T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-01-2012, n. 5

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 8 aprile 2008, la ricorrente, premessa la situazione di estrema conflittualità venutasi a creare nei confronti del compagno G.L. culminata con il deposito di ricorso al Tribunale dei Minorenni finalizzato all’allontanamento di quest’ultimo dalla casa familiare e all’ottenimento dell’affidamento condiviso con assegnazione della figlia C. alla madre, istanza accolta dal Tribunale dei Minorenni con decreto del 31 gennaio 2008, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato disposto ed effettuato il ritiro del passaporto n. B818800 rilasciato il 27.1.2004 alla figlia minore C.L.. L’istante ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge.

Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 22 aprile 2008, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione, ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 16 dicembre 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il ricorso è immune dalle censure sollevate.

2.1. Il provvedimento del Questore della Provincia di Milano, con cui è stato disposto il ritiro del passaporto alla minore C.L., è immediatamente esecutivo del decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano del 22 gennaio 2008 che ne ha disposto il divieto di espatrio. Tale atto giurisdizionale deve ritenersi tuttora efficace non risultando dalla documentazione versata in atti la sua revoca o modifica. Il provvedimento del Tribunale dei Minorenni, in particolare, ha accolto l’istanza promossa in via di urgenza dal padre, sig. G.L., che denunciava il pericolo di sottrazione della minore (cfr. doc. 6 all. ricorrente). Il Questore, in tale occasione, ha speso la competenza attribuitagli dall’art. 12 L. 21 novembre 1967, n. 1185 (recante norme sui passaporti). In ogni caso, a prescindere dal provvedimento del Tribunale dei Minorenni, sussisteva, quale specifico fattore legittimante il ritiro del passaporto, l’ipotesi (di cui all’art. 3, lett. a della legge citata) relativa proprio ai soggetti sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, che divengano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa (nella specie, era venuto meno l’assenso del padre).

2.2. In secondo luogo, le denunciate violazioni del contraddittorio procedimentale non consentono di procedere all’annullamento, stante l’accentuato carattere vincolato della determinazione amministrativa in commento ed essendo palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies L. n. 241 del 1990).

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attese le condizioni di disagio sociale della ricorrente comunque accertate dal Collegio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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