Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 22-11-2011, n. 43277

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A., M.C. e D.R.A. hanno presentato ricorso avverso il decreto della corte di appello di Messina, con il quale è sfata rigettata l’istanza di restituzione in termini per la proposizione dell’appello avverso la sentenza 8.7.2010, emessa dal tribunale di Barcellona PG. I ricorrenti rilevano che la corte territoriale senza giustificazioni adeguate ha provveduto in contrasto con l’indirizzo interpretativo, secondo cui, in tutte le ipotesi di mancata impugnazione determinata da marchiana ignoranza del difensore sulle regole di decorrenza dei termini, va verificata e riconosciuta la sussistenza del caso fortuito e/o della forza maggiore. Nel caso in esame, in cui il legale ha ritenuto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza rimanga sospeso nel periodo feriale, sussistono carenze difensive del tutto manifeste, a fronte delle quali il giudice ha il dovere di restaurare i diritti processuali dell’imputato.

Il rigetto della richiesta di restituzione in termini è stato pronunciato in violazione della legge, per evidente vizio pi motivazione.

I ricorsi non meritano accoglimento, in quanto la condivisibile giurisprudenza di questa Suprema Corte razionalmente ritiene che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini (cfr.

Cass., Sez. 6^, 27.5.1994, Mazzei, RTV 199533; sez. 5^, n. 626 dell’1.2.2000 rv 215490; sez. 3^, n. 17964 dell’8.4.2020, rv 247158).

L’ipotesi dell’errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all’art. 175 c.p.p., non può infarti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione. In ogni caso, non può essere esclusa in via presuntiva la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento difensionale non sia impedito al comune cittadino da un impenetrabile reticolo normativo.

I ricorsi vanno quindi rigettati con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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