e’ stato previsto alcun differimento
dei ricordati termini ne’ sono state individuate situazioni
legittimanti deroghe al principio, stabilito dall’art. 100 del
medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale gli
agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiore a
2.000 dovevano essere provvisti di reti fognarie.
Rilevato che fra le specifiche finalita’ indicate all’art. 73 del
d.lgs. n. 152 del 2006 vi e’ la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento idrico ed il risanamento dei corpi idrici
inquinati, da realizzarsi, tra l’altro, tramite l’adeguamento dei
sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi
idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato, nonche’ tramite
l’adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle
emissioni nelle acque superficiali, osserva ancora il ricorrente che
l’impugnato art. 30, rinviando la realizzazione degli interventi di
adeguamento e consentendo alle Province di autorizzare in via
provvisoria scarichi non conformi alla normativa, si pone in diretto
contrasto con la normativa statale, la quale non giustifica ne’
differimenti temporali ne’ deroghe per casi particolari. Esso,
quindi, disciplinando aspetti indubbiamente attinenti alla materia
ambientale, in maniera difforme rispetto alle disposizioni statali
contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, viola la
competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
2.3. – Infatti, prosegue il ricorrente, pur essendo vero che,
stante la natura trasversale della materia «ambiente», le Regioni
possono stabilire, nell’esercizio delle loro competenze, livelli di
tutela piu’ elevati, cio’ puo’, comunque avvenire, non al fine di
tutelare direttamente il bene ambientale, ma solo per disciplinare
adeguatamente gli oggetti riconducibili alle loro specifiche
competenze.
Nel caso che interessa, invece, la Regione e’ direttamente
intervenuta, attraverso la previsione di una proroga nella
realizzazione degli interventi necessari e della possibilita’ di
consentire indebite deroghe, sui regimi di tutela riservati, invece,
alla competenza esclusiva dello Stato.
3. – Riguardo al comma 2 dell’art. 40 della legge regionale n. 16
del 2010 – il quale prevede che il servizio idrico integrato, poiche’
di interesse generale e riconducibile a diritti fondamentali, non
rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – il
ricorrente osserva che esso si pone in contrasto con l’art. 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
quale, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica, ne ha affermato la pertinenza
alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della
concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni che debbono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, precisando, altresi’, che le disposizioni in esso
contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali.
In particolare, il ricorrente segnala che nella giurisprudenza
della Corte gia’ e’ stata affermata la omologia fra la nozione di
«servizio pubblico locale di rilevanza economica» e quella, di fonte
comunitaria, di «servizio di interesse economico generale» cosi’ come
quella fra i concetti di «rilevanza economica» e di «interesse
economico generale», intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza
comunitaria, un interesse che attiene a prestazioni dirette a
soddisfare i bisogni di una generalita’ di utenti e rese
nell’esercizio di un’attivita’ economica, cioe’ consistente
nell’offrire beni o servizi su di un determinato mercato.
Poiche’ siffatta nozione, avente un contenuto oggettivo, viene
utilizzata quale criterio discretivo per l’applicazione delle norme a
tutela della concorrenza in tema di affidamento della gestione dei
servizi pubblici, ne deriva che la determinazione delle condizioni di
rilevanza economica dei servizi pubblici stessi e’ riservata alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della
concorrenza.
Sotto tale profilo l’art. 40 della legge regionale n. 16 del
2010, il quale sottrae dall’ambito dei servizi pubblici locali a
rilevanza economica il servizio idrico integrato, esulerebbe dalla
competenza legislativa regionale.
3.1. – Peraltro, soggiunge il ricorrente, la Corte, con la
sentenza n. 325 del 2010, originata da un ricorso proposto avverso
una legge dello Stato dalla Regione Marche, gia’ ha affermato che e’
fatto divieto, stante la portata oggettiva della nozione di
«interesse economico», sia agli Stati membri dell’Unione europea che
agli enti infrastatuali di decidere discrezionalmente sulla
sussistenza o meno dell’interesse in questione, precisando altresi’,
con specifico riferimento al servizio idrico integrato, che
correttamente il legislatore statale lo ha qualificato come servizio
di rilevanza economica, escludendo, conseguentemente, «ogni potere
degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione».
Conclude sul punto il ricorrente ricordando che, sulla base della
giurisprudenza della Corte, la disciplina concernente le modalita’
dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, non ascrivibile ne’ alla competenza legislativa
statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ne’ a quella
relativa alla individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni,
Provincie e Citta’ metropolitane, va, invece, ricondotta alla
competenza statale in tema di tutela della concorrenza, data la sua
diretta incidenza sul mercato.
