Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 16 febbraio 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2011, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di P. R. limitatamente al reato previsto dall’art. 388 c.p. e disponeva che il pubblico ministero formulasse entro dieci giorni l’imputazione in ordine al reato previsto dall’art. 635 c.p., comma 1.
Avverso la predetta ordinanza il P. ha proposto personalmente ricorso per cassazione deducendo la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p., in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), del provvedimento impugnato in quanto l’udienza in camera di consiglio del 15 febbraio 2011 si era svolta senza la presenza del difensore di fiducia avv. Francesco Ricciardi del foro di Avellino, nominato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente rilevava che al predetto difensore non era stato notificato il verbale della precedente udienza svoltasi 1 21 dicembre 2010, in cui era stato disposto il rinvio al 15 febbraio 2011, in mancanza di regolare notifica all’indagato.
Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame degli atti risulta infatti che all’udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2010 – fissata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, a seguito dell’opposizione della persona offesa, con decreto in data 21 settembre 2010 – il P., non comparso, era difeso di ufficio dall’avv. Vincenzo Pagliaro, anch’egli non comparso ma ritualmente avvisato (f. 12).
L’udienza veniva rinviata al 21 dicembre 2010 in quanto la notifica all’indagato -che in data 25 ottobre 2010 aveva eletto (rectius, dichiarato) il domicilio in (OMISSIS) (f. 17) e si era riservato di nominare il difensore di fiducia- aveva ricevuto la notifica dell’avviso solo in data 15 novembre 2010 e quindi non risultava rispettato nei suoi confronti il termine per comparire di dieci giorni previsto dall’art. 127 c.p.p.. All’udienza del 23 novembre 2010 veniva quindi disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del solo indagato. Alla successiva udienza del 21 dicembre 2010, mancando la prova della notifica all’indagato, il giudice rinviava all’udienza del 15 febbraio 2011 disponendo anche questa volta la rinnovazione della notifica per il solo P., che risultava dal verbale rappresentato dal difensore di fiducia avv. Francesco Ricciardi non comparso. Detto difensore, come affermato nel ricorso, sarebbe stato nominato difensore di fiducia nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Peraltro la Corte osserva come nel verbale dell’udienza in camera di consiglio svoltasi il 15 febbraio 2011, per la quale il P. risultava aver ricevuto regolare notifica essendo stato l’atto consegnato alla moglie convivente, il difensore dell’indagato risultava nuovamente indicato nella persona del difensore di ufficio avv. Vincenzo Pagliaro, che aveva ricevuto regolare notifica già per la prima udienza del 23 novembre 2010.
Il contenuto del ricorso è quindi del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato comprendente, a dire del P., la nomina del difensore di fiducia avv. Francesco Ricciardi (richiesta di cui nel ricorso non viene nemmeno indicata la data) non si rinviene tra gli atti trasmessi (in fotocopie) a questa Corte, nè comunque risulta allegata al ricorso come sarebbe stato onere del ricorrente in forza del principio di autosufficienza del ricorso operante anche in sede penale (Cass. sez. 1^ 22 gennaio 2009 n. 6112, Bouyahia; sez. 4^ 26 giugno 2008 n. 37982, Buzi; sez. 1^ 18 marzo 2008 n. 16706, Falcone; sez. feriale 13 settembre 2007 n. 37368, Torino; sez. 6^ 19 dicembre 2006 n. 21858, Tagliente; sez. 1^ 18 maggio 2006 n. 20344, Sala). Dal verbale dell’udienza in data 15 febbraio 2011 il P. risulta comunque difeso d’ufficio dall’avv. Vincenzo Pagliaro, essendo stata in tal senso corretta l’originaria indicazione dell’avv. Francesco Ricciardi quale difensore di fiducia.
Sia l’indagato che l’avv. Pagliaro (quest’ultimo già per la prima udienza del 23 novembre 2010) avevano ricevuto regolare notifica per l’udienza in camera di consiglio. La Corte rileva, peraltro, che anche nell’atto di citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace di Avellino, emesso in data 24 febbraio 2011 ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, in ordine al reato di danneggiamento, il P. risulta difeso di ufficio.
Le doglianze del ricorrente, che almeno dagli atti trasmessi a questa Corte non risulta difeso di fiducia dall’avv. Francesco Ricciardi, sono quindi totalmente destituite di fondamento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
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