Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9734 Responsabilità aggravata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. La Ferbo srl – con atto di citazione notificato il 18.12.95 – citò dinanzi al tribunale di Bologna l’avvocato Roberto Cianci e la Tonutti spa per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in L. 1.500.000.000, asseritamente patiti in esito all’esecuzione – in data 6.11.95 – di un decreto di sequestro conservativo reso in suo danno (fino all’importo di L. 30.000.000 e per un credito di L. 23.268.606) dal Pretore di Udine – sez. dist. di Cividale del Friuli, operata presso lo stand di Ferbo alla fiera EIMA di Bologna e su di un prototipo di macchina irrigatrice ivi esposto:

decreto peraltro revocato con successiva ordinanza del 24.11.95 del medesimo pretore; in particolare, indicò i danni nel grave pregiudizio derivato dall’impossibilità di promuovere la nuova irrigatrice e dalla disdetta di numerosi ordinativi per il gravissimo discredito commerciale conseguito alle modalità plateali dell’esecuzione del sequestro.

1.2. Sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dai convenuti e sulla loro contestazione nel merito delle pretese attoree, dispiegata riconvenzionale per il pagamento di somme dovute alla sequestrante, il tribunale felsineo – pronunziata ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis cod. proc. civ., su queste ultime – inquadrò la domanda nella previsione dell’art. 96 cod. proc. civ. e peraltro la rigettò, escludendo la ricorrenza dei relativi presupposti.

1.3. La corte di appello, adita dalla I.C.M.A. – qià Ferbo – srl soprattutto sulla lamentata extrapetizione circa la riqualificazione della domanda (proposta ai sensi degli artt. 2043 e 2598 cod. civ.), ha però ribadito la qualificazione della pretesa ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per poi ritenerla fondata nel merito, tanto da condannare la Tonutti spa ai danni, liquidati in Euro 199.853,88 per danno emergente e lucro cessante ed in ulteriori Euro 103.291,37 per pregiudizio all’immagine; ed ha mandato esente l’avv. Cianci da ogni responsabilità.

1.4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a tre motivi, la Tonutti spa; resiste con controricorso solo la I.C.M.A. srl in liquidazione.

Motivi della decisione

2. La ricorrente formula tre motivi e:

2.1. con il primo – rubricato "violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3);

contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5)" essa rimarca la specialità dell’azione prevista dall’art. 96 cod. proc. civ. riguardo a quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e la conseguente ultrapetizione dei giudici di merito, che hanno sussunto la domanda, dispiegato ai sensi della seconda norma, entro la fattispecie della prima; così giungendo all’accoglimento di una domanda ontologicamente diversa da quella formulata dalla società attrice e da essa mai dedotta, ma perfino sulla scorta della diversità dei differenti titoli di quelle azioni, pure accertata;

2.2. Con il secondo – rubricato "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ." – essa:

2.2.1. lamenta la mancata considerazione della non ricorrenza, nella specie, dei presupposti della temeritas richiesti per la confiqurabilità della speciale responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c.: in particolare difettando la totale soccombenza del danneggiato e comunque essendo stato escluso il periculum in mora, ma non la verosimile fondatezza del diritto azionato con il provvedimento cautelare; e, per di più, dovendo escludersi il dolo o la colpa grave nell’iniziativa cautelare, sia perchè rilevanti al momento della proposizione della relativa domanda, sia perchè esclusi ad ogni buon conto all’atto dell’esecuzione del provvedimento;

2.2.2. rimarca l’inammissibilità della proposizione in separato giudizio della domanda di risarcimento danni da attività processuale;

2.3. con il terzo – rubricato "insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento, in relazione alla verificazione dei medesimi danni od alla loro riconducibilità causale alla responsabilità di Tonutti spa, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5)" essa riporta, integralmente trascrivendola, la relazione del consulente tecnico di ufficio (dalle pagine 17 a 31 del ricorso), per poi censurare la corte territoriale per essersi discostata dalle relative conclusioni in base ad una contraddittoria valutazione della stessa documentazione, senza considerare alcuni documenti (tra cui una lettera di controparte del 28.6.95, anch’essa integralmente trascritta), a suo dire univoci nell’escludere qualsiasi nesso causale tra la condotta di essa ricorrente ed il successivo peggioramento delle condizioni aziendali di controparte; e genericamente contestando la liquidazione del danno all’immagine.

3. Non svolgendo attività difensiva in questa sede l’altro intimato Cianci, la controricorrente I.C.M.A. srl, dal canto suo, deduce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, sostenendo la configurabilità astratta dei presupposti della responsabilità prevista dall’art. 96 cod. proc. civ.; e, comunque, nel merito: esclude la prospettata extrapetizione, derivando la qualificazione della domanda dall’accertamento del contenuto sostanziale della pretesa azionata;

rimarca, con ampi riferimenti al fatto ed ai relativi riscontri istruttori, la piena sussistenza in concreto dei presupposti della responsabilità aggravata; evidenzia la sussistenza di appagante prova sull’entità dei danni patiti in dipendenza della condotta di controparte.

