Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-06-2012, n. 9050 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- C.M. e C.L. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo sezione distaccata di Treviglio B.R. e L.O., in proprio e quali amministratori della società Costruzioni B.F.M. di Bassani & C., per sentire:

pronunciare l’annullamento del contratto preliminare stipulato fra le parti per errore o per dolo ovvero dichiarare la nullità per difetto di accordo su una qualità essenziale del bene o ancora pronunciare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità; oltre al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, instavano per la pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. oltre al risarcimento dei danni;

in subordine per la risoluzione del contratto e la condanna degli attori alla restituzione degli acconti versati.

Con sentenza n.220/20006 il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, rigettando le altre.

Con sentenza dep. l’8 giugno 2010 la Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione impugnata dai convenuti con appello principale e dagli attori con quello incidentale, rigettava la domanda proposta da questi ultimi e accoglieva la riconvenzionale, emettendo sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ..

2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione C. M., C.P., C.G. e C.S., gli ultimi tre in qualità di eredi di C.L., sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati, depositando memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Deve, infatti, rilevarsi che dall’esame degli atti non risulta depositata, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., la copia notificata della sentenza impugnata, posto che i ricorrenti hanno dichiarato che la stessa era stata notificata. Al riguardo va considerato che la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta, la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (ORD. S.U.9005/2009) Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dei resistenti.

delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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