Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-06-2012, n. 9946

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti atti di citazione, C.A. e C.M. C. convenivano in giudizio la Banca Popolare di Lodi, per sentir dichiarare l’annullamento per violenza morale della fideiussione da essi prestata, nonchè di contratto di finanziamento e successivo mutuo, con condanna della Banca alla restituzione delle somme percepite.

Costituitasi, la Banca Popolare di Lodi chiedeva rigettarsi le domande degli attori. Veniva chiamato in causa in manleva G. A., cointestatario di conto corrente insieme al figlio degli attori C.P.) che pure si costituiva e chiedeva rigettarsi la domanda di manleva.

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 27-4-2003, rigettava tutte le domande.

C.A. e C.M.L. impugnavano tale sentenza.

Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto dell’appello; il G. si dichiarava estraneo alle censure degli appellanti ed ulteriormente contestava la domanda di manleva. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 17-2-/21-12-2009, rigettava l’appello.

Ricorrono per cassazione C.A. e C.M.L..

Resiste, con controricorso, il Banco Popolare, Società Coop. a.r.l.

già Banca Popolare di Lodi.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l’eccezione di invalidità della procura speciale, posta in calce al ricorso, la quale, tra l’altro, si riferisce al "presente giudizio di Cassazione".

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla loro posizione, assai diversificata, rispetto ai vari conti correnti, per cui è causa. Il motivo va dichiarato inammissibile.

Si propongono profili e valutazioni di fatto, con particolare riferimento ad un errore di fatto della sentenza impugnata, insuscettibile di controllo in questa sede, senza che, del resto, si indichi la rilevanza in causa dell’asserito errore, ai fini della decisione. Tanto più che, sulla base delle medesime circostanze, è stato instaurato procedimento di revocazione della sentenza oggi impugnata presso la Corte d’Appello