Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 19.10.88 G.A. citò ai giudizio del Tribunale di Ancona le società Edilposa di Biagioni Alfredo & C. s.n.c. e Romani P. e Farinelli A. & C. s.n.c, cui aveva affidato in appalto, rispettivamente, la pavimentazione del piazzale antistante la sua abitazione in (OMISSIS) e la predisposizione del relativo sottofondo, esponendo che le opere si erano rivelate difettose, come era risultato da un accertamento tecnico preventivo da lui richiesto al locale Pretore, per cui chiese pronunziarsi la risoluzione dei contratti, con condanna delle convenute alla restituzione delle somme loro rispettivamente corrisposte, o in subordine alla eliminazione dei vizi, con risarcimento dei danni in ogni caso.
Costituitesi separatamente le società convenute,chiesero ciascuna il rigetto della domandala Edilposa eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 c.c. per tardività delle relativa denuncia ed, in subordine, l’ascrivibilità dei vizi all’inidoneità del sottofondo, la Romani e Farinelli di aver solo operato il livellamento dei materiali di sottofondo sotto la diretta sorveglianza dell’attore e che gli inconvenienti erano dovuti all’uso, non previstole preannunciato da parte del committente,del piazzale per il transito di pesanti autocampi che avrebbe richiesto l’utilizzo di materiali più idonei, rispetto a quelli forniti dal suddetto.
Espletate prove testimoniali e consulenza tecnica di ufficio, l’adito tribunale, in persona del G.O.A della sezione stralcio, con sentenza depositata l’8.1.03 rigettò le domande. Tale sentenza, a seguito dell’appello del G., cui avevano resistito per quanto di rispettivo interesse le società appellate, venne dichiarata nulla dalla Corte di Ancona, con sentenza 15.11-27.12.05,per omessa interruzione del processo a seguito del decesso del difensore dell’attore (questione che non forma oggetto del ricorso di legittimità), con conseguente nuova pronunzia nel merito,di condanna della società Edilposa al rifacimento a proprie spese dell’opera appaltata, secondo le indicazioni del c.t.u.; venivano respinti l’appello principale nei confronti della società Romani e Farinelli e quello incidentale della Edilposa; quest’ultima veniva condannata al rimborso delle spese del doppio grado in favore del G., compensando si invece quelle tra il medesimo e la Romani e Farinelli.
La corte marchigiana,disattesa l’eccezione di decadenza, sul rilievo che la compiuta conoscenza dei vizi dell’opera sarebbe stata acquisita dall’attore "soltanto all’esito dell’accertamento tecnico compiuto in sede giudiziale", ritenuta l’unitarietà del contratto di appalto, essendo emerso che anche l’esecuzione dei lavori di realizzazione del sottofondo era avvenuta sotto la direzione tecnica di un socio della Edilposa, ravvisata la nullità, sia per contrasto con l’art. 1229 c.c., sia ex art. 1341 c.c., in quanto non approvata espressamente, nell’ambito del contratto predisposto dall’appaltatrice, secondo uno schema destinato ad una pluralità di rapporti,della clausola esonerante quest’ultima da ogni responsabilità "per rotture o cedimenti dei materiali posti in opera quando attribuiti ad alterazioni del sottofondo", riteneva che l’Edilposa fosse venuta meno al dovere di diligenza professionale di cui all’art. 1175 c.c., altresì violando nell’adempimento dell’obbligazione i doveri correttezza e buona fede, non avendo preventivamente accertato l’idoneità del sottofondo a sorreggere l’opera di pavimentazione commessale, che all’esito della consulenza tecnica di ufficio era risultata del tutto inadeguata rispetto ai carichi cui avrebbe dovuto essere sottoposta.
Avverso tale sentenza la società Edilposa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Hanno resistito con rispettivi controricorsi il G. e la società Romani & Farinelli.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.,con connessa insufficienza e contraddittorietà di motivazione "in ordine alla valutazione della prova circa il presunto duplice contratto d’appalto stipulato dal committente per la realizzazione del sottofondo e per la posa in opera delle betonelle di pavimentazione".
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1341 e 1175 c.c., con connessa insufficienza e contraddittorietà di motivazione, "in ordine alla declaratoria di nullità della clausola di esonero di responsabilità della soc. Edilposa contenuta nel contratto d’appalto circa le opere di sottofondo del piazzale".
