Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brindisi con sentenza dell’8 febbraio 1999 condannava il comune di Brindisi al risarcimento del danno liquidato in L. 124.708.656 nei confronti di M.P. per l’inadempimento degli obblighi assunti con una convenzione di lottizzazione stipulata il 26 ottobre 1966; inadempimento accertato con sentenza 18 aprile 1977 della Corte di appello di Lecce passata in giudicato.
In parziale accoglimento dell’impugnazione del M., la Corte di appello di Lecce con sentenza del 12 marzo 2001, elevava detta somma a L. 150.000.000, comprendendovi anche il guadagno non conseguito per la mancata realizzazione di strade ed impianti di illuminazione, ma tenendo conto del concorso di colpa del danneggiatoci sensi dell’art. 1227 cod. civ., che avrebbe potuto ridisegnare il programma costruttivo secondo gli indici di edificabilità ridotti dal comune.
La Corte di Cassazione, con sentenza 17 maggio 2006 n. 11498 cassava la decisione di appello limitatamente alla omessa liquidazione di un pregiudizio ulteriore per la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione promesse (scuole), nonchè al ritenuto concorso colposo del M.P., cui invece non poteva richiedersi di prestare acquiescenza a provvedimenti illegittimi che avrebbero dovuto indurlo al ridimensionamento del programma edilizio. Per cui, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 13 luglio 2010 ha condannato il comune di Brindisi al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 18.076,00, di cui Euro 12.911,00 quale mancato guadagno derivante dall’inadempimento all’obbligo di realizzare le scuole ed Euro 5.165,00 quale minore importo non liquidato dai giudici del primo appello per aver ritenuto il concorso di colpa del danneggiato nella mancata costruzione ed elettrificazione delle strade pubbliche.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi Rosa e M.G., nonchè F. e B.P., eredi di M.P., deceduto nelle more, tutti per un motivo; cui resiste il comune di Brindisi con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti,deducendo violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. censurano la sentenza impugnata per aver interpretato riduttivamente la statuizione della decisione di questa Corte laddove aveva escluso il concorso colposo del proprio, dante causa per mancato adeguamento del programma edilizio, dalla stessa ricavando che doveva essere risarcito il solo lucro cessante già liquidato in misura ridotta per l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. e non anche quello derivante dalla mancata utilizzazione dei suoli lottizzati (anche) per l’illegittimo silenzio rifiuto opposto dal comune sulle istanze di concessione edilizia presentate nel 1977.
Rilevano che tale pregiudizio escluso dal Tribunale non aveva formato neppure oggetto della consulenza, e che, su impugnazione del M., la sentenza del primo appello si era erroneamente pronunciata per avere escluso che si trattasse di una voce di danno autonoma, comunque non risarcibile per il concorso di colpa del creditore, che non aveva ridisegnato il programma costruttivo;
tant’è che la pronuncia era stata cassata sul punto e che la sentenza di rinvio aveva dato atto della cassazione senza tuttavia percepirne appieno le conseguenze. Le quali comportavano la liquidazione del risarcimento suddetto, anche perchè la sentenza di appello era stata censurata specificamente sul punto con il 4 motivo del ricorso, laddove aveva ritenuto assorbito il pregiudizio conseguente all’illegittimo rifiuto delle concessioni edilizie già compreso in quello in quello liquidato in relazione alla illegittima riduzione degli indici di edificabilità.
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La decisione impugnata non ha trascurato affatto il quarto motivo formulato dal M. nel precedente ricorso a questa Corte, per denunciare l’erronea inclusione del pregiudizio conseguente all’illegittimo rifiuto delle concessioni edilizie richieste nel 1977, in quello liquidato in relazione alla riduzione degli indici di edificabilità: in quanto ha dato atto del contenuto della decisione del primo appello laddove aveva esaminato la questione risolvendola in senso sfavorevole al M. "considerato che i progetti del 1977 riproducevano i progetti presentati nel 1968" (pag. 5 sub 5), così come del ricorso per cassazione proposto dall’attore (anche) contro questa statuizione: tuttavia accolto esclusivamente con riguardo all’asserito concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno (oggetto del 3 motivo di ricorso), per non avere presentato un progetto edificatorio conforme all’indice di edificabilità illegittimamente ridotto dal comune di Brindisi (pag.
