Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 22-11-2011, n. 42973

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

IN FATTO Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 29 novembre 2006, dichiarava S.M. colpevole,in concorso, dei reati di furto aggravato di autoveicoli, incendio di un camion, estorsione, associazione per delinquere e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione e Euro 1000 di multa.

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 13 dicembre 2010, in riforma della sentenza, appellata dell’imputato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.M. per di reati di cui ai capi c), d) f), di quello di cui al capo b) (art. 624 bis c.p.) perchè estinti per intervenuta prescrizione e, scissa la continuazione, rideterminava la pena per i residui reati continuati a lui ascritti ai capi b) e g) della rubrica, con le già concesse attenuanti generiche, in anni tre, mesi otto di reclusione e Euro 550 di multa, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di estorsione, dovendosi escludere, in base agli elementi indiziali, qualsiasi partecipazione del S. alle attività delinquenziale dei fratelli L., mancando elementi di responsabilità con riferimento al concorso morale nel reato di furto ascritto al capo b).

Con riferimento al reato associativo riteneva mancare la prova dell’accordo in quanto la sentenza citata dalla Corte d’appello (n. 312/2003) a riprova del vincolo associativo, non aveva coinvolto il ricorrente; rilevava, inoltre, come la Corte territoriale non avesse tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia F.R. che aveva affermato che il ricorrente non faceva parte dell’associazione a delinquere organizzata dai fratelli L.;

b) violazione di norme processuali, stante l’assenza del requisito della "genuinità" delle dichiarazioni rese dal correo L. G. che, con le dichiarazioni accusatorie nei confronti del S., aveva ottenuto la revoca della custodia cautelare in carcere.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Le censure proposte dal ricorrente, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato o la conformità dello stesso ai presupposti giuridici che lo giustificano, in realtà si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Tali censure sono pertanto improponibili, perchè superano i limiti cognitivi di questa Suprema Corte, che, quale giudice di legittimità, deve far riferimento solo all’eventuale mancanza della motivazione o alla sua illogicità o contraddittorietà. (Si vedano fra le tante: C SU 12/12/1994, De Lorenzo, CED199391; C V115/05/2003, P., GD 2003, n 45,93).

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una vaiutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame i Giudici, di merito, hanno ampiamente motivato sulla sussistenza dei residui delitti ascritti al prevenuto.

Con riferimento al reato estorsione, a seguito dei riscontri delle intercettazioni telefoniche tra L.G. e P.U., veniva effettuato un servizio di appostamento nel corso del quale veniva accertato un incontro tra i predetti anche in compagnia del S. che sovente accompagnava il L. in operazioni delittuose ed avendo, quest’ultimo, dichiarato, salvo poi ritrattare, che il S. aveva fatto da palo in occasione del furto dopo averlo accompagnato con il motorino.

Il predetto escludeva anche che il ricorrente avesse prestato la sua collaborazione esclusivamente a titolo di amicizia, limitandosi ad accompagnare il L., senza riceverne una parte del denaro promesso dal P..

Le dichiarazioni del L., contrariamente all’assunto del ricorrente, sono confortate da diversi riscontri non equivoci, evidenziati dal Tribunale.

Con riferimento al reato associativo il teste Se. ha riferito che il S., in seno all’organizzazione di L.F., aveva il compito di organizzare il furto delle autovetture, di prendere contatto con le persone offese, precisando che l’imputato svolgeva compiti meramente esecutivi, quali fare il palo nel corso delle operazioni.

La Corte territoriale ritiene anche attendibili le dichiarazioni di F.R., riscontrate anch’esse da ulteriori elementi probatori, che ha dichiarato che lo stesso S. contribuiva alle attività delittuose del gruppo, dedito ai furti delle autovetture e alle successive richieste estorsive ai proprietari delle stesse, sia pure con un ruolo esecutivo.

Conclusivamente la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato in ordine alla responsabilità del S. con riferimento ai residui reati ascrittigli, avendo evidenziato l’accertata presenza dell’imputato durante gli incontri tra L. e P., la partecipazione ai vari reati rientranti nel programma dell’associazione, con modalità esecutive; a puro titolo di esempio, il L. in occasione dell’incendio del camion del Si., è stato visto all’esterno della proprietà del Si. stesso ed è stato riconosciuto come uno dei ragazzi a bordo dello scooter che la sera stessa era stato notato più volte nella zona, alcune ore prima dell’incendio, da Si.Ca., mentre effettuava evidentemente un preventivo sopralluogo.

Come si vede si tratta, con evidenza, di questioni di merito sottratte all’esame di questa Corte. In buona sostanza i giudici di merito hanno ben motivato la rilevanza probatoria che hanno ritenuto di accordare alla situazione di fatto accertata.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Gassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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