Cons. Stato Sez. V, Sent., 28-12-2011, n. 6936 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato, in punto di fatto, che:

a)in data 21 marzo 2008 il Comune di Vignola bandiva un concorso internazionale di progettazione per la realizzazione di un nuovo complesso scolastico comprendente una scuola per l’infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, una palestra e le rispettive aree esterne di pertinenza nonché per la riqualificazione paesaggistica del contesto territoriale nel quale si inserisce l’intervento.

b)all’esito del concorso, dopo la selezione di 31 progetti, risultava vincitore quello presentato dal raggruppamento di cui era capogruppo G. P., con punti 91, 90, mentre al secondo posto si classificava l’ OP Architetti Associati con punti 88,74;

c)con la sentenza di primo grado il Tribunale ha accolto il ricorso principale proposto da OP Architetti Associati avverso gli atti della procedura mentre ha respinto il ricorso incidentale proposto dalla’aggiudicataria;

Reputato che i motivi di ricorso incidentale riproposti in sede d’appello non meritano favorevole valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:

a)ai fini della partecipazione alla gara la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l’esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento irregolare;

b) non è fondata la censura volta a contestare la diversa superficie degli edifici rispetto alla superficie indicata nel documento preliminare alla progettazione in quanto, in forza della disciplina di gara, le indicazioni in ordine alle superficie, non imposte a pena di esclusione, dovevano considerarsi orientative mentre restava riservata alla commissione la valutazione in ordine al rispetto delle caratteristiche progettuali sostanziali previste nel documento preliminare stesso;

c) non merita positiva valutazione la censura volta a dedurre la violazione del principio dell’anonimato in quanto la presenza di "due righe di testo sovrapposte ed illeggibili in una porzione libera di un foglio" avvenute in fase di stampa non costituisce un elemento di riconoscimento che viola il principio dell’anonimato richiesto dal bando di gara;

d)in base all’art. 13, punto d), del bando di gara, la mancata rappresentazione in scala 1:200 della pianta di un piano interrato non era prevista a pena di esclusione;

Reputato che sono del pari infondati i motivi di appello principale e dell’appello incidentale autonomo del Comune di Vignola con i quali si contesta la statuizione di prime cure nella parte in cui è stato disposto l’accoglimento del ricorso principale di primo grado;

Reputato, infatti, che:

a)la mancata indicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei costi complessivi dell’intervento, e in particolare di quelli del secondo stralcio, integra violazione della disposizione dell’art. 7 del bando che, letta nel quadro complessivo delle regole dettate dalla lex specalis, imponeva, a pena di esclusione, che le proposte non dovessero superare il costo complessivo di Euro 14.500.000 al netto di I.V.A. e degli oneri fiscali, dettando una regola che presuppone la necessaria indicazione del costo globale;

b)l’offerta del vincitore si pone in contrasto con detta disciplina in quanto non contiene alcuna indicazione dei costi del secondo stralcio né dei costi complessivi del progetto ma soltanto un" indicazione dei costi di realizzazione del primo stralcio;

c)a fronte della non equivoca comminatoria di esclusione sancita con riguardo alla violazione dell’obbligo d’indicazione del costo complessivo, non assume rilievo la questione, oggetto di contrasto tra le parti, della possibilità di desumere il costo del secondo stralcio in ragione della sovrapponibilità della scuola primaria a quella secondaria, oggetto del primo stralcio; Ritenuto che la conferma della statuizione di primo grado in relazione alla censura in esame conduce in modo autosufficiente all’esclusione dell’aggiudicatario, con il conseguente venir meno dell’interesse ad approfondire la questione della ricorrenza di altra causa di esclusione collegata alla violazione del principio di anonimato;

Reputato, infine, che risultano inammissibili i motivi aggiunti proposti dal ricorrente originario avverso i provvedimenti sopravvenuti adottati dal Comune di Vignola a seguito della riedizione della procedura in quanto, alla stregua del condivisibile indirizzo giurisprudenziale confermato da ultimo dalla novella di cui all’art. 104 del codice del processo amministrativo possono essere proposti motivi aggiunti direttamente in appello solo in relazione agli stessi atti impugnati di primo grado mentre il principio del doppio grado di giurisdizione non è derogabile in caso di impugnazione di atti diversi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3913),

Reputato, in definitiva, che l’appello principale e quello incidentale autonomo del Comune di Vignola devono essere respinti mentre è inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposti da OP Architetti Associati;

Ritenuto, infine, che le spese debbono seguire la regola della soccombenza ed essere conseguentemente liquidate nella misura in dispositivo specificata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello principale in epigrafe specificato e quello incidentale autonomo proposto dal Comune di Vignola.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto da OP Architetti Associati.

Condanna l’appellante principale ed il Comune di Vignola al pagamento, in favore della parte appellata OP Architetti Associati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella misura complessiva di 10.000/00 (diecimila//00) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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