Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 24-11-2011, n. 43374

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19/9/09 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Brescia applicava nei confronti di M.L., imputato dei reati di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater (capo A:

accertato in (OMISSIS)) e art. 495 c.p. (capo B: commessi in (OMISSIS)), con le attenuanti generiche, la continuazione e la diminuente del rito, la pena (sospesa) di anni uno di reclusione (reato base A).

Ricorreva per cassazione il PG presso la CdA di Brescia, censurando la concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto con quattro precedenti penali (due con pena sospesa), riportati con tre diversi alias. All’udienza fissata per la discussione le parti presenti concludevano come in rubrica.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato base sub A perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo", con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Quanto sopra affermato in relazione all’ipotesi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter vale per le stesse ragioni per quella qui in esame dell’art. 14, comma 5 quater.

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi (o per altra causa) non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la formula de qua.

Ciò per il reato sub A. Per i reati sub B (già in continuazione sul reato più grave oltre che con pena applicata su richiesta) gli atti vanno trasmessi al giudice di merito per il più da praticarsi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quater non è prevista dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso in ordine al reato di cui all’art. 495 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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