Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 12/12/05 e depositato il 29/12/05 S.I. ed O.T. hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale prot. n. 37815 del 13/10/05 con cui il Comune di Ciampino ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.
Il Comune di Ciampino, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 23/01/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1490/08 del 13/03/08 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
S.I. ed O.T. impugnano l’ordinanza dirigenziale prot. n. 37815 del 13/10/05 con cui il Comune di Ciampino ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un manufatto costituito da due locali, uno ad uso garage di mt. 5,00 x 7,00 ed un altro ad uso lavatoio di mt. 2,00 x 3,00, di un ampliamento e mutamento di destinazione d’uso del piano secondo da locale lavatoio a residenziale, realizzato con aumento della quota d’imposta del solaio da mt. 2,60 a mt. 2,80, e di un manufatto adibito a lavatoio posizionato sul lastrico solare ed avente dimensioni di mt. 2,20 x 1,80.
Con le prime due censure i ricorrenti prospettano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere perché le opere contestate risalirebbero ad epoca antecedente al 1967 e, pertanto, non avrebbero dovuto essere assentite con il rilascio di un titolo abilitativo (come previsto dalla normativa successivamente entrata in vigore, erroneamente applicata) con conseguente illegittimità della gravata demolizione.
I motivi sono infondati.
I ricorrenti non hanno fornito prova alcuna della risalenza delle opere ad epoca antecedente al 1967 in quanto solo nel parere rilasciato dall’ufficiale sanitario il 02/08/72 compare il box mentre gli altri locali ed il contestato mutamento di destinazione d’uso risultano realizzati dopo il 1982 dal momento che le opere in esame non risultano nell’atto di acquisto del 06/04/82 stipulato dai ricorrenti (il piano secondo figura come adibito a deposito mentre manca ogni indicazione in ordine al locale lavatoio esistente al piano terra e al manufatto posizionato sul lastrico solare).
In ogni caso la risalenza dei beni ad epoca antecedente al 1967 è circostanza che, al più, legittima il trasferimento per atto inter vivos dei manufatti, così come previsto dall’art. 46 d.p.r. n. 380/01, ma non incide sulla regolarità edilizia degli stessi in quanto già l’art. 31 l. n. 1150/42 subordinava la realizzazione di nuove costruzioni al rilascio della licenza edilizia.
L’incontestata mancanza del titolo edilizio abilitativo necessario per la realizzazione dei manufatti contestati, che hanno comportato un aumento di volumetria ed un mutamento di destinazione d’uso con correlato aggravio del carico urbanistico, legittima, pertanto, la sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato.
Con la terza e la quarta censura i ricorrenti lamentano che le opere contestate si troverebbero in un contesto fortemente urbanizzato il che renderebbe prevedibile un mutamento dello strumento urbanistico concernente l’area e, comunque, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in quanto analogo provvedimento sanzionatorio non sarebbe stato emesso nei confronti di altri soggetti che verserebbero nelle medesime condizioni.
I motivi sono infondati perché il contesto urbanizzato ove sono situate le opere non legittima alcuna aspettativa in capo ai ricorrenti in ordine alla conservazione dei manufatti stante l’accertata abusività degli stessi.
Per altro, nella fattispecie non è ravvisabile alcuna ingiustificata disparità di trattamento perché la carenza del titolo edilizio abilitativo costituisce motivo, di per sé solo, sufficiente ai fini dell’applicazione della sanzione demolitoria che, in quanto atto vincolato, non è subordinata all’adozione di sanzioni nei confronti di opere analoghe le quali, se abusive, andranno parimenti perseguite.
Da ultimo, risulta infondata anche la quinta censura in quanto non sussiste il difetto di motivazione ivi prospettato.
Ed, infatti, la demolizione costituisce atto vincolato che, come da consolidata giurisprudenza, risulta congruamente motivato attraverso la descrizione delle opere e il richiamo all’abusività delle stesse (Cons. Stato sez. IV n. 2266/11; TAR Lazio – Roma n. 5082/11; TAR Campania – Napoli n- 1999/11), elementi entrambi presenti nell’atto impugnato.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
I ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Ciampino, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
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