D’altra parte, precisa il ricorrente, oltre a violare l’art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, l’art. 40 della legge
regionale n. 16 del 2010 si pone altresi’ in contrasto con il primo
comma dell’art. 117 della Costituzione, in quanto, restringendo la
nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in deroga
alla previsione contenuta nell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008,
e, di conseguenza, escludendo l’affidamento e la gestione del
servizio idrico integrato dall’ambito di operativita’ della
disciplina comunitaria in tema di concorrenza, liberta’ di
stabilimento e libera prestazione dei servizi, limita, violando il
predetto parametro costituzionale, l’applicazione nel nostro
ordinamento dei vincolanti principi comunitari vigenti nelle
sopraindicate materie.
4. – Il ricorrente deduce, infine, l’illegittimita’
costituzionale anche dell’art. 42, comma 7, della legge regionale n.
16 del 2010, in quanto, nel modificare l’art. 4 della legge regionale
12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), prevede che il
compito di «curare» le procedure per l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione delle direttiva
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico), sia assegnato ai Comuni
territorialmente competenti.
Lamenta il ricorrente che la disposizione impugnata, affidando ai
Comuni le procedure relative al servizio di gestione dei rifiuti
portuali, si pone in contrasto con l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n.
182 del 2003, il quale, invece, attribuisce siffatta competenza alle
Regioni, peraltro previa intesa con l’Autorita’ marittima per i fini
di interesse di quest’ultima.
Parimenti in contrasto con le norme statali in materia ambientale
e’, secondo l’avviso del ricorrente, il comma 9 del medesimo art. 42,
il quale, interpretando autenticamente il comma 1 dell’art. 61 della
legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni
amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello
sviluppo economico ed attivita’ produttive, del territorio, ambiente
e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunita’, nonche’
dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), dispone che, fra
le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, concernenti la
manutenzione dei porti, ci siano anche quelle aventi ad oggetto le
procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti di cui all’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003.
L’attribuzione di tale funzione ai Comuni contrasta anch’essa con
l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del 2003 che, come detto,
assegna, invece, tale compito alle Regioni, d’intesa con l’Autorita’
marittima.
4.1. – Siffatto contrasto, unitamente all’intervento legislativo
nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata alla
competenza statale, integra, secondo il ricorrente, la violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
5. – Conclusivamente, il ricorrente, oltre a chiedere la
dichiarazione di illegittimita’ costituzionale delle norme censurate,
chiede altresi’, stante la particolare gravita’ dell’illegittimita’
per violazione delle competenze in materia di concorrenza e dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, la sospensione
cautelare della esecuzione del solo art. 40, comma 2, della legge
regionale delle Marche n. 16 del 2010.
6. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Marche, in persona
del Presidente della Giunta regionale, contestando la fondatezza
della questione di legittimita’ costituzionale sollevata con il
ricorso in esame nella parte in cui essa ha per oggetto l’art. 30 e i
commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010,
mentre, per quel che concerne il comma 2 dell’art. 40 della citata
legge regionale, prende atto dell’orientamento espresso dalla Corte
con le sentenze n. 325 del 2010 e 26 del 2011, peraltro ritenendo che
non sussistano gli estremi per l’invocata sospensione cautelare degli
effetti della disposizione legislativa censurata.
6.1. – Con riferimento alla censura rivolta all’art. 30 della
legge regionale n. 16 del 2010, la difesa regionale osserva che si
deve, in primo luogo, fare chiarezza sul significato normativo della
disposizione censurata, la quale ha ad oggetto esclusivamente gli
scarichi di acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani.
L’ambito di applicazione della disposizione regionale, pertanto, e’
inequivocamente riferito agli scarichi delle pubbliche fognature e,
piu’ in generale, agli scarichi di acque reflue urbane posti sotto la
responsabilita’ dei gestori del servizio idrico integrato.
Ad avviso della resistente, ratio e finalita’ della disciplina
sono chiaramente sintetizzate nell’incipit del comma 1, cioe’
scongiurare una situazione emergenziale dovuta al fatto che nella
Regione Marche sussistono ancora situazioni di non conformita’ delle
predette tipologie di scarichi alla normativa vigente, le quali
imporrebbero – a rigore – la chiusura immediata di tali scarichi, con
evidenti ripercussioni sia di natura igienico-sanitaria sia di natura
propriamente ambientale.
Sulla base di queste premesse, aggiunge la Regione, e’ possibile
scomporre la disposizione impugnata in due parti. Coi primi due
commi, il legislatore regionale ha previsto la necessita’ di
procedere all’integrazione coattiva dei piani d’ambito di cui
all’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 con un «programma di
interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento o la
realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e
collettamento a impianti di depurazione» il quale preveda, altresi’,
la definizione delle priorita’ delle opere e dei loro tempi,
individuando, comunque il termine inderogabile del 31 dicembre 2015
per gli interventi relativi agli agglomerati urbani con popolazione
superiore ai duemila abitanti equivalenti. Gli interventi consistono,
dunque, esclusivamente in opere pubbliche infrastrutturali poste a
carico dei gestori del servizio idrico integrato, da finanziare
direttamente con fondi pubblici o coi proventi della tariffa riscossa
per i servizi idrici.
