Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Ministero ed il C.S.M. appellano la sentenza in epigrafe, resa su ricorso del dott. S. M., con la quale il T.A.R. del Lazio ha annullato la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di attribuzione delle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Rossano, settore penale, alla dott.ssa F. D. V., ritenendo illegittimamente omessa e, comunque, non esternata la valutazione comparativa anche della posizione del dott. M..
Contestano la valutazione del giudice di prime cure riguardo al modus operandi del C.S.M., deducendo illogicità ed incongruità della motivazione della sentenza e mancata considerazione dei limiti della giurisdizione, sostenendo che nella delibera del C.S.M risultano chiaramente indicate le ragioni che avevano condotto alla scelta in favore della controinteressata, e che la mancata esplicitazione delle ragioni della ritenuta subvalenza del profilo professionale del dr. M. troverebbero logica e coerente spiegazione nella delibera medesima, della quale riportano stralci, sottolineando che nella delibera sono specificamente indicate le fonti di conoscenza da cui si desumono le qualità attitudinali ed organizzative della dott.ssa D. V., unanimemente riconosciuta quale magistrato laborioso, moralmente irreprensibile, serio e indipendente.; rammentano i canoni valutativi e le modalità procedimentali che il C.S.M è tenuto a rispettare in sede di conferimento degli incarichi semidirettivi, sostengono che l’attribuzione dei punteggi sia avvenuta nel pieno rispetto dei parametri e delle categorie fissati nella risoluzione del 30 aprile 2008, illustrano il rilevo attuale dell’elemento costituito dall’anzianità, evidenziano che, correttamente, al dr. M. non sono stati assegnati i 6 punti previsti per la "positiva esperienza", non avendone maturato il presupposto e che la circostanza che anche alla dott.ssa D. V. non siano stati attribuiti i 6 punti per la positiva esperienza non sarebbe determinate, avendo il C.S.M. reputato che solo quest’ultima meritasse il punteggio massimo per attitudini e merito; segnala che, se anche al dr. M. fosse stato assegnato il punteggio massimo per merito e attitudini egli non sarebbe stato nominato Presidente di Sezione perché, a parità di punteggio, sarebbe prevalsa la maggior anzianità della dr. D. V.; privo di rilievo sarebbe, inoltre, il fatto che la controinteressata non abbia mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi, essendo la capacità organizzativa desumibile da varie esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario.
L’appellato non si è costituito.
Con ordinanza del 15 febbraio 2011 è stata accolta l’istanza cautelare.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 5 luglio 2011.
L’appello si rivela infondato.
Nella procedura inerente la copertura del posto semidirettivo in questione erano stati ritenuti valutabili solo tre candidati, individuati nel dott. Giuseppe Valea, unico candidato in fascia per aver maturato il requisito di durevole esercizio positivo delle funzioni richieste per l’ufficio a concorso, utile ai fini della attribuzione di 6 punti, nella dott.sa D. V. e nel dr. M..
L’unico candidato in fascia ha, peraltro, ottenuto ridotti punteggi per merito e attitudini (punti 3 e 2, rispettivamente) consentendo, così, la possibilità di superamento da parte di candidati pur privi dei 6 punti per la positiva esperienza, meritevoli del massimo punteggio per i parametri del merito e delle attitudini.
Nella concreta fattispecie, pertanto, l’Organo procedente non poteva esimersi dall’esternare l’iter logico seguito nella comparazione tra i candidati fuori fascia per i quali, astrattamente, si apriva la possibilità di sopravanzare il candidato in fascia. Lo stesso ha, invece, evidenziando, nelle premesse del verbale, la superfluità di riportare i profili professionali dei candidati ai quali non era possibile attribuire i 6 punti predetti, ossia un criterio generale, rispondente a ragioni di razionalizzazione dell’azione amministrativa, valevole nei frequenti casi in cui, pur ottenendo il punteggio massimo per merito e attitudini, questi ultimi non possano raggiungere il punteggio ottenuto da altri candidati con maggiore esperienza. Ha, poi, riferito il solo profilo professionale della candidata proposta avendo la stessa, in esito alla valutazione comparativa, conseguito un punteggio nettamente superiore per merito e attitudini rispetto a quello attribuito all’unico candidato che aveva maturato il requisito dell’esperienza.
Non è stato, come riconosce parte appellante, espresso il punteggio attribuito al dr. M. e non può desumersi la valutazione del relativo profilo dalla esposizione del curriculum dell’altra candidata fuori fascia.
Come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado, la comparazione tra tutti i candidati deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 160 del 2006 e della circolare n. P11036 del 2008, non in astratto, ma con riferimento al concorso in concreto, avuto riguardo agli effettivi partecipanti e,pertanto, la comparazione tra i dott. D. V. e M. avrebbe, astrattamente, potuto condurre a risultati diversi, potendo la prima conseguire un punteggio inferiore rispetto al massimo attribuibile per merito ed attitudini in esito alla concreta comparazione del suo profilo professionale con quello dell’altro candidato.
Tanto determina incertezza sinanco sulla, affermata ma indimostrata, effettuazione di detta comparazione e comunque non consente all’interessato ed al giudice adito di verificare il corretto esercizio della discrezionalià valutativa e della ragionevolezza delle ragioni della scelta effettuata.
La sentenza di primo grado merita, dunque, conferma e l’appello va respinto.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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