Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) chiede la riforma della sentenza con la quale il Tar dell’Umbria ha riconosciuto il diritto della signora C. G., in applicazione dell’art. 2126 cod. civ., alle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per il periodo dal 1° settembre 1989 al 12 aprile 2000, in cui ha svolto incarichi di collaborazione a favore dell’Ente appellante.
2. L’appello è solo parzialmente fondato.
Va premesso che la sentenza impugnata, dopo aver accertato che il rapporto intercorso tra la ricorrente in primo grado e il Coni presentava i caratteri del pubblico impiego, ha escluso che da tale definizione potessero essere fatte discendere tutte le conseguenze richieste con il ricorso, data la nullità dell’assunzione in servizio senza l’esperimento di pubblico concorso, salva, nondimeno, l’applicazione dei meccanismi di protezione, dal punto di vista retributivo e previdenziale, previsti dall’art. 2126 cod. civ.
L’appello del Coni contesta sia la sussistenza del carattere di lavoro subordinato nel rapporto intercorso con la signora G., sia la condanna al pagamento delle differenze retributive e previdenziali.
La sentenza impugnata ha ravvisato, nella fattispecie in esame, la sussistenza della maggior parte dei caratteri che, per consolidata giurisprudenza, comportano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sorto di fatto: continuità del rapporto, esclusività della prestazione a favore dell’Ente, costanza dell’orario di lavoro, omogeneità della retribuzione mensile; a fronte di tali indici, secondo il Tar la mancata dimostrazione della soggezione al potere del datore di lavoro di impartire direttive e di vigilarne l’applicazione sembra poco più che un formalismo.
Sul punto, la sentenza merita conferma: la veste formale attribuita dalle parti al rapporto intercorso (collaborazione coordinata e continuativa) e la correlata volontà dell’Ente datore di lavoro non vale, infatti, a scolorire la presenza degli indici evidenziati dal Tar, consistenti nell’inserimento strutturale della dipendente nell’apparato organizzativo del servizio impianti sportivi del Coni, comitato provinciale di Perugia; dallo svolgersi del rapporto nel tempo senza soluzione di continuità per undici anni; dal carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dalla lavoratrice; dallo svolgimento in via continuativa, da parte della medesima, di compiti di segreteria funzionali all’attività istituzionale propria dell’Ente, nei locali e con mezzi messi a disposizione della stessa Amministrazione.
Peraltro, alla evidenza di tali indici rilevatori di un rapporto di fatto corrispondente a quello di lavoro dipendent può attribuirsi soltanto una funzione di determinazione della disciplina economica e previdenziale delle prestazioni lavorative di fatto erogate, essendo il rapporto comunque nullo e improduttivo di effetti in quanto instaurato al di fuori dei parametri legislativi che, nel rispetto dell’art. 97, comma 3 della Costituzione, regolano l’accesso al pubblico impiego tramite concorso (cfr. in tal senso Cons. St., Ad. Plen., n. 1 e n. 5 del 1992, nonché, fra le tante, Cons. St., sez. V, 3 novembre 2010, n. 7772).
La domanda di accertamento, quindi, è stata correttamente accolta dal TAR con riferimento agli effetti della costituzione di un rapporto di fatto nel quale siano presenti gli indici rivelatori di un rapporto di lavoro dipendente instaurato con una pubblica Amministrazione, in quanto a tale rapporto di fatto, comunque, sono applicabili le garanzie retributive e contributivoprevidenziali di cui all’art. 2126 cod. civ.
Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza consolidata, l’applicazione della normativa di cui all’art. 2126 c.c., in caso di un rapporto di pubblico impiego precluso per legge, non garantisce automaticamente al lavoratore un corrispettivo pari a quello stabilito per il dipendente di ruolo di pari livello quando una diversa pattuizione sia stata prevista nel contratto di lavoro (Cons. Stato, sez. VI, n. 3259 del 2004).
Nel caso in esame si deve quindi ritenere che il compenso pattuito, comprensivo, a partire dal 1996, di oneri contributivi e previdenziali mediante ritenuta a favore della gestione autonoma istituita presso l’INPS dalla legge n. 335 del 1995, fosse stato ritenuto da entrambe le parti congruo e rispettoso di quanto stabilito dalle tabelle allegate agli accordi collettivi nazionali del settore privato; di conseguenza, l’appello in esame è fondato nella parte in cui censura la condanna dell’ Amministrazione – disposta in primo grado – al pagamento delle somme retributive secondo i parametri propri del pubblico impiego.
Quanto agli oneri contributivi e previdenziali, dalla documentazione versata in atti e dalle stesse deduzioni dell’appellante ne risulta il pagamento non per tutto il periodo lavorativo, ma, come si è detto, solo a partire dal 1996: rimane, quindi, l’obbligo per il Coni di provvedere alla regolarizzazione della posizione della appellata per il tempo decorrente dal 1° settembre 1989 alla data di effettivo assolvimento.
3. In conclusione, l’appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto in parte, con la conseguente reiezione della pretesa di primo grado, volta ad ottenere la corresponsione di differenze retributive.
L’esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato n. 7447 del 2007, lo accoglie parzialmente, nei sensi e nei limiti in motivazione indicati e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado nella parte in cui ha chiesto la corresponsione di emolumenti arretrati, ferma la statuizione del TAR riguardante il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come indicato in motivazione.
Spese compensate dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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