Nella seconda parte il legislatore regionale, col comma 3, ha
previsto un regime di "autorizzabilita’ provvisoria" degli scarichi
esistenti ed ancora non conformi alla normativa limitato al solo
periodo necessario alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 (e comunque non oltre il termine massimo ivi fissato); regime
provvisorio giustificato proprio dalla necessita’ di conseguire, a
fronte di una generalizzata situazione di irregolarita’ degli
scarichi delle acque reflue, l’adeguamento di quelli provenienti
dagli agglomerati urbani della Regione alle vigenti discipline
nazionali e comunitarie, nonche’ agli obiettivi del Piano di tutela
delle acque (Pta).
6.2. – Di cio’, aggiunge la Regione, essa si era fatta carico
gia’ in sede di redazione del Pta, di cui all’art. 121 del d.lgs. n.
152 del 2006, che era stato dalla medesima approvato, previa
"validazione" da parte del Ministero dell’ambiente nonche’ di altre
autorita’ pubbliche. Nel Pta, verificata la non conformita’ ai
parametri normativi di ben 55 agglomerati urbani aventi popolazione
superiore a duemila abitanti equivalenti su di un totale di 95 e
rilevata la necessita’ di idonei interventi, si precisava che sarebbe
stato compito della Giunta regionale verificare la congruenza e la
sufficienza di tali interventi, la cui tempistica, peraltro, era
fissata in un arco molto ampio di tempo.
Andando a sintetizzare il contenuto del Pta, la Regione osserva
che esso indicava: gli interventi infrastrutturali gia’ previsti in
ogni Ambito territoriale ottimale (Ato) nonche’ i relativi costi; i
termini, ordinatori, entro i quali i gestori del servizio idrico
integrato dovevano procedere alla loro realizzazione; la necessita’
del tempestivo adeguamento dei piani d’ambito al Pta, mediante un
programma approvato dalla Giunta regionale avente, riguardo agli
interventi ritenuti piu’ urgenti, efficacia cogente per i gestori del
servizio idrico; la previsione di termini massimi, anche essi
ordinatori, per l’adeguamento degli impianti di depurazione ai valori
limite.
Emergerebbe quindi chiaramente la connessione che lega il
contenuto del censurato art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010
con le previsioni del Pta che sono rese in termini piu’ rigorosi: il
primo, infatti, per la Regione, prevede come coattiva la integrazione
dei piani d’ambito che il Pta prevede come facoltativa; fissa
tassativamente, e non in via meramente ordinatoria, al 31 dicembre
2015 il termine per gli interventi di adeguamento negli agglomerati
urbani con almeno duemila abitanti equivalenti; consente
esplicitamente alle Province di autorizzare, sino alla tempestiva
realizzazione di tali interventi, scarichi nelle pubbliche fognature
non a norma, facolta’ questa che, ad avviso della Regione, doveva
ritenersi implicitamente contemplata anche dal Pta.
Dal descritto quadro emergerebbe, secondo la Regione,
«l’assurdita’ della tesi sostenuta dalla ricorrente», in base alla
quale, dovendo le reti fognarie e gli impianti di depurazione essere
gia’ stati adeguati e non essendo consentita la persistenza di
scarichi non a norma, la Regione Marche, preso atto della diversa
situazione esistente nel suo territorio, non poteva prevedere un
programma di adeguamento degli impianti esistenti, ma doveva
procedere alla chiusura di quelli non a norma, senza tenere conto,
nel fare cio’, delle gravi implicazioni pratiche che tale decisione
avrebbe comportato (evacuazione dei centri abitati non a norma;
sistemazione dei cittadini trasferiti in abitazioni; immediata
realizzazione di impianti a norma).
6.3. – Al di la’ di tali conseguenze, precisa la resistente, la
tesi posta a base del ricorso e’ errata in diritto, come dimostra
l’analisi di numerose disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152 del
2006.
A tal proposito la resistente, convenendo sul fatto che la
disposizione censurata, data la prevalenza sulle concorrenti materie
della sanita’ e dell’igiene pubblica, sia riconducibile all’ambito
materiale della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», rileva che
essa ha ad oggetto la tutela delle acque dall’inquinamento e la
gestione del servizio idrico integrato, temi riguardo ai quali il
legislatore del d.lgs. n. 152 del 2006 ha affidato alle Regioni una
«vastissima serie di competenze normative ed amministrative» delle
quali si deve tenere conto nel valutare la legittimita’ della
disciplina ora in esame.
Nella comparsa sono esaminate, quindi, diverse disposizioni
contenute nel d.lgs. n. 152 del 2006: in particolare gli artt. 73 (il
quale, nell’indicare gli strumenti tramite i quali conseguire gli
obiettivi generali di tutela idrica, segnala l’adeguamento dei
sistemi di fognatura, il collegamento e la depurazione degli scarichi
nonche’ la graduale diminuzione di questi), 100 (il quale, dopo aver
imposto la dotazione di reti fognarie per le acque reflue prodotte da
agglomerati aventi almeno 2000 abitanti equivalenti, prevede che,
relativamente ad insediamenti, installazioni o edifici isolati, siano
le Regioni ad individuare sistemi pubblici o sistemi alternativi che
assicurino la medesima protezione ambientale sia i tempi per
l’adeguamento degli scarichi esistenti ad essi), 105 (il quale
prevede le modalita’ di trattamento delle acque reflue urbane), 121
(che prevede, quale fondamentale strumento di tutela delle risorse
idriche, il Pta, affidato alla competenza delle Regioni ed approvato
all’esito di un procedimento che vede coinvolto il Ministero
dell’Ambiente e le Autorita’ di bacino, ed il cui comma 3 prevede che
il Pta contenga, fra l’altro, le misure volte alla tutela qualitativa
e quantitativa del sistema idrico, mentre il successivo comma 4
addita fra contenuti del medesimo Pta «l’indicazione della cadenza
temporale degli interventi e delle relative priorita’»), 124 (in base
al quale il regime autorizzatorio degli scarichi delle acque reflue
domestiche e delle reti fognarie e’ definito dalle Regioni nei limiti
di cui all’art. 101, commi 1 e 2, ed il cui comma 6, affida alle
Regioni la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli
impianti di depurazione delle acque reflue), 126 (secondo il quale le
Regioni disciplinano le modalita’ di approvazione degli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane nonche’ di autorizzazione
provvisoria in sede di avvio dell’impianto), 149 (il quale detta la
disciplina del piano d’ambito, predisposto dalla Autorita’ d’ambito e
approvato dalla Regione, nel quale e’ contenuto un programma di
interventi, con l’indicazione delle relative infrastrutture e dei
tempi per la loro realizzazione).
6.4. – La Regione osserva, infine, che, ove non fossero
sufficienti i descritti indici normativi a dimostrare l’esistenza di
specifiche competenze regionali in tema di adeguamento delle reti
fognarie esistenti e degli impianti di depurazione e trattamento
delle acque reflue, ivi compreso il regime di autorizzazione
provvisoria degli scarichi non ancora conformi alla disciplina
vigente, decisivo rilievo in tal senso avrebbe l’art. 170 del d.lgs.
n. 152 del 2006 che, al comma 5, espressamente, afferma che «le
Regioni definiscono, in termini non inferiori a due anni, i tempi di
adeguamento alle prescrizioni […] contenute nella legislazione
regionale attuativa della parte III del presente decreto e nei» Pta.
Ritiene, pertanto, la resistente difesa che, a fronte del
descritto quadro normativo, sarebbe assai difficile sostenere che il
legislatore regionale abbia introdotto una proroga nella
realizzazione del programma per l’adeguamento delle reti fognarie ed
un regime derogatorio per gli esistenti scarichi non a norma, con
cio’ ponendosi in contrasto con le previsioni del legislatore statale
in materia di «tutela dell’ambiente».
D’altra parte la Regione Marche sottolinea che disposizioni
legislative analoghe a quella ora in esame sono state introdotte in
altre legislazioni regionali, come, ad esempio, la legge regionale
della Toscana 3 marzo 2010, n. 28, recante «Misure straordinarie in
materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifica alla
legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati)», senza che il Governo abbia ritenuto di doverle censurare
di fronte alla Corte costituzionale.
7. – Passando all’esame delle censure aventi ad oggetto i commi 7
e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, la difesa
regionale, messa in luce la connessione esistente fra le due
disposizioni, rileva come, diversamente da quanto sostenuto da parte
ricorrente, non vi sia motivo per ritenere che, per effetto di esse,
sia venuta meno, nel procedimento volto all’affidamento del servizio
di gestione di rifiuti portuali, l’intesa con l’Autorita’ marittima
prescritta dal legislatore statale. Infatti, rispetto alla normativa
invocata dal ricorrente quale parametro interposto, l’unica
differenza sta nello spostamento della competenza della "cura" delle
predette procedure di affidamento dalla Regione al Comune, senza, si
ribadisce, che ne sia coinvolta la restante struttura procedurale.
Fermo questo, la resistente osserva che, pertanto, la questione
si concentra sulla sussistenza o meno di una competenza regionale a
disporre il trasferimento in capo ai Comuni della predetta funzione
amministrativa.
7.1. – A tal proposito, la Regione ricorda come la disposizioni
indicata dal ricorrente come norma interposta, cioe’ l’art. 5, comma
4, del d.lgs. n. 182 del 2003, sia frutto di una novella inserita
dall’art. 4-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per
l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee), disposizione quest’ultima a sua volta introdotta in
occasione della conversione in legge del predetto decreto legge,
intervenuta con legge 20 novembre 2009, n. 166.
Scopo dichiarato della novella era di evitare la apertura di una
ulteriore procedura di infrazione a carico dello Stato italiano di
fronte agli organi della Giustizia comunitaria per non avere
provveduto ad elaborare un piano di raccolta dei rifiuti per ciascun
porto italiano.
