Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-10-2011) 25-11-2011, n. 43702 Materie esplodenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13/12/10 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza 4/10/07 del Gip del Tribunale di Nola che condannava F.S., con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la continuazione, alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed Euro 800 di multa per i reati (acc. in (OMISSIS)) di illecita detenzione di quattro ordigni esplosivi di produzione artigianale, ricettazione dei medesimi e illecita detenzione di cartucce (50 cal. 9×21; 50 cal. 8; 50, 50 e 37 cal.

7,65; 90 cal. 22; 14 cal. 12). Con la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge penale, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione: privo di fondamento probatorio, in particolare, la qualificazione del materiale in oggetto come esplosivo (L. n. 497 del 1974, art. 10), e cioè di particolare micidialità o di particolare effetto distruttivo, e non invece come materiale a prevalente effetto detonante non micidiale (art. 678 c.p.). Chiedeva l’annullamento della sentenza.

All’udienza pubblica fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Esso si limita a ribadire i rilievi cui la sentenza ha già correttamente risposto, ricordando come altro siano i giocattoli pirotecnici, altro i manufatti che, per caratteristiche intrinseche e modalità di conservazione (giusta quanto accertato dalla consulenza tecnica del Pm, a parte le evidenze in atti ed il notorio: le c.d. bombe Maradona, ecc), abbiano alta potenzialità esplosiva.

Inapplicabile pertanto l’invocata ipotesi contravvenzionale. Per tutte v. Cass., sez. 4, sent. n. 32253 del 16/6/09, rv. 244630, imp. Salamone e altro: "Nella categoria delle materie esplodenti indicata nell’art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze (nella specie un petardo) prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli esplosivi – la cui illegale detenzione è sanzionata dalla L. n. 497 del 1974, art. 10 – quelle sostanze caratterizzate da elevata nammissibil’, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo". Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una congrua sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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