4. Una volta rilevato che non è impugnata la reiezione della domanda nei confronti dell’avv. Cianci, legale della beneficiaria del provvedimento cautelare (reiezione che passa quindi in cosa giudicata formale), va notato che del motivi di doglianza è preliminare ed assorbente l’esame del secondo profilo del secondo motivo, con cui la ricorrente si duole dell’inammissibilità della domanda, in quanto "formulata in via preventiva, esclusiva ed autonoma ex art. 2043 cod. civ., innanzi al Tribunale di Bologna e pertanto non sottoposta a giudice del merito riferito all’iniziale cautela e cioè all’allora Pretore della Sezione distaccata di Cividale del Friuli"; e tale motivo è senz’altro fondato:

4.1. in primo luogo, sia in primo che in secondo grado la domanda è stata qualificata dai giudici del merito entro la fattispecie astratta dell’art. 96 cod. proc. civ.; e la finale adesione – se non altro in questa sede, come si ricava dalla contestazione del primo motivo di ricorso, contenuta nel controricorso – anche da parte della danneggiata, in carenza di specifiche doglianze sul punto pure da parte di chi l’aveva contestata appellando, comporta l’irretrattabilità di tale qualificazione in questa sede, anche ai fini della applicazione dei principi che verranno ad enunciarsi;

4.2. del resto, i darmi riferiti e lamentati attengono proprio all’espletamento di una specifica attività processuale, quale – se non l’ottenimento in sè, se non altro – l’attuazione di un procedimento cautelare (sia puro con peculiari suoi connotati), rimanendo quindi caratterizzata dall’ambito in cui l’atto asseritamente illecito è stato posto in essere (e risultando irrilevante, ai fini della qualificazione dell’azione, la finalizzazione del medesimo al dispiegamento di atti di concorrenza sleale);

4.3. ora, l’art. 96 cod. piroc. civ. disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al citato art. 96, comma 2, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell’art. 96 cit.;

4.4. la decisione in ordine a tale responsabilità, sia per l’an che per il quantum, è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa, potendo solo quest’ultimo conoscere degli effetti della condotta processuale di una delle parti e liquidare l’eventuale conseguente danno (giurisprudenza fermissima;

tra le molte: Cass. 6 agosto 2010, n. 18344; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. 26 agosto 2002, n. 12541; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573;

Cass. 16 giugno 1997, n. 5391);

4.5. l’art. 96 cod. proc. civ., sanziona cioè l’uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di assoluta specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ.;

4.6. una tale norma non detta però una regola sulla competenza, giacchè disciplina un fenomeno endoprocessuale, quale quello dell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un’istanza collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio, che non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. 6 agosto 2010, n. 18344);

4.7. pertanto, quando tale esercizio avvenisse non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un’azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì l’esercizio di un’azione per un diritto non previsto dall’ordinamento, il quale appunto prevede il diritto di vedersi liquidare il danno da responsabilità aggravata (nelle distinte ipotesi previste dall’art. 96 cod. proc. civ.) soltanto come diritto espressione del diritto di azione esercitato in un processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è conseguenza e che, perciò, lo è anche dell’azione con cui essa è fatta valere, non importa se in via attiva o passiva (Cass. 18 aprile 2007, n. 9297);

4.8. in applicazione di tale principio al caso di specie e soprattutto in dipendenza della definitiva irretrattabilità in questa sede della sua qualificazione ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., la domanda di Ferbo (oggi I.C.M.A.) srl era improponibile nei confronti sia di Tonutti spa che del Cianci; ma, quanto a quest’ultimo, è passata in giudicato formale la reiezione nel merito del la domanda (vedasi pag. 10 della gravata sentenza), non constando ricorso incidentale dell’attrice in primo grado avverso tale capo della sentenza di secondo grado.

5. L’accoglimento in parte; qua del secondo motivo comporta l’evidente assorbimento di ogni altra doglianza, siccome relativa alla fondatezza in punto di an o di quantum di una domanda invece del tutto improponibile: e determina non solo la cassazione della gravata sentenza di appello nella parte in cui non è già passata in giudicato (reiezione della domanda nei confronti dell’originario convenuto Cianci), ma pure l’evidente possibilità di decidere nel merito la controversia, con declaratoria di improponibilità dell’originaria domanda. La soccombenza dell’odierna controricorrente no comporta, infine, la condanna alle spese sia del grado di appello che del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione reputata equa come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, dichiara improponibile la domanda dispiegata dalla Ferbo srl (oggi I.C.M.A. srl) nei confronti di Tonutti spa e (oggi Tonutti spa Industrie Macchine Agricole); condanna I.C.M.A. srl in liq.ne, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di Tonutti spa Industrie Macchine Agricole, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, liquidate rispettivamente in Euro 3.422,00 complessivi (di cui Euro 122,00 per esborsi, Euro 1.200,00 per diritti ed Euro 2.100,00 per onorari ed Euro 5.200,00 complessivi (di cui Euro 200,00 per esborsi), in entrambi i casi oltre maggiorazione per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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