Ritiene la resistente difesa che l’ambito materiale cui ascrivere
l’intervento legislativo statale non sia quello della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, essendo esso volto a dare attuazione
alla disciplina comunitaria in materia di trasporti marittimi che il
legislatore costituzionale, ai sensi dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione, ha affidato alla potesta’ legislativa concorrente
di Stato e Regioni, sotto la specie dei «porti ed aeroporti civili» e
delle «grandi reti di trasporto e navigazione».
Di cio’ sarebbe consapevole lo stesso legislatore statale che,
all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 182 del 2003, ha espressamente
fatto salva la competenza legislativa regionale nel dare attuazione
alla Direttiva comunitaria 2000/59/CE nel rispetto dei vincoli
derivanti, appunto, dal diritto comunitario e dei «principi
fondamentali» espressi dal decreto legislativo stesso.
Cosi’ stando le cose, la normativa regionale non avrebbe invaso
un ambito competenziale statale, ma si sarebbe mossa, nel rispetto
dei principi fondamentali rinvenibili nella legislazione statale,
entro i limiti della competenza regionale al fine di dare attuazione
al diritto comunitario.
7.2. – Peraltro, soggiunge conclusivamente la Regione, la
infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dei commi
7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16 del 2010, emergerebbe
anche la’ dove si aderisse alla tesi governativa che assegna
l’intervento legislativo regionale alla materia «tutela
dell’ambiente», dato che esso, infatti, si sarebbe realizzato in
esecuzione di quanto previsto dagli artt. 196 e 199 del d.lgs. n. 152
del 2006. La prima delle due disposizioni citate assegna alla
competenza regionale sia la predisposizione, adozione e aggiornamento
dei piani di gestione dei rifiuti, sia la regolamentazione della
attivita’ di gestione dei rifiuti stessi, mentre l’art. 199, al comma
3, lettera b), prevede che nel piano regionale di gestione dei
rifiuti sia trattata anche la questione dei «flussi di rifiuti
disciplinati da una normativa comunitaria specifica», e al comma 4,
lettera a), che esso possa contemplare anche «gli aspetti
organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti».
Tali previsioni, ad avviso della Regione Marche, dimostrano che
la competenza normativa regionale sull’attivita’ di gestione dei
rifiuti, ivi compresi gli aspetti organizzativi, deriva da esplicite
scelte del legislatore statale. Pertanto, ben poteva la Regione,
spendendo detta sua competenza ed applicando i principi di
sussidiarieta’ ed adeguatezza, allocare presso i Comuni la funzione
amministrativa relativa alle procedure di affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti portuali.
8. – Riguardo, infine, alla questione avente ad oggetto l’art.
40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, la Regione prende
atto che, immediatamente dopo la promulgazione della predetta legge,
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 325 del 2010,
successivamente ribadita dalla sentenza n. 26 del 2011, ha affermato
che esula dalla potesta’ normativa regionale la possibilita’ di
qualificare il servizio idrico integrato in termini di irrilevanza
economica; ritiene, pertanto, di non contestare tale indirizzo
giurisprudenziale.
Osserva, peraltro, che la natura sostanzialmente programmatica
della disposizione in questione porta ad escludere la sussistenza di
un suo immediato effetto, di talche’, difettando qualsivoglia
pericolo di pregiudizio per l’interesse pubblico e per l’ordinamento
giuridico della Repubblica nella pendenza del giudizio, non si
giustificherebbe la richiesta di sospensione cautelare degli effetti
della norma impugnata formulata da parte ricorrente.
9. – In prossimita’ della data fissata per la discussione del
ricorso la Regione Marche ha depositato una breve memoria
illustrativa nella quale, ferme le conclusioni gia’ rassegnate, ha
ribadito che le disposizioni contenute negli artt. 30 e 42, commi 7 e
9, della legge regionale n. 16 del 2010 si fondano su diverse
disposizioni legislative statali che, pur con riguardo alla materia
di legislazione esclusiva della tutela dell’ambiente, affidano alle
Regioni, anche dopo la revisione del Titolo V della Parte II della
Costituzione effettuata nel 2001, una competenza legislativa
«integrativa-attuativa».
A sostegno di tale tesi parte resistente osserva che non solo
essa ha trovato fautori nella dottrina, ma anche che la medesima
troverebbe un ampio riscontro nella giurisprudenza della Corte, da
essa richiamata, la quale avrebbe piu’ volte scrutinato in senso
favorevole la legittimita’ di disposizioni legislative regionali
emanate in attuazione di norme statali che, seppure all’interno di
ambiti materiali riconducibili alla legislazione esclusiva dello
Stato, avevano riconosciuto la competenza legislativa delle Regioni.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi
7 e 9, della legge regionale delle Marche 15 novembre 2010, n. 16
(Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con
l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della
Costituzione.
Con riferimento all’impugnato art. 40, comma 2, della legge
regionale n. 16 del 2010, il ricorrente chiede, altresi’, che, in
pendenza di giudizio, sia sospesa, ai sensi dell’art. 35 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), la sua esecuzione.
