Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43800 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia accoglieva il reclamo presentato da M.G. avverso la sanzione disciplinare a lui inflitta osservando che la motivazione adottata era carente e contraddittoria in quanto la partecipazione del detenuto all’azione di protesta, consistente nel battere con una bottiglia contro le grate, era stata limitata nel tempo, interrotta non appena erano intervenute le guardie e inidonea a creare molestia alla comunità.

Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. osservando che in violazione di legge il magistrato di sorveglianza aveva valutato il merito della decisione disciplinare, operazione a lui non consentita, mentre nessuna violazione processuale si era realizzata.

Presentava una memoria il condannato osservando che nella valutazione sulla legittimità del provvedimento è compresa anche l’analisi sulla sussistenza dell’illecito disciplinare, cioè se il comportamento tenuto rientri nella fattispecie disciplinare e nel caso di specie la valutazione era negativa.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto il Magistrato di sorveglianza ha effettuata una valutazione di merito sulla sanzione disciplinare irrogata, arrivando a ritenere che nel comportamento tenuto dal detenuto non era ravvisatele una molestia alla comunità, con un giudizio esclusivamente di merito a lui precluso e riservato all’amministrazione penitenziaria. L’ordinanza deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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