Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 28 marzo 2008 A.T.H., nato il 10.2.1989, impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 12.12 2007 con cui il Questore della Provincia di Brescia respingeva la sua istanza, presentata in data 12.2.2007, intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di minore età e scaduto in data 10.2.2007, per motivi di affidamento.
Il questore rigettava la domanda in quanto il ricorrente era ormai divenuto maggiorenne e comunque allo stesso non poteva essere consentito la conversione del permesso rilasciato per motivi di minore età in permesso ad altro titolo in quanto ne era privo.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il ricorrente sarebbe stato affidato di fatto da parte dei genitori ad un parente di 4° grado già in età minorile.
Affermava in secondo luogo di non versare in nessuna delle condizioni contemplate dalla legge quali elementi ostativi all’ingresso degli stranieri extracomunitari od alla permanenza in territorio italiano:
Infine, censurava il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria.
Concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso, vonte le spese di causa.
Si costituiva l’amministrazione dell’Interno con il patrocinio della Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia che controbatteva al ricorso chiedendone il rigetto, vinte le spese del giudizio.
Con successive ordinanze nn. 353 e 888, rispettivamente, dell’8.5.2008 e 20.12.2008 questa sezione rigettava l’istanza di misura cautelare.
In data odierna il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso ad avviso del Collegio è infondato.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dal sig. A.T., il permesso di soggiorno rilasciatogli per motivi di minore età non poteva essere rinnovato per motivi di affidamento in quanto ormai alla data della sua scadenza lo stesso era divenuto maggiorenne; a nulla valendo il fatto che il ricorrente era stato "ospitato", per incarico dei genitori, da un parente di quarto grado, ospitalità, peraltro, non certificata né in sede amministrativa né attraverso un procedimento giudiziario che ne accertasse la veridicità e che soprattutto la qualificasse alla stregua dell’affidamento ovvero della tutela.
Inoltre, come già affermato da questa sezione in sede di pronuncia cautelare, sia al momento della presentazione dell’istanza, sia successivamente in sede di riscontro alla comunicazione ex art.10 bis della legge n.241/90 (contenente, tra l’altro l’avvertimento della possibilità di ottenere la conversione del titolo qualora ne ricorressero i presupposti), il ricorrente medesimo non allegava attività lavorative o scolastiche ovvero attività di lavoro autonomo che potessero consentire il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo. Né appare rilevante il fatto della possibile assunzione di lavoro successiva alla notifica del diniego con l’atto impugnato, atteso che il titolo utile alla conversione per motivi di lavoro deve essere contestuale alla scadenza del permesso originario per motivi di minore età.
La circostanza poi che il ricorrente non versasse in nessuna delle ipotesi di elementi ostativi alla sua permanenza sul territorio italiano non assume alcuna rilevanza, considerato che nella specifica fattispecie l’elemento ostativo è costituito dall’assenza di qualsiasi titolo utile alla conversione di cui si è detto sopra.
In definitiva il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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