Con il terzo motivo si censura,per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 c.c. e per omessa e contraddittoria motivazione la reiezione dell’eccezione di "decadenza del committente dalla garanzia per i difetti dell’opera".
Con il quarto motivo,infine,si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 c.c. in ordine al rifacimento dell’opera", posto totalmente a carico della ricorrente, ed "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" sul relativo punto decisivo.
L’evidente priorità logico – giuridica del terzo motivo ne impone l’esame con precedenza rispetto agli altri.
Con tale mezzo d’impugnazione la ricorrente censura l’argomentazione, con la quale è stata ritenuta tempestiva la domanda di garanzia, il cui termine non avrebbe iniziato a decorrere prima dell’accertamento tecnico preventivo, perchè soltanto a seguito del relativo espletamento il G. avrebbe acquisito "un apprezzabile grado di compiuta conoscenza" dei difetti dell’opera e delle relative cause, in contrario opponendo che dal tenore del proposto ricorso ex art. 696 c.p.c. (i cui passi salienti vengono riportati in osservanza all’onere dell’autosufficienza) sarebbe stata desumibile la già avvenuta scoperta dei vizi afferenti l’opera da parte del committente,il quale tuttavia non avrebbe fornito la prova, a suo carico incombente, della tempestività di tale denuncia.
Il motivo, fondato nei limiti di seguito esposti, va accolto nella parte in cui evidenzia il palese difetto di motivazione (restando assorbita la conseguente censura di violazione delle citate norme di diritto), in cui è incorso il giudice di appello, nel non considerare come effettivamente, dal tenore letterale del suddetto ricorso, fosse desumibile che il i., premesso che "di recente" le controparti avevano eseguito, nelle parti di rispettiva competenza, la pavimentazione del piazzale, avesse inequivocamente denunciato l’inidoneità dell’opera in questione, lamentando che "le betonelle al passaggio degli automezzi si rompono ed il pavimento è in progressivo disfacimento".
Tale doglianza implicava la già avvenuta conoscenza, dal ricorrente acquisita già da un apprezzabile – e non precisato – lasso di tempo, di un grave ed obiettivo difetto dell’opera nel suo complesso, palesatosi in tutta la sua eclatanza nel "disfacimento" del piazzale, e non anche di esteriori "manifestazioni di scarsa rilevanza" o "semplici sospetti", che secondo la corrente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 18402/09,567/05, 4622/02, 14626/02), cui ha presumibilmente ritenuto di attenersi la decisione impugnata,sono considerati di per sè soli inidonei ad integrare la scoperta dei vizi, più o meno occulti, dell’opera, la cui compiuta conoscenza può pertanto acquisirsi soltanto con l’accertamento tecnico giudiziale. Il ricorso a tale mezzo d’istruzione preventiva, nella specie, assolveva alle essenziali finalità di accertare una situazione dei luoghi suscettibile di ulteriori mutamenti e di fornire una confermaci natura tecnica, di quanto già de visu esaurientemente percepito dal committente.
Costituendo, dunque, la notificazione di tale ricorso la prima denuncia, esternata alle controparti, dell’avvenuta scoperta da parte del committente degli evidenti difetti inficianti l’opera, non era dalla data della stessa, nè da quella del deposito della relazione del consulente, che avrebbe dovuto ritenersi decorrente il termine decadenziale di gg. 60 ex art. 1667 c.c., bensì da quella precedente, in cui il committente si era avveduto dell’inadeguatezza dell’opera, constatandone quel grave ed obiettivo deterioramento,poi denunciato ex art. 696 c.p.c..
In tale contesto, compito precipuo del giudice di merito sarebbe stato quello di accertare, sulla scorta delle acquisizioni istruttorie, la tempestività della denuncia, in relazione al termine decadenziale di cui all’art. 1667 c.c., l’inizio del cui decorso avrebbe dovuto essere collocato nell’intervallo temporale compreso tra la consegna dell’opera e la data della suddetta notifica.
I rimanenti motivi di ricorso restano assorbiti,attenendo a questioni di merito, che avrebbero potuto essere decise soltanto nel caso di accertamento della tempestività dell’azione ex art. 1667 c.c., delle quali dunque, solo in tale ipotesi, potrà occuparsi il giudice di rinvio.
La sentenza impugnata va, conclusivamente, cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla corte di provenienza, in diversa composizione, demandandosi alla stessa anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso,di chiara assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia,anche per le spese del presente giudizio,alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2012
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