Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 27-10-2011) 24-11-2011, n. 43344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 28.3.2011 il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 7.3.2011 dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di T.S. con riguardo al reato di cui all’art. 416 c.p., partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati di truffa.

Riteneva il Tribunale non accoglibile il motivo di ricorso avanzato dalla difesa del T. che aveva sostenuto che nel caso di specie non poteva parlarsi di un’associazione per delinquere , ma di una serie di truffe in continuazione commesse da più soggetti in concorso tra loro, con conseguente inapplicabilità di qualunque misura cautelare. Sottolineava il giudice di primo grado che l’esistenza del sodalizio criminoso era stata affermata dal GIP su una serie di elementi e dati di fatto risultanti dagli atti di indagine, la cui esistenza non era stata oggetto di contestazione da parte della difesa, con argomenti pienamente condivisibili e giuridicamente corretti. Ribadiva la sussistenza di una gravità indiziaria con riguardo a tutti gli elementi sintomatici dell’esistenza di un sodalizio criminoso individuati: nell’elevato numero di truffe realizzate in un contesto temporale che va dall’agosto 2007 al marzo 2009 in danno della Ktesios (n. 20) realizzate tramite l’INPS fino al giugno 2008 e in danno della Ktesios, perpetrate tramite l’INPDAP, dal settembre 2008 al marzo 2009 con identiche modalità operative ed esecutive; nella realizzazione delle stesse da parte di uno stabile gruppo di persone, ognuna delle quali aveva un compito specifico che trascendeva la realizzazione della singola truffa (i coniugi G.- S. operavano sui conti correnti dove venivano accreditate le somme oggetto di finanziamento e si appropriavano definitivamente delle stesse, D.F.A., funzionario di banca consentiva l’apertura fraudolenta dei suddetti conti correnti, P.A., dipendente INPS forniva ai correi gli elenchi dei pensionati che presentavano le caratteristiche richieste per il finanziamento e curava fraudolentemente le pratiche di cessione del quinto dello stipendio); nella presenza di una sufficiente organizzazione. La partecipazione del T. era data dalle dichiarazioni del S. che lo aveva indicato come suo complice nella realizzazione di alcune truffe in danno della Races e della Ktesios, ma in particolare come colui che era deputato alla contraffazione delle carte d’identità con il nome degli ignari pensionati.

Dichiarazioni riscontrate anche dalle stesse ammissioni del T.. Il Tribunale sottolineava inoltre che l’accertata realizzazione da parte del T. di alcune truffe "in forma solitaria" non escludeva la sua partecipazione all’associazione in argomento. Riteneva altresì sussistenti le esigenze cautelari di cui alla lett. a), b) e c) dell’art. 274 c.p.p..

Ricorre per Cassazione il difensore di T.S. deducendo che l’ordinanza impugnata è incorsa in:

1. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Contesta la valutazione degli elementi indiziari operata dai giudici merito, sottolineando come gli elementi d’indagine deponessero per la sussistenza di un’ipotesi concorsuale realizzata in forma continuata, e non per un’ipotesi associativa;

2. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità con riferimento alle ritenute esigenze cautelari. Contesta la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio sottolineando l’assenza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze avanzate dalla difesa. Evidenzia l’insussistenza di motivazione in ordine al pericolo di fuga e l’insussistenza dell’attualità con riguardo al pericolo di reiterazione del reato considerato che le truffe erano cessate nel 2009 e che comunque il pericolo doveva riguardare reati per i quali era prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e tali non potevano essere le evidenziate truffe che prevedono una pena massima di tre anni.

Il ricorso è inammissibile per genericità e perchè versato in fatto. Vengono reiterate doglianze già avanzate nel corso del procedimento avanti il Tribunale del Riesame E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’impugnazione senza alcun riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto dell’ordinanza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità. E’ evidente infatti che, a fronte di un’ordinanza, come quella in esame, che ha fornito una specifica risposta a tutti i motivi di impugnazione, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato. Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una ordinanza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di sussistenza del reato di associazione per delinquere contestato, sottolineando le differenze con il concorso nel reato continuato sostenuto dalla difesa. Così come appare motivata in maniera coerente e giuridicamente corretta anche con riguardo alle esigenze cautelari. In particolare il Tribunale ha ritenuto sussistente le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), ritenendo non condivisibile l’argomento difensivo secondo il quale, essendo l’attività dell’associazione a delinquere cessata nella primavera del 2009, sarebbe cessato il pericolo di reiterazione di tale reato, mentre la possibilità che il T. reiteri il delitto di truffa non sarebbe rilevante in quanto per tale reato non è consentita l’applicazione di misure coercitive. Ed ha correttamente affermato che il pericolo cui fa riferimento l’art. 274 c.p.p., lett. c), non attiene alla reiterazione delle condotte per cui si procede nelle medesime circostanze, ma unicamente alla reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si precede; sicchè la norma, ai fini dell’applicazione di misure cautelari non esige che l’indagato possa continuare nella condotta delittuosa per cui si sta procedendo, ma unicamente che vi sia il fondato e concrete pericolo che possa porre in essere reati analoghi, anche se in circostante ambientali e con modalità diverse. Pericolo che, sulla scorta di una coerente e logica valutazione di fatto, incensurabile in questa sede, riteneva sussistente considerata la spregiudicatezza dimostrata dal T. e i numerosi carichi pendenti specifici da cui era gravato. Così come correttamente il Tribunale ha affermato che le accertate sussistenti esigenze cautelari di inquinamento probatorio e prevenzione sociale rendevano superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza sollevati dalla difesa in ordine al pericolo di fuga.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell’impugnazione, di 1.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *