Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ordinanza, deliberata il 20 maggio 2011 e depositata il 3 giugno 2011, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 21 aprile 2011, di custodia cautelare in carcere a carico di Z.G., indagato per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ai sensi del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per la partecipazione alla organizzazione capeggiata da M.G. e operante nella zona sud – est di Roma, con permanenza protratta dal maggio 2008 al’agosto 2010, nonchè per il delitto scopo di cessione di stupefacente ascritto al capo 7 della rubrica del provvedimento coercitivo, essendo addebitati, in relazione al delitto associativo, il ruolo di collaborazione nella preparazione degli stupefacenti e nella cessione a terzi e, in relazione al reato scopo, il concorso con M., S., F. e Ma. nella cessione a R.N. di trentacinque grammi di cocaina, consegnata all’acquirente presso il solarium gestito da F. il (OMISSIS).
Il Collegio ha motivato: la "serrata sequenza e concatenazione" delle evidenze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione (in seguito ai quali la polizia giudiziaria operò l’arresto di R. e il sequestro della droga) dimostra che Z. prestò collaborazione nella preparazione e nel confezionamento della droga a S., accompagnato dall’indagato presso la sala scommesse Intralot ove lo attendevano i compartecipi;
S. contattò quindi F. e costui concordò l’appuntamento con l’acquirente all’interno del solarium del F.; fuori del locale il servizio di osservazione verificò l’incontro di S. e F. e, successivamente, l’arrivo, l’ingresso e, poi, l’uscita R. il quale venne tratto tosto in arresto, essendo stato trovato in possesso della partita di cocaina appena acquistata;
infondata è l’eccezione difensiva che lo stupefacente non contenesse bicarbonato (sostanza alla quale aveva fatto riferimento Z. nel precedente colloquio telefonico pomeridiano con S., assicurandolo che all’occorrenza avrebbe portato lui il composto);
all’indagato l’accusa non addebita di aver tagliato la cocaina col bicarbonato, bensì di aver coadiuvato S. nella preparazione e nel confezionamento dell’involucro destinato a R.; la disponibilità manifestata a fornire il bicarbonato è, piuttosto, indice della "preesistenza di rapporti fiduciari e di abitudini di consolidata reciprocità"; sicchè il fatto del (OMISSIS) riveste "centrale rilevanza" anche ai fini dell’accertamento del delitto associativo; in proposito la difesa contesta non la esistenza della associazione, bensì la partecipazione dell’indagato; orbene, le intercettazioni dimostrano numerosissimi contatti con gli altri sodali e "il coinvolgimento nel traffico illecito" e la "conoscenza perfetta delle dinamiche del sodalizio"; in particolare dalle comunicazioni telefoniche intercorse nei mesi di luglio e agosto 2009 tra A.P. e G.A. e tra quest’ultimo e N. dimostrano, nella loro correlazione, il coinvolgimento di Z. nella riscossione e nel conteggio dei proventi del traffico della droga, riferendo, per l’appunto, G. a N. che G. si era sbagliato nel computo della somma incassata; dalla conversazione del 20 agosto 2009 emerge che Z. rimise a M., il quale si trovava ad Ibiza, Euro 950,50 frutto degli illeciti profitti; la tesi difensiva di un lecito prestito erogato per amicizia è infondata; Z. si premurò di giustificare al capo della associazione l’invio del minor importo (rispetto alla richiesta di Euro 1000,00), adducendo le spese della operazione e, soprattutto, sono documentati i contatti (nelle more tra la richiesta e la spedizione della somma) tra Z. e tal Fi., abituale acquirente di cocaina, finalizzati al recupero del contante da inviare a M.; dalle ulteriori intercettazioni (specificamente indicate nella ordinanza) emergono le cessioni di droga operate dall’indagato a tal P. e tale B. e i contatti concernenti traffici illeciti intrattenuti con Gi.
G. (arrestato per coltivazione di marijuana); costui convoca infatti Z. per un affare "importante" di comune interesse e riguardante "l’attività" dell’indagato, laddove Z. non fa alcun lavoro; la tesi difensiva dell’uso terapeutico di droga per lenire i sintomi della epilessia è poco plausibile ed è smentita dal complesso indiziario; conclusivamente Z., colla propria condotta, adempiendo i compiti assegnatigli da M. di riscossione, di trasporto di supporto a S. nelle consegne, nella consapevolezza del vicendevole ausilio offerto dalle reciproche condotte alla attuazione del programma criminale, ha integrato gli estremi del delitto associativo; quanto, infine, alle esigenze cautelari, deve esserne affermata la sussistenza alla stregua della disponibilità al coinvolgimento "nei traffici e nei circuiti illeciti emersi", del rapporto fiduciario con "personaggi di elevato spessore", della intraprendenza e della "capacità operativa" dimostrate e della presunzione legale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. – Ricorre per cassazione l’indagato, personalmente mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., al direttore della Casa circondariale di Roma, Regina Coeli, il 14 giugno 2011, colla quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 del Testo unico cit, e art. 273 c.p.p. (primo motivo) inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 125 c.p.p. (primo motivo) e in relazione all’art. 273 c.p.p., art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e art. 275 c.p.p. (secondo motivo), nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (primo e secondo motivo).
