Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44057

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.O. in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 3), a lui ascritto perchè, in qualità di gestore del locale aperto al pubblico denominato "(OMISSIS)", tollerava la presenza di persone che all’interno di detto locale si davano alla prostituzione.

I giudici di merito hanno fondato l’affermazione di colpevolezza del C. sulle dichiarazioni di tale P.S., la quale aveva affermato di essersi prostituita, unitamente ad altre ragazze, nel locale gestito dal C., nel quale aveva svolto tra il (OMISSIS) attività di ballerina, nonchè sulle risultanze di intercettazioni telefoniche tra il C. e tale Ca. o tra quest’ultimo ed altri interlocutori; intercettazioni dalle quali avevano avuto origine le indagini, essendo emerso che il Ca. reclutava ragazze extracomunitarie per avviarle alla prostituzione presso vari night club.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato l’attendibilità della P.; il significato attribuito alle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni e indicato elementi ritenuti favorevoli all’imputato.

La sentenza, però, ha escluso l’aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 7, ritenuta non applicabile alla fattispecie di reato di cui alla contestazione, che include la possibilità che la tolleranza della prostituzione avvenga nei confronti di più prostitute e, per l’effetto, ha rideterminato la pena nella misura precisata in epigrafe.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge.

Motivi della decisione

Con due mezzi di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2, nonchè vizi di motivazione della sentenza.

In sintesi, si ripropongono deduzioni in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni della P.S., per avere la stessa in un primo momento dichiarato che l’esercizio della prostituzione si verificava occasionalmente, mentre in un secondo momento aveva dichiarato che tale attività avveniva quotidianamente. Si evidenzia che la stessa non risultava dai libri paga e neppure nei prospetti dei contratti con il personale artistico, nei quali non vi sarebbe stata ragione per non menzionare il nome della P.. Si osserva che i dipendenti del locale notturno, G. e Pi., avevano dichiarato di non essersi mai accorti della presenza di ragazze che effettuavano prestazioni sessuali a pagamento. Si deduce, quindi, che tali elementi avrebbero dovuto portare alla assoluzione dell’imputato ai sensi della disposizione citata e si denunciano, poi, vizi di motivazione della sentenza in ordine alla valutazione di tali deduzioni formulate nei motivi di appello.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte territoriale ha esaminato analiticamente tutte le deduzioni riproposte nel ricorso, escludendone la rilevanza con motivazione adeguata ed immune da vizi logici. E’ stato, infatti, osservato che la dichiarazione della P. relativa alla occasionalità delle richieste dei clienti di prestazioni sessuali non contrasta con raffermata quotidianità delle stesse, mentre è stata adeguatamente motivata la attendibilità della predetta teste.

Si è osservato che la P. all’epoca dei fatti era clandestina e che ciò rende comprensibile il fatto che non venisse menzionata nei libri paga. E’ stato giustificato con adeguata motivazione il significato da attribuire alle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione, che confermavano le dichiarazioni della P. circa l’attività di prostituzione che si svolgeva all’interno del locale, nonchè la irrilevanza delle dichiarazioni delle persone indicate dal ricorrente.

Sicchè con i motivi di ricorso ci si limita a prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie più favorevole per l’imputato; diversa prospettazione inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c., con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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