Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 27 aprile 2011, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna ha applicato, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 400 di multa nei confronti di R.A. quale imputato di rapina.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce che nella motivazione della sentenza si sarebbe erroneamente dato atto che la richiesta di applicazione della pena era subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena, in realtà rinunciata, sicchè il beneficio doveva essere concesso ex officio.
Il ricorso è palesemente destituito di fondamento, in quanto la indicazione in parte motiva è palese frutto di errore materiale, che non condizionava affatto la applicazione della pena alla concessione del beneficio, espressamente rinunciato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
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