2. – Con l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 la
Regione Marche ha inteso ovviare alla generalizzata situazione di non
conformita’ alla normativa vigente che caratterizza il sistema di
smaltimento e depurazione degli scarichi idrici negli agglomerati
urbani ubicati nella Regione aventi almeno duemila abitanti
equivalenti, secondo la definizione di «abitante equivalente» fornita
dall’art. 74, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
La Regione ha previsto che, in attuazione della norma censurata,
sia integrato il piano d’ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. n. 152
del 2006 con una serie di interventi, definiti indifferibile ed
urgenti, atti ad adeguare e realizzare impianti di depurazione delle
acque reflue, nonche’ la rete di collettori, perche’ queste
pervengano ai predetti impianti. In occasione della cennata
integrazione dovranno essere anche stabilite le priorita’ per la
realizzazione di tali interventi, nonche’ i relativi tempi, che,
comunque, giusta la previsione contenuta nel comma 2 della censurata
disposizione legislativa regionale, non potranno superare la data del
31 dicembre 2015. Entro tale periodo, ovvero in quello piu’ breve
entro il quale gli interventi saranno realizzati, e’ consentito alle
Province di autorizzare, in via provvisoria, gli scarichi non
conformi alla normativa vigente.
2.1. – Il ricorrente Presidente del Consiglio deduce il contrasto
della citata disposizione legislativa regionale con l’art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione, essendo la legge
regionale intervenuta nella materia della «tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato, e violando, altresi’, diversi principi fondamentali
espressi dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
La questione di legittimita’ costituzionale e’ fondata.
Non vi e’ alcun dubbio (ne’ la Regione lo solleva) sul fatto che
l’ambito materiale cui ascrivere la disposizione legislativa in esame
sia quello della tutela ambientale. Infatti, anche di recente, questa
Corte ha espressamente affermato che «la disciplina degli scarichi
idrici, come piu’ in generale la tutela delle acque
dall’inquinamento, e’ ascrivibile alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato» (sentenza n. 44 del 2011).
Nello svolgimento di siffatta competenza, pertanto, lo Stato e’
abilitato ad adottare una propria disciplina, che costituisce un
limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (sentenza n.
61 del 2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilita’ che
la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle
competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono,
nell’esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite
ovvero determinare limiti di tutela piu’ elevati rispetto a quelli
statali (sentenza n. 30 del 2009), ma mai dettarne di nuovi piu’
blandi.
2.2. – Nel caso che interessa e’, viceversa, palese che la
legislazione della Regione Marche, individuando una tempistica per la
realizzazione e l’adeguamento di impianti per la depurazione delle
acque reflue urbane relativi ad insediamenti con oltre duemila
abitanti equivalenti, consente il protrarsi della attuale situazione
di diffusa irregolarita’ addirittura sino al 31 dicembre 2015, cioe’
per oltre 10 e 15 anni rispetto ai termini fissati dall’art. 27 del
d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole). Quest’ultimo, infatti, prevedeva che «1. Gli agglomerati
devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane:
a) entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 15.000; b) entro il 31 dicembre 2005 per
quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e
15.000».
La circostanza che il suddetto d.lgs. n. 152 del 1999 sia stato
abrogato dall’art. 175 del successivo d.lgs. n. 152 del 2006 non
influisce sulla precedente conclusione, in quanto l’abrogazione e’
stata disposta quando il termine (anche quello piu’ ampio, relativo
agli agglomerati con un numero di abitanti compreso tra le 2.000 e
15.000 unita’) era gia’ scaduto e, quindi, quanto era previsto dalla
citata disposizione legislativa doveva ritenersi gia’ attuato. In
assenza di una proroga di detti termini, da disporsi prima della
scadenza, o di una riapertura dei termini stessi, l’abrogazione della
suddetta disposizione non vale infatti a far venir meno
l’obbligatorieta’ di un adempimento che doveva essere effettuato
prima della data in cui l’abrogazione e’ stata disposta.
Del resto il d.lgs. n. 152 del 2006, nel dettare un’ulteriore e
piu’ significativa disciplina relativa agli scarichi, parte dal
presupposto che quanto disposto in tale materia dal precedente d.lgs.
n. 152 del 1999 sia stato realizzato.
Cio’ risulta evidente quando, all’art. 100, da’ per scontato che
gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a
2000 siano provvisti di una rete fognaria per il collettamento delle
acque reflue urbane; quando all’art. 101 fa riferimento agli
«obiettivi di qualita’» ed ai «valori limite» degli scarichi; quando
all’art. 105 prevede che gli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti
«recapitanti» in acque marino-costiere debbano essere sottoposti ad
un adeguato trattamento di depurazione; quando all’art. 116 fa
riferimento ai programmi integrativi dei piani di tutela delle acque,
che debbono essere approvati dalle Regioni entro l’anno 2009 ed
attuati da queste entro il 2012.
