Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43815 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 19.5.2011 il Tribunale di Caltanissetta, provvedendo ai sensi dell’art. 322 c.p.p., confermava il provvedimento di sequestro preventivo dei titoli di cui ai conti di deposito specificamente indicati, emesso dal Gip dello stesso tribunale in data 26.4.2011 nei confronti di A.S. in relazione alla contestazione di cui al capo D); annullava, invece, il provvedimento avuto riguardo alle contestazioni di cui ai capi A), B) e C).

Il tribunale premetteva che il provvedimento era stato emesso nell’ambito del procedimento che vedeva indagato il figlio dell’ A., M. risultato gravemente indiziato di una pluralità di reali di peculato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica con riferimento alla gestione macchine video gioco alterate che, peraltro, lo stesso dichiarava di avere intrapreso da anni insieme al padre.

Rilevava, quindi, il tribunale che il provvedimento di sequestro preventivo era stato disposto in danno dell’ A. essenzialmente con riferimento al reato di cui all’art. 416 bis c.p. (capo D) per il quale lo stesso è indagato, unitamente al figlio M. e ad An.Ma., alla luce delle circostanze emerse dalle dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia che avevano riferito della Imposizione ai locali della città delle macchinette video-gioco degli A. sin dal 1999 attraverso il metodo mafioso, con l’accordo degli A. con la "famiglia" di Caltanissetta che in cambio riceveva una quota degli incassi ed una somma periodica. Dalle dichiarazioni di M.A., F.C.A., B.C. e I.F. E. si traevano elementi sui quali fondare la sussistenza di una impresa c.d. mafiosa.

Pertanto, ad avviso del tribunale, tali circostanze erano idonee ad integrare il fumus del reato contestato all’ A. al capo D) potendo integrare i presupposti della partecipazione ad associazione mafiosa o, quanto meno, del concorso esterno nell’associazione.

Quanto alla valutazione della sproporzione tra il valore dei beni acquistati e quello del redditi percepiti, il tribunale, precisato che i titoli di uno dei depositi erano del valore pari ad Euro 512.921, evidenziava che sulla base degli accertamenti patrimoniali in atti – espressamente Indicati – che ricostruivano l’andamento patrimoniale dal 1997 al 2009 (anno per anno) risultava evidente che negli anni precedenti all’apertura del deposito titoli i redditi dell’indagato erano assolutamente insufficienti a giustificare la provvista di somme necessarie all’acquisto dei titoli oggetto del provvedimento ablatorio. Peraltro, dalle indagini effettuate – attraverso l’esame del produttore finanziario dell’Istituto di credito Credem – risultava accertato che i titoli in oggetto erano il frutto di investimenti e disinvestimenti di anni precedenti e riconducibili, quindi, ad epoca in cui i redditi leciti dell’indagato risultavano a stento sufficienti al mantenimento del nucleo familiare. Nè, invero, la difesa aveva allegato elementi di valutazione volti a suffragare la lecita provenienza delle somme investite.

2. Ha proposto ricorso per cassazione A.S. deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per disporre il sequestro ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies.

In particolare, sotto un primo profilo si afferma l’Infondatezza del fumus del commesso delitto con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla appartenenza del ricorrente ad un sodalizio mafioso. Il tribunale, infatti, ha travisato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori che, riferendosi prevalentemente al figlio M., non indicano alcuna condotta del ricorrente che possa configurare il reato contestato, tanto che il tribunale ha alternativamente ritenuto ipotizzabile il reato di concorso esterno nell’associazione mafiosa.

Quanto alla valutazione del requisito della sproporzione del valore dei beni acquistati rispetto ai redditi percepiti lecitamente, si deduce che il tribunale richiama più volte "una tabella" che non si rinviene nel testo dell’ordinanza con conseguente totale omissione della ricostruzione dei redditi.

Inoltre, si censura la motivazione dell’ordinanza laddove in maniera apodittica ed illogica afferma la circostanza indimostrata che i titoli del conto deposito acceso nell’ottobre 2010, quindi in epoca successiva alle indagini, sono frutto di investimenti effettuati in epoca precedente.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Deve essere ricordato che secondo principio di diritto costantemente affermato "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensilbile l’itinerario logico seguito dal giudice" (S.U., n. 25933, 29 maggio 2008, Malgioglio, non massimata sul punto; S.U. n. 25932, 29/05/2008, Ivanov, rv. 239692).

Nella specie, il ricorso, pur denunciando formalmente anche la violazione di legge, muove censure esclusivamente relative alla motivazione.

Invero, quanto alle deduzioni del ricorrente in ordine alla valutazione della sussistenza del fumus del commesso delitto, deve rilevarsi che le stesse si sostanziano in mere censure di fatto, in parte non autosufficienti, limitandosi a richiamare parti delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia già valutate nel provvedimento Impugnato.

In sostanza, quindi, il ricorrente sollecita una rivalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori riservata al giudice di merito che è preclusa in questa sede.

Inammissibili sono, altresì, le doglianze relative alla valutazione dell’accumulazione patrimoniale tutte fondate su presunti vizi della motivazione che oltre ad essere preclusi ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, risultano manifestamente infondati.

Del tutto priva di pregio è, invero, la censura relativa alla mancata indicazione nel testo della ordinanza della "tabella" relativa ai flussi patrimoniali accertati, atteso che il tribunale ha espressamente richiamato gli atti del procedimento ai quali ha ancorato la valutazione compiuta – come in premessa sintetizzata – ai fini della ritenuta sproporzione tra beni acquisiti e redditi accertati.

Ugualmente deve dirsi per quanto attiene alla valutazione ed al relativo discorso giustificativo, immune dai denunciati vizi, in ordine alla riconducibilità dei titoli di cui al conto di deposito acceso nell’ottobre 2010 ai frutti di precedenti investimenti di somme incompatibili con i redditi leciti dell’indagato.

D’altro canto, come correttamente ha sottolineato il tribunale, il ricorrente non ha allegato alcun elemento volto a suffragare la lecita provenienza delle somme investite. E’ infatti noto che ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, la prova circa la sproporzione rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto del valore economico dei beni da confiscare grava sull’accusa, ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da specifiche e verificate allegazioni dell’interessato (Sez. 1, n. 25728, 05/06/2008, Cicala, rv. 240471).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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