Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’atto di costituzione in giudizio, conseguente alla opposizione al ricorso straordinario al Capo dello Stato, i ricorrenti esponevano che a seguito della soppressione dell’IPOST e della sua incorporazione nell’INPS, avevano indirizzato a quest’ultimo ente una richiesta di utilizzare la graduatoria del concorso a tre posti di dirigente amministrativo di seconda fascia dell’IPOST, approvata il 18.6.2008, in cui gli interessati erano risultati idonei (rispettivamente alla settima ed all’ottava posizione); tuttavia, l’INPS procedeva alla copertura delle vacanze, a seguito delle autorizzazioni ad assumere il personale, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico per esami a 35 posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del personale INPS, approvata il 1.6.2010, e la graduatoria del concorso a 5 posti di dirigente di seconda fascia presso la Corte dei conti, approvata il 10.5.2007.
Gli istanti, premessa la validità della graduatoria IPOST a fronte della durata triennale fissata dall’art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. n. 165 del 2001, deducevano i seguenti profili di illegittimità:
1 – violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 per difetto di istruttoria, carente ed insufficiente motivazione e conseguente lesione del diritto e dell’interesse alla vita all’assunzione;
2 – violazione dei principi generali in materia concorsuale, dell’art. 97 Cost. e di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, dell’art. 35, comma 5 ter, L. n. 165 del 2001, nonché eccesso di potere, disparità di trattamento, sviamento, irragionevolezza manifesta, arbitrarietà, travisamento dei fatti, violazione del principio di certezza giuridica, del principio di affidamento e di trasparenza, che risultano violati ove sia rimessa all’amministrazione la scelta discrezionale delle graduatorie da cui attingere;
3 – violazione dell’art. 11, comma 1, L. n. 150 del 2009, del principio di trasparenza ed eccesso di potere, della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 46078 del 2010 e della successiva circolare n. 11786 del 2011;
4 – violazione dei principi di economicità, efficacia, ed efficienza di cui all’art. 1, L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 39, L. n. 449 del 1197;
5 – violazione dell’art. 9, L. n. 3 del 2001 ed eccesso di potere, non essendo conforme alla legge l’utilizzo della graduatoria del concorso alla corte dei conti in presenza di valida graduatoria dell’IPOST;
6 – violazione degli artt. 1326 e 1989 c.c. ed eccesso di potere, poiché il bando di un pubblico concorso si configura alla stregua di una vera e propria proposta ex art. 1326 o di promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., che vincola il promittente dal momento in cui la promessa stessa è resa pubblica.
Si costituiva l’INPS, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai reali contro interessati e, nel merito, chiedeva la reiezione del gravame.
Con i motivi aggiunti gli istanti impugnavano, per i medesimi profili, l’ulteriore determinazione presidenziale del 2011 con cui l’INPS, dovendo procedere all’assunzione a tempo indeterminato di 10 dirigenti amministrativi di seconda fascia, autorizzava lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 35 posti, sopra menzionata, invece di utilizzare in via prioritaria la graduatoria IPOST.
Respinta l’istanza cautelare, a seguito del deposito delle memorie, la causa, all’udienza del 23 novembre 2011, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1 – Come già precisato in fatto, gli interessati si dolgono in sostanza della circostanza che, nonostante a seguito della soppressione dell’IPOST con contestuale incorporazione nell’INPS, l’Istituto resistente avesse provveduto alla rideterminazione della pianta organica del proprio personale includendovi anche i dipendenti dell’incorporato IPOST, l’Istituto abbia poi ricoperto le vacanze dell’organico di dirigente di seconda fascia mediante lo scorrimento innanzitutto del concorso INPS a 35 posti di dirigente, poi ampliati a 65 posti, e non abbia invece attinto alla graduatoria dell’IPOST. In particolare, i ricorrenti affermavano la validità della graduatoria ex IPOST a n. 3 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia, approvata con Det. n. 42 del 18 luglio 2008 e da ultimo prorogata con D.P.C.M. 28 marzo 2011 fino al 31 dicembre 2011.
2 – Impregiudicato l’esame degli ulteriori profili di ammissibilità e merito, osserva il Collegio, in via del tutto preliminare, che deve condividersi l’eccezione di difetto di interesse con riferimento alla parte del gravame che attiene alle assunzioni nella qualifica dirigenziale che ha coinvolto lo specifico profilo professionale dei dirigenti informatici, per i quali l’Istituto resistente, nel corso del 2010, ha svolto un’apposita e mirata selezione, poichè siffatto profilo si differenzia dal punto di vista contenutistico, da quello per cui è stata svolta la selezione nella quale i ricorrenti si sono classificati come idonei.
3 – Ancora, va rilevato che, con riguardo allo scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti della Corte di conti, trattandosi di un solo posto, è evidente innanzitutto la carenza di interesse dei ricorrenti i quali, in quanto collocati al posto n. 7 e 8 della graduatoria IPOST, da cui sono stati chiamati in servizio solo i primi due vincitori, non avrebbero ottenuto alcun vantaggio dalla mancata immissione in servizio del dott. Rota, tra l’altro, non evocato in giudizio con il ricorso in esame. Peraltro, in relazione a tale scorrimento l’Istituto aveva richiesto un’apposita rimodulazione – approvata dal dipartimento della Funzione Pubblica – finalizzata al reperimento di un dirigente da utilizzare per il Veneto, a fronte dell’impossibilità derivante dallo stesso bando IPOST, di destinare i candidati nella graduatoria IPOST ad altra sede che non sia Roma.
Ne consegue che, limitatamente ai due precisati profili, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
4 – Per quanto concerne le questioni ulteriori, il Collegio in via preliminare ritiene che occorra esaminare la completezza del contraddittorio sulla questione sottoposta all’esame della Sezione.
A riguardo, è sufficiente osservare che gli atti censurati attengono ad un procedimento concorsuale e che in caso di accoglimento delle censure, sarebbero coinvolti gli interessi e le posizioni dei controinteressati.
Il presente mezzo di gravame risulta essere notificato solo ad alcuni dei predetti controinteressati che, invece, sono identificabili, nella loro globalità, in tutti coloro sono stati assunti e in tutti coloro che si sono qualificati come idonei in forza della citata graduatoria del concorso a dirigente INPS.
Pertanto, ai fini del decidere, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. ed ordinare alla parte ricorrente di procedere alla notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti assunti o qualificatisi come idonei nella citata graduatoria di dirigente INPS, autorizzando ove necessario l’utilizzo dei pubblici proclami, mediante idonea pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti sulla Gazzetta Ufficiale con indicazione dei provvedimenti impugnati nonché, per sunto, dei motivi di gravame.
Al predetto adempimento la parte ricorrente dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, provvedendo al deposito in Segreteria negli ulteriori dieci giorni della prova della eseguita notificazione.
Ritenuto di dover fissare l’udienza di discussione del merito alla data del 27 giugno 2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
Dichiarati in parte inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti, come precisato in motivazione e, per il resto, non definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti come in epigrafe proposti, riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, ordina alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione, attraverso la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti nei termini e nei modi di cui in motivazione, di cui si darà la prova attraverso il tempestivo deposito della relativa notifica che dovrà compiersi nel termine di dieci giorni dall’intervenuta pubblicazione.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 27 giugno 2012.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
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