6-7 sent.). Sicchè ha correttamente concluso che detto parziale accoglimento non autorizzava il M. ad ampliare il thema decidendum, nè era estensibile ad altre voci di danno o a questioni diverse da quelle considerate dalla Suprema Corte: altrimenti ponendosi nel nulla o limitandosi gli effetti intangibili della sua pronuncia (pag. 9).
Siffatta conclusione non è censurabile in relazione ad alcuno dei profili dedotti dagli eredi M.: non in ordine alla ricostruzione della vicenda processuale perchè Cass. 11498/2006 ha effettivamente riferito e poi esaminato detto motivo del ricorso che riproponeva la questione della voce del danno derivante dal rifiuto di provvedere sulle domande di concessione presentate nel 1977, che ha espressamente respinto: dichiarando di condividere la sentenza di appello – confermata sul punto – proprio perchè "la precedente individuazione del danno non lasciava spazio per un ulteriore pregiudizio" (pag. 6). E, neppure con riguardo alle conseguenze giuridiche del rigetto del motivo, che erano necessariamente quelle della avvenuta formazione del giudicato interno sulla questione, perciò precludendone la (ri)proposizione in sede di rinvio (e, più in generale nel prosieguo del giudizio: Cass. 8485/2003; 15952/2006) con riguardo sia al principio di diritto affermato sull’identità dei due pregiudizi fatti valere dal M., sia sui presupposti fattuali della relativa voce di danno, nonchè sulla sua non più consentita risarcibilità in aggiunta a quella derivante dall’inadempimento del programma costruttivo del 1968 da parte del comune.
La preclusione in questione, poi, non può essere aggirata e posta nel nulla con l’espediente di interpretare il termine "assorbimento" utilizzato dalla sentenza di rinvio per respingere la doglianza, come sinonimo di "trasferimento" della posta risarcitoria con essa pretesa in quella asseritamente più ampia oggetto del terzo motivo, invece accolto, con cui il M. aveva censurato il ritenuto concorso colposo del suo comportamento nella produzione del danno: non soltanto per la ricordata motivazione espressa dalla Cassazione a sostegno del rigetto della censura che ha inequivocabilmente individuato il danno risarcibile esclusivamente nel comportamento illegittimo tenuto dall’amministrazione nel 1968, escludendo che la vicenda inerente al rifiuto delle concessioni del 1977 avesse potuto provocare "un ulteriore pregiudizio". Ma anche perchè la cassazione della sentenza del primo appello era avvenuta per violazione della normativa dell’art. 1227 cod. civ. sul concorso colposo del debitore nella causazione del menzionato danno dallo stesso dedotto; per cui la Corte di rinvio era tenuta soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare la valutazione dei fatti acquisiti al processo, nè di ampliarli con l’introduzione di questioni ovvero di un thema decidendum diversi da quello discusso nelle precedenti fasi processuali ed in relazione al quale la Corte di Cassazione aveva accolto la censura (Cass. 7635/2003; 11939/2006): limitatamente al mancato adeguamento del programma edilizio non adempiuto dal comune ed erroneamente addebitato al danneggiato dalla sentenza del primo appello che in relazione a tale posta aveva diminuito l’importo del risarcimento del danno.
Pertanto cassata la riduzione risarcitoria perchè detto comportamento (ridisegnamento ed adeguamento del programma) non era esigibile dal creditore, il carattere chiuso del giudizio di rinvio ed il limitato ambito del riesame commesso alla Corte salentina non comportava affatto la riconsiderazione di ogni altra voce di danno prospettata dal M. nel giudizio di merito ed ivi non accolta, nè la riapertura del thema decidendum su ciascuna di esse,ma esclusivamente il ripristino della intera voce risarcitoria inerente alla non completata edificazione prevista dall’originario programma del 1968, penalizzata dal giudice del primo appello con riferimento sia alle strutture che dovevano essere realizzate (pag. 10 sent.), che al ritenuto concorso colposo del danneggiato (pag. 11 sent.):
ripristino che la sentenza impugnata ha puntualmente compiuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del comune di Brindisi in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012
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