Cass. civ. VI – 1, Sent., 01-06-2012, n. 8909 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 5 ottobre 2009, la Corte d’appello di Bari, decidendo sulla domanda proposta da T.A., ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla Corte dei Conti, liquidando il danno non patrimoniale in Euro 4.800. La Corte, considerando che l’amministrazione non aveva sostanzialmente contestato il diritto azionato, limitandosi a richiedere una moderazione dell’indennizzo, ha compensato le spese del giudizio.

Per la cassazione del decreto ricorre il T. con atto notificato in data 22 ottobre 2010, con un unico mezzo d’impugnazione.

L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo, il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si duole della disposta compensazione delle spese.

Il motivo è fondato.

I giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 cod. proc. civ., e segg., trattandosi pur sempre di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice e perciò disciplinati dalle disposizioni processuali dettate dal codice di rito, ivi compresi gli articoli del codice dianzi citati.

L’applicazione di dette disposizioni comporta, perciò, che il giudice abbia anche la facoltà di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di causa tra le parti, ove ravvisi le condizioni indicate dall’art. 92, comma 2, purchè motivi adeguatamente la sua decisione in tal senso.

Nel caso di specie la motivazione in base alla quale le spese sono state compensate non appare però logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa si fonda unicamente sul rilievo che l’Amministrazione convenuta non ha tenuto un comportamento volto ad ostacolare il riconoscimento del diritto spettante al ricorrente, il cui soddisfacimento non avrebbe potuto essere realizzato se non in via giudiziale. Senonchè, quest’ultima affermazione non è affatto condivisibile (come già ritenuto da questa Corte con la sentenza 22 gennaio 2010, n. 1101, e con la sentenza 11 novembre 2009, n. 23891), nulla impedendo alla pubblica amministrazione di predisporre i mezzi necessari per offrire direttamente soddisfazione a chi abbia sofferto un danno a cagione dell’eccessiva durata di un giudizio in cui sia stato coinvolto. Ma, anche indipendentemente da ciò, appare chiaro che la mancata contestazione della pretesa dell’attore, se può in concreto rendere meno dispendioso l’esercizio processuale del diritto di costui, non per questo giustifica che i costi di tale esercizio debbano restare a suo carico. Nè varrebbe, in un simile caso, invocare l’applicazione, in luogo del mero principio di soccombenza, del criterio d’imputazione delle spese processuali a chi al processo ha dato causa. E’ pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice, al fine di conseguire l’indennizzo spettategli per l’eccessiva durata del processo.

Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese processuali.

Non occorrendo a tal riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può provvedere direttamente, liquidando le spese del giudizio del giudizio di merito, da porre a carico dell’Amministrazione convenuta, in Euro 873 (di cui 378 per onorari e 445 per diritti).

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al capo sulle spese e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 445 per diritti ed Euro 378 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e che determina per il giudizio di legittimità in Euro 525, di cui Euro 425 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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