Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, M.V. venne assolto con la formula "il fatto non sussiste", dal reato di lesioni personali in danno di B.G.;
– che avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione la difesa della parte civile, la quale ha poi rinunciato al gravame, a ciò facoltizzata da procura speciale a firma del B., in data 7 marzo 2011 ;
– che il ricorso non può, quindi, che essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia, senza che ciò, tuttavia, possa impedire le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro trecento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro trecento alla cassa delle ammende.
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