Si tratta, in definitiva, di disposizioni che mirano a
migliorare, fissando livelli di trattamento piu’ elevati, una
situazione di fatto, relativamente alla rete degli scarichi fognari,
che si presuppone esistente.
Il censurato art. 30 della legge regionale prevedendo, al comma
3, altresi’, la possibilita’ che le Province autorizzino, per la
stessa durata quinquennale (ancorche’ in via provvisoria), gli
scarichi idrici non conformi alla normativa vigente, legittimandone,
per tale ampio periodo, l’esercizio, determina anche esso un livello
di protezione del bene ambientale senza dubbio deteriore rispetto a
quello stabilito dalla legislazione statale.
Il fatto che la Regione Marche – peraltro neppure nell’esercizio
di una sua potesta’ legislativa, dato che l’intervento normativo in
questione si caratterizza per essere esclusivamente riferibile alla
tutela ambientale – abbia predisposto, tramite l’art. 30 della legge
regionale n. 16 del 2010, strumenti che, come sopra messo in luce,
incidono sulla tutela ambientale in senso deteriore rispetto a quelli
approntati dallo Stato – come plasticamente fotografa la previsione
della stessa autorizzabilita’ in deroga di scarichi non a norma –
dimostra l’esorbitanza della disposizione legislativa regionale nei
confronti dei limiti competenziali stabiliti dall’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost., il cui rispetto impone che solo allo Stato
spetti di decidere anche per cio’ che riguarda possibili trattamenti
derogatori, qualora vi siano gravi situazioni contingenti.
Ne’ ha rilievo, ai fini della eventuale declaratoria di non
fondatezza della sollevata questione di legittimita’ costituzionale
della norma ora in esame, il fatto, affermato dalla Regione Marche,
che altra disposizione, avente tenore analogo o anche identico a
questa ed adottata da una diversa Regione, non sia stata oggetto di
censura da parte governativa.
Nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme,
infatti, e’ dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata
impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo
contenuto dell’altra sopravvenuta.
3. – Riguardo all’impugnazione dell’art. 40, comma 2, della legge
regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede testualmente che «Il
servizio idrico integrato in quanto di interesse generale
riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i
servizi pubblici locali a rilevanza economica» – deve preliminarmente
osservarsi che, essendo trattata la questione di legittimita’
costituzionale di siffatta norma in tempi ravvicinati rispetto alla
presentazione del ricorso, non mette conto esaminare se ricorrano o
meno gli estremi per procedere alla richiesta sospensione della
esecuzione, ex art. 35 della legge n. 87 del 1953, dell’atto
impugnato.
Ad avviso dello Stato la censurata disposizione regionale,
determinando la sottrazione della disciplina dell’affidamento della
gestione del servizio idrico integrato alla applicazione delle norme
nazionali e comunitarie in tema di concorrenza, liberta’ di
stabilimento e libera prestazione dei servizi, si porrebbe in
contrato sia con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, che assegna alla competenza esclusiva dello Stato la
disciplina posta a «tutela della concorrenza», sia con l’art. 117,
primo comma, della Costituzione che vincola l’esercizio della
potesta’ legislativa anche delle Regioni al rispetto dell’ordinamento
comunitario.
3.1. – La questione e’ fondata.
3.2. – Al riguardo, tenuto anche conto di quanto sostenuto sul
punto dalla difesa regionale, e’ sufficiente richiamare, in breve,
quanto, di recente, osservato da questa Corte allorche’ ebbe ad
affermare – nell’esaminare la coerenza costituzionale, posta in
dubbio dalla stessa Regione ora resistente, dell’art. 23-bis, commi
2, 3 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato a seguito della entrata in
vigore dell’art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’
europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166 – che «il legislatore statale, in coerenza con la […]
normativa comunitaria e sull’incontestabile presupposto che il
servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare
mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del
2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza
economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti
infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza
n. 325 del 2010).
La difforme affermazione contenuta nell’art. 40, comma 2, della
legge regionale n. 16 del 2010, e’, pertanto, affetta da un evidente
vizio di legittimita’ costituzionale.
4. – Anche i commi 7 e 9 dell’art. 42 della legge regionale n. 16
del 2010, disposizioni fra loro indissolubilmente legate da un
vincolo di intima coerenza logica, sono censurati dal Presidente del
Consiglio. Il primo prevede la novellazione dell’art. 4 della legge
regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di
gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati),
attraverso l’inserimento, dopo il comma 1, di un ulteriore comma
1-bis, in base al quale la cura delle procedure relative
all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi e dei residui del carico spetta ai Comuni territorialmente
competenti. Il secondo fornisce l’interpretazione autentica del comma
1 dell’art. 61 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino
delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei
settori dello sviluppo economico ed attivita’ produttive, del
territorio ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunita’, nonche’ dell’ordinamento ed organizzazione
amministrativa), nel senso che tra le funzioni amministrative
concernenti la manutenzione dei porti, attribuite ai Comuni, sono
comprese le procedure relative all’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
Essi sono censurati dal Presidente del Consiglio dei ministri in
quanto individuano – in materia attribuita dall’art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello
Stato, poiche’ relativa alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»
– il soggetto cui e’ assegnata la cura delle procedure per
l’affidamento del servizio di gestione di una particolare tipologia
di rifiuti non nella Regione – cosi’ come stabilito dall’art. 5,
comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione
della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico) –
ma nel Comune territorialmente competente (cioe’ quello ove e’
ubicato il porto nel quale la nave produttrice dei rifiuti e’
pervenuta).
