Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. L’1 dicembre 2010 il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la domanda formulata da C.P., volta ad ottenere la cancellazione del sequestro sull’immobile posto in Ferrara, disposto nel corso del processo definito con sentenza emessa il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Ferrara.
Il giudice osservava che la statuizione di confisca dell’immobile, pur se non corretta giuridicamente, non era stata riformata nei successivi gradi di giudizio nè aveva formato oggetto di impugnazione nel corso del giudizio di cognizione da parte di C.. Il passaggio in giudicato della sentenza era, quindi, ostativo all’adozione della procedura di correzione di errore materiale. In ogni caso, in presenza di un contrasto (come quello in esame) tra il dispositivo e la motivazione, l’elemento decisionale prevaleva su quello giustificativo. Il giudice rilevava, infine, che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione civile con ordinanza in data 1 settembre 2006. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, C., il quale formula le seguenti censure.
Deduce, innanzitutto, la manifesta illogicità della motivazione, avendo il giudice dell’esecuzione impropriamente ritenuto l’esistenza di una discrasia tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza di condanna del Tribunale di Ferrara in data 10 gennaio 2002, dando prevalenza al primo. In realtà con la motivazione della sentenza il giudice aveva provveduto a correggere l’errore tecnico contenuto nel dispositivo; in ogni caso, essendo chiara la volontà del Tribunale, si doveva risolvere tale discrasia dando prevalenza al contenuto della motivazione.
Lamenta, inoltre, l’abnormità del provvedimento impugnato, atteso che è stata ratificata l’esistenza di una confisca che il Tribunale stesso non aveva in realtà voluto disporre.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
1. Non vi è dubbio che dal dispositivo della sentenza pronunziata il 10 gennaio 2002 dal Tribunale di Ferrara risulta disposta la "confisca di tutto quanto in sequestro", eccezion fatta per la cartella contenente la documentazione, per il paio di scarpe e i due timbri, di cui è stata disposta la restituzione in favore di P. C., nonchè per l’autovettura BMW targata (OMISSIS)", di cui è stata disposta la restituzione in favore di C.L..
Nella parte argomentativa della sentenza è, peraltro, contenuto un provvedimento di correzione del seguente tenore: "si dispone il mantenimento del sequestro ai sensi dell’art. 323 c.p.p., comma 4, con conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo(per mero errore in dispositivo è stata disposta la confisca)". Lo stesso Tribunale, quale giudice della cognizione, ha, quindi, disposto la cancellazione della confisca con una motivazione irrituale che non ha, però, formato oggetto di impugnazione ed è, pertanto, passata in giudicato.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale del provvedimento occorre dare prevalenza al dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà di decisione del giudice, non può costituire un canone interpretativo inderogabile, stante la diversità dei contrasti che possono sussistere tra dispositivo e motivazione.
Il carattere unitario della sentenza, le cui parti – motivazione e dispositivo – si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, consente, invero, di affermare che non sempre la loro divergenza determina un contrasto risolvibile con il criterio della prevalenza del dispositivo e deducibile con ricorso per cassazione. In particolare, se la divergenza dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l’effettiva portata del dispositivo al fine di individuare l’errore e di eliminarne gli effetti (Sez. 4, n. 27976 del 24/06/2008; Sez. 4, n. 7643 del 13/12/2004) Infatti, pur avendo il dispositivo il carattere di immediata espressione della volontà decisoria del giudice, la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.
3. Alla luce di questi principi s’impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Ferrara che dovrà procedere al nuovo esame della questione, valutando se la misura reale disposta possa essere qualificata come sequestro conservativo con ogni consequenziale effetto di legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ferrara.
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