Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento del 24 novembre 2009 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ritenuto non estinta nei confronti di V.A. la pena detentiva ex art. 47, comma 12, Ord. Pen., in relazione all’affidamento in prova ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, al quale il medesimo era stato in precedenza ammesso.
2.Il Tribunale, respinta un’eccezione di rinvio dell’udienza, fatta pervenire dal difensore di fiducia del V., avendo ritenuto che detto difensore non aveva diritto ad alcuna convocazione, non essendo stato nominato per tale specifica procedura, ha ritenuto che il complessivo andamento della misura alternativa anzidetta non fosse stato connotato da un atteggiamento realmente partecipativo dell’interessato.
3.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione V. A. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione dell’art. 666 c.p.p., in quanto l’avviso di convocazione in camera di consiglio per l’udienza del 24 novembre 2009 era a lui pervenuto il 16 novembre antecedente, sì che non era trascorso il termine di giorni 10 che, alla stregua dell’art. 666 c.p.p., comma 3, deve intercorrere fra la data della comunicazione o della notifica e la data dell’udienza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da V.A. è fondato.
2.Si rileva invero che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Tribunale di sorveglianza di Brescia ai sensi dell’art. 678 c.p.p., il quale rimanda, quanto alle norme procedurali da seguire, all’art. 666 c.p.p., il cui comma 3 espressamente prevede che l’avviso contenente l’indicazione della data dell’udienza in camera di consiglio venga comunicato o notificato al difensore ed alla parte almeno dieci giorni prima della data anzidetta; e nella specie risulta, per tabulas, che il ricorrente ha ricevuto la notifica dell’avviso contenente la convocazione per l’udienza del 24 novembre 2009 solo in data 16 novembre 2009. 2.E’ noto che anche nel giudizio camerale il mancato rispetto del termine libero che deve intercorrere fra l’udienza e la notifica dell’avviso al condannato, attenendo all’intervento ed all’esplicazione del diritto di difesa della parte, comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, la cui inefficacia invalidante si estende al provvedimento che definisce il procedimento se tempestivamente eccepita (cfr. Cass. Sez. 5 n. 46965 del 25/09/2009 dep. il 9/12/2009, imp. Anello, Rv. 245382; Cas. Sez. 1 n. 1798 del 15/11/2007 dep. 14/01/2008, imp.Canale, Rv. 238643).
E poichè, dall’esame del verbale dell’udienza camerale del 24 novembre 2009, è emerso che ad essa non sono stati presenti nè la parte, nè il suo difensore, il mancato rispetto di detto termine correttamente è stato eccepito ai sensi dell’art. 181 c.p.p., nel primo momento utile e quindi in occasione del presente ricorso per cassazione.
5. Il provvedimento impugnato è quindi affetto da nullità, ai sensi degli artt. 180 e 181 c.p.p., siccome emesso in violazione del diritto di difesa del ricorrente, per non essere stato egli posto in grado di partecipare alla relativa udienza.
6.L’impugnato provvedimento va pertanto annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
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