Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 18-06-2012, n. 9989 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I.L. ha proposto ricorso davanti alla Corte di appello di Roma per ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale provocato dall’irragionevole durata del procedimento esecutivo mobiliare promosso nel 1995 nei confronti di D.F. M. presso il Tribunale di Nola e ancora in corso alla data di proposizione del ricorso (9 luglio 2007).

2. La Corte di appello di Roma ha respinto l’eccezione di prescrizione del Ministero della Giustizia e ha determinato in 9 anni la durata eccessiva del processo e in 9.000 Euro l’equo indennizzo spettante al ricorrente.

3. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia deducendo: a) violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta il Ministero ricorrente che la durata ragionevole di una esecuzione sia stata stimata dalla Corte di appello in misura eccessivamente ristretta (3 anni); b) la violazione e/o falsa applicazione del citato articolo 2 per una differente ragione consistente nell’eccessiva liquidazione a fronte di una modesta posta in gioco (15.000 Euro per compensi professionali) senza che la Corte provvedesse alla consueta riduzione del parametro di 1.000 Euro annui per il primo triennio di eccessiva durata.

4. Non svolge difese I.L..

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

6. Il ricorso è infondato. La Corte di appello si è attenuta ai parametri indicati dalla giurisprudenza Europea e applicati da questa Corte. Tali parametri devono peraltro considerarsi suscettibili di scostamenti, che comunque non risultino eccessivi o irragionevoli, nel caso in cui il giudice rilevi l’esistenza di particolari ragioni che giustifichino una liquidazione difforme, con il risultato che una tale liquidazione non costituisce una violazione di legge nè configura un vizio di motivazione se sorretta da una idonea individuazione delle ragioni sulle quali si fonda (cfr. Cass. civ. sezione 1^ n. 23029 del 7 novembre 2011).

7. Per ciò che concerne la durata ragionevole di una procedura esecutiva immobiliare la stessa deve commisurarsi in tre anni, come per il processo di cognizione ordinario, se non sia possibile dimostrarne la complessità, anche con riguardo alle diverse e confliggenti posizioni del creditore istante, di quelli intervenuti e del debitore (Cass. civ., sez. 6^ – 1, ord. n. 13739 del 23 giugno 2011). Nella specie nessun elemento concreto di prova in merito a tale complessità è stato portato all’attenzione della Corte dalla parte ricorrente.

8. Per quanto riguarda il parametro adottato per la liquidazione annua dell’indennizzo il Ministero ricorrente fa riferimento come causa giustificativa per la sua riduzione al ed. criterio della posta in gioco. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sezione 1, n. 15268 del 12 luglio 2011) il giudice di merito può discostarsi dai parametri indennitari della C.E.D.U. qualora accerti la modestia della "posta in gioco" sia per il valore della causa, sia per la natura collettiva del ricorso. Nessuno di questi due elementi ricorre nella fattispecie in esame trattandosi di un credito di non modesta entità per un imprenditore individuale (30.000.000 di lire di capitale del 1995) corrispondente al corrispettivo non pagato di lavori edili eseguiti da I.L..

9. Del tutto generica la deduzione relativa alla opportunità di commisurare riduttivamente l’indennizzo in considerazione del comportamento del creditore che secondo il Ministero ricorrente avrebbe optato per un tipo di procedura dai costi non agevolmente confrontabili e senza aver esperito rimedi alternativi offerti dall’ordinamento. Non è dato comprendere infatti quali confronti avrebbe dovuto compiere il creditore e a quali rimedi alternativi si sarebbe dovuto affidare preventivamente.

10. Infine la riduzione dell’indennizzo per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura, nella misura di 750 Euro annui, costituisce anch’essa un parametro minimo dal quale il giudice di merito può discostarsi, come ha fatto nel caso in esame, in misura limitata e ragionevole anche in considerazione della natura patrimoniale della controversia, della non modesta entità del credito e della figura soggettiva del creditore (imprenditore edile individuale).

10. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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