Oltre a cio’ lo Stato ha censurato le predette disposizioni in
quanto esse prevedrebbero, in ulteriore contrasto con la previsione
del citato art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 182 del 2003,
che nella cura delle predette procedure l’Ente territoriale operi in
assenza di una previa intesa con l’Autorita’ marittima per i fini di
interesse di quest’ultima.
4.1. – Anche in questo caso la questione e’ fondata.
4.2. – Ritiene, infatti, questa Corte che non possa dubitarsi che
l’ambito materiale cui ascrivere l’intervento legislativo in
questione sia quello della disciplina dei rifiuti, ricadente, per
costante giurisprudenza costituzionale, nella piu’ generale materia
della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (cosi’, fra le piu’
recenti, le sentenze n. 373 del 2010, n. 127 del 2010 e n. 61 del
2009).
Il fatto che i rifiuti di cui si tratta siano stati prodotti
all’interno di una nave nel corso del tragitto compiuto da questa dal
porto di partenza a quello di arrivo pare, invero, circostanza
irrilevante e non certamente idonea ad attrarre, cosi’ come sostenuto
dalla resistente difesa, siffatta disciplina alla materia, di
competenza regionale concorrente, relativa ai porti e aeroporti
civili e alle grandi reti di trasporto e navigazione.
Cio’ che nella fattispecie ha rilievo non e’ il luogo di
produzione dei rifiuti, ma il fatto che di rifiuti si tratti. Un
diverso argomentare porterebbe, ad esempio, a ricondurre alla
competenza regionale concorrente afferente alla tutela della salute
la tematica relativa alla gestione dei rifiuti di provenienza
sanitaria, laddove la loro disciplina invece pertenga, sia pure sotto
la specie dei rifiuti speciali, alla competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela dell’ambiente.
Quanto osservato in ordine alla individuazione dell’ambito
materiale cui appartiene la normativa censurata, conduce alla
affermazione della illegittimita’ costituzionale delle due
disposizioni impugnate.
Questa Corte, infatti, ha chiaramente precisato che
all’attribuzione allo Stato della competenza in ordine alla
disciplina dei rifiuti consegue che «non sono […] ammesse
iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito
territoriale la materia» (sentenza n. 373 del 2010), posto che la
normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite
alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in
altre materie di loro competenza (sentenze n. 314 del 2009 e n. 62
del 2008).
4.3. – Applicando siffatti principi alla disciplina ora in
scrutinio si evidenzia che il legislatore regionale delle Marche ha
inteso allocare, con un suo atto legislativo, la funzione
amministrativa relativa alla cura delle procedure finalizzate
all’affidamento del servizio di gestione della ricordata categoria di
rifiuti presso l’ente territoriale Comune, laddove la legge dello
Stato (il piu’ volte ricordato art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 182 del
2003) ha, viceversa, individuato nella Regione il soggetto pubblico
cui tale funzione e’ assegnata.
L’evidenziata discrasia normativa giustifica di per se’ la
pronunzia di illegittimita’ costituzionale, a nulla valendo quanto
sostenuto dalla resistente difesa, la quale fonderebbe la
legittimazione della Regione ad intervenire sulla disciplina relativa
all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in questione,
col potere di arrecarvi modifiche rispetto al modello fornito dal
legislatore statale, sul contenuto degli artt. 196 e 199 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
E’, infatti, vero che tali disposizioni prevedono, la prima, la
assegnazione alla competenza regionale sia della predisposizione,
adozione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti, che della
regolamentazione della attivita’ di gestione dei rifiuti stessi e, la
seconda, che nel piano regionale di gestione dei rifiuti sia trattata
anche la questione dei «flussi di rifiuti disciplinati da una
normativa comunitaria specifica» (che nel caso di specie e’
costituita dalla Direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti di raccolta
per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico), tuttavia
non e’ dato ricavare da cio’ la conseguenza che alla Regione spetti
anche la facolta’ di riallocare al Comune, con un suo atto
legislativo, la funzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 4,
del d.lgs. n. 182 del 2003.
L’affermazione dell’illegittimita’ costituzionale in radice delle
due disposizioni censurate assorbe il profilo afferente al dedotto
vizio di costituzionalita’ causato dall’affermato mancato
coinvolgimento, sotto la forma dell’intesa fra essa e l’Ente locale,
dell’Autorita’ marittima nella procedura volta all’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 30, 40,
comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15
novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l’8 giugno 2011.

Il Presidente: Maddalena

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 15 giugno 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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