Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:
La Soc. Studio Polispecialistico Nomentano, ha impugnato dinanzi alla CTP-Roma il silenzio/rifiuto opposto dall’Ufficio alla propria istanza, avanzata il 20 maggio 2003, con la quale ha chiesto il rimborso di 609.655 Euro versati al Fisco negli anni 1997-2001, assumendo trattarsi di IVA su acquisti di beni destinati in modo esclusivo all’esercizio di attività esenti da imposta, acquisti che sosteneva essere a loro volta esenti da IVA ai sensi dell’art. 13, parte B), lett. c) della "sesta direttiva", non correttamente recepita nel D.P.R. n. 633 del 1972. La domanda della contribuente, rigettata per le annualità soggette a decadenza, era accolta limitatamente alle due annualità precedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso.
Tale decisione, appellata dalla contribuente e dall’ufficio, era confermata dalla CTR-Lazio giusta sentenza del 27 febbraio 2006. Con atto notificato in data 13-15 marzo 2007, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo; la società contribuente non sì è costituita.
Con l’unico mezzo l’Agenzia – sotto il profilo della violazione dell’art. 13, parte B), lett. c) della direttiva 77/388/CEE, in relazione alla sent. CG 25/06/1997 C-45/95 e all’ord. CG 06/07/2006 C- 18/05 e C-155/05 – propone la tesi che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici d’appello, l’esenzione prevista dalla disposizione comunitaria si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un’attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto di detrazione.
Il mezzo è manifestamente fondato.
La giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nell’affermare:
"In tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lett. c), della 6^ direttiva n, 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l’esercizio di un’attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C- 45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza" (SU 27207/09).
Accolto il ricorso e cassata senza rinvio la sentenza d’appello discostatasi da tale principio, il ricorso introduttivo dev’essere rigettato nel merito con riferimento alle residue due annualità precedenti alla presentazione dell’istanza di rimborso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Nel consolidarsi della giurisprudenza in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo così come precisato in motivazione; compensa le spese di tutti i gradi.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012
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