2.1 – Con il primo motivo il ricorrente, censurando l’omesso esame delle deduzioni in proposito formulate dalla difesa, deduce: la motivazione della ordinanza impugnata è "lacunosa, frammentaria e oscurà, meramente apparente; il Collegio non ha dato conto della "sussistenza di strutture" della supposta associazione; esso Z. ha sempre vissuto "nella zona ove si sono svolti i fatti oggetto delle imputazioni"; è incensurato; i rapporti intrattenuti con coetanei, vicini di casa ed ex compagni di scuola non dimostrano la partecipazione alla associazione, costituendo piuttosto oggetto di travisamento "dei dati fattuali" da parte dei giudici di merito; in relazione al fatto del (OMISSIS), difetta la "pur minima descrizione fattuale della attività" addebitata "di lavorazione e confezionamento" e del luogo relativo; privo di valenza è il riferimento al bicarbonato contenuto nella conversazione Intercettata, in quanto la sostanza è utilizzata dal ricorrente per "fumare lo stupefacente" e non per tagliare la droga; la tempistica dei contatti tra Z. e S., nelle ore pomeridiane e serali del (OMISSIS), tenuto conto che sicuramente non si incontrarono prima delle 19.30 (orario di un contatto telefonico tra i due), contraddice l’ipotesi che Z. abbia coadiuvato S. nella preparazione della cocaina successivamente ceduta a R., atteso che alle 19.10 S. aveva comunicato a M. che gli mancavano dieci minuti per completare la lavorazione e il confezionamento della cocaina da consegnare all’acquirente; esso ricorrente non era presente all’atto della cessione; e, inoltre, secondo quanto risulta dal servizio di osservazione, giunse da solo al centro estetico "Clever e Sun" e, sempre da solo, andò via.
Il ricorrente prosegue, quindi, asserendo in ordine alle supposte condotte associative antecedenti: egli non partecipò alla telefonata del luglio 2009 tra A. e G.; nè è dimostrato che col prenome G. gli interlocutori si riferissero a lui; quanto all’invio di Euro 950,50 a M. il 20 agosto 2009, se la somma avesse rappresentato il corrispettivo del profitto del traffico di stupefacenti, esso ricorrente non avrebbe specificato l’importo delle spese di spedizione.
Deduce e ribadisce, infine, il ricorrente: esso Z. assume stupefacente a scopo terapeutico per lenire gli attacchi epilettici;
i rapporti intrattenuti con gli altri indagati sono espressione della pregressa conoscenza con persone del medesimo quartiere; non sono indicativi, al pari delle emergenze delle telefonate intercettate, del coinvolgimento nella associazione nè nel traffico degli stupefacenti.
2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione alle esigenze cautelari, oppone: il periculum libertatis non è attuale, il Pubblico Ministero ha chiesto l’applicazione della misura dopo sedici mesi dal fatto; e il giudice per le indagini preliminari ha provveduto a quasi due anni di distanza; nelle more nessuna condotta penalmente rilevante è stata addebitata all’indagato, affatto incensurato; difettano elementi specifici e concreti indicativi della pericolosità sociale.
3.-Il ricorso è infondato.
3.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:
– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna apprezzabile, alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
3.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.
Innanzi tutto, circa la materiale esistenza della associazione per delinquere, il giudice del riesame ha espressamente rilevato che la questione non aveva formato oggetto di contestazione da parte dell’indagato (v. ordinanza, p. 2).
E, inoltre, alla stregua della ampia rappresentazione operata dal Collegio delle deduzioni difensive, non risulta che tra i temi sottoposti al giudice del riesame vi fossero pur quelli concernenti la riferibilità alla persona fisica dell’indagato delle menzioni del suo prenome operate dagli interlocutori nelle conversazioni intercettate, nè la compatibilità della partecipazione di Z. alla preparazione e al confezionamento della cocaina assieme a S. colla tempistica delle comunicazioni telefoniche tra i due sodali.
Orbene, in relazione a tutte e tre le succitate questioni (con riferimento alle quali il ricorso reca la denunzia dell’omesso esame da parte del giudice a quo) il ricorrente – con palese inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso, espressione del requisito della specificità dei motivi sanzionato a pena di inammissibilità – ha omesso di rappresentare e dimostrare di aver sollecitato l’esame del giudice di merito colla richiesta di riesame, ovvero con motivi nuovi ai sensi dall’art. 309 c.p.p., comma 6, o mediante memoria ovvero, infine, con dichiarazione inserita a verbale.
Epperò le relative deduzioni, costituenti censure di merito in punto di fatto, non possono trovare ingresso nella sede del presente scrutinio di legittimità, in quanto non sono riconducibili ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla tipologia dei motivi di ricorso contemplata dall’art. 606 c.p.p., comma 1.
Per il resto il giudice a quo ha dato conto adeguatamente -come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
A scioglimento della riserva del 3 novembre 2011:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
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