Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2011) 29-11-2011, n. 44099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che in data 8.3-27.4.2011 ha confermato la custodia cautelare disposta dal locale GIP nei confronti di M.A. – ad oggi latitante – per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, art. 648 ter c.p., art. 629 c.p., comma 2, art. 513 bis c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 ascritti ai capi 32, 33, 34, 35 e 36 della rubrica provvisoria, ricorre nell’interesse del sottoposto alle indagini il difensore, con questi motivi:

– violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e art. 157 c.p.c. e segg. in relazione al capo 32, perchè la costituzione della società VM Trans e quella dell’acquisizione delle quote da parte del M. sono anteriori alla fine del 2004, sicchè trattandosi di reato istantaneo ad effetti pertinenti lo stesso dovrebbe essere considerato estinto per prescrizione già nel dicembre 2010;

– violazione della stessa norma e dell’art. 648 ter c.p. in relazione ai capi 32 e 33, in relazione alla ritenuta intestazione fittizia del 50% delle quote delle società VM Trans, Union Frigo e M5, in favore di V.F.; la motivazione riguarderebbe solo VM Trans, le altre due essendo rimaste inattive, ma il Tribunale avrebbe confermato gli apprezzamenti del GIP ignorando il contenuto della memoria difensiva, depositata contrariamente all’assunto negatorio contenuto nella parte iniziale dell’ordinanza (e il ricorrente con motivi aggiunti del 22.9.2011 la allega a sostegno ulteriore del motivo di omessa motivazione) e non rispondendo alla deduzione sull’evoluzione economica dell’attività sociale; l’assunto della intestazione fittizia sarebbe infondato, avendo il M. assunto la carica di amministratore il 16.2.2005 (sicchè non sarebbero riferibili a lui le pur generiche valutazione di sproporzione delle spese di costituzione e gestione della società con i redditi propri) e poi effettivamente gestito la società prima e dopo la scarcerazione del V.; sarebbe autoreferenziale la motivazione sul dolo specifico di elusione e sulla consapevolezza della provenienza dei capitali da narcotraffico;

– carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla paternità degli atti intimidatori contestati ai capi 34, 35 e 36, in particolare in relazione ai pregressi atti intimidatori subiti anche dagli autisti delle ditte Conserva ed MT Trasporti di Gubbio ad opera di soggetti non identificati, nonchè alla sostanziale mera traslazione delle emergenze probatorie a carico del V. sul M., incensurato e silente negli incontri con i rappresentanti della LIDL;

– violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 vizio di motivazione e travisamento di prove, in relazione all’attribuzione agli indagati della frase sul lavoro che poteva esser fatto in Calabria solo da calabresi e comunque inconferenza della stessa non potendo ammettersi una sorta di automatico principio di territorialità. 2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

L’ordinanza impugnata contiene articolata motivazione, ma muove dalla premessa in fatto – la mancata produzione di memoria difensiva con deduzioni specifiche – che risulta erronea. Il ricorrente ha prodotto copia di memoria che assume depositata al Tribunale del riesame e la verifica del verbale dell’udienza camerale attesta essere stata contrassegnata anche la parte dedicata appunto a tal genere di atto difensivo.

E’ vero che il Tribunale nella sua motivazione richiama documentazione prodotta dalla difesa, in particolare disattendendo con specifica argomentazione il rilievo probatorio della consulenza tecnica, documentazione che in effetti risulterebbe prodotta oltre alla memoria difensiva (il verbale di udienza vede infatti contrassegnata anche la, diversa, voce documentazione). Ma il complesso della motivazione non risulta richiamare, e comunque rispondere, ad alcuni punti specifici che erano stati dedotti e argomentati nella memoria in questione sicchè, in definitiva, l’inciso iniziale di pag. 2 sulla mancata produzione di memoria difensiva va allo stato ricondotto non a mero rifuso grafico da altro provvedimento quanto ad un effettivo errore percettivo.

Ora, poichè la memoria pone questioni certamente meritevoli del confronto argomentativo del Tribunale perchè non immediatamente irrilevanti o non pertinenti tra le quali la dedotta prescrizione del reato sub 32, in relazione alla sua natura di reato istantaneo con effetti permanenti, insegnata da SU sent. 8/2001, Sez. 1 sent.

43400/2005, Sez.5 sent. 30605/2009, sia pure con le precisazioni di cui a Sez. 1 sent. 23266/2010 e Sez. 6 sent. 10024/2009, quanto a ipotesi di pluralità di attribuzioni fittizie od operazioni successive, anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti (sent.

10024/2009 cit.) si impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame che tenga conto anche delle prospettazioni non espressamente già oggetto di motivazione.

Va infatti ricordato che, a fronte di specifiche deduzioni difensive in fatto, solo il giudice del merito può effettuare le valutazioni opportune e necessarie per apprezzarne fondatezza o infondatezza, sostenendo l’assunto con specifica argomentazione (e fermo restando che non fa parte del contenuto dell’obbligo di motivazione il confronto con ogni singolo argomento, dovendo tuttavia il giudice dell’impugnazione dar conto congruo di aver colto il nucleo della doglianza difensiva, ad esso rispondendo con motivazione non apparente nè ulteriormente viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E): è infatti inibito a questa Corte di legittimità l’accesso diretto anche al materiale probatorio pur richiamato ed esposto nell’ordinanza, per trame argomentazioni ulteriori rispetto a quelle che, da quell’esposto materiale, sono state tratte in concreto dal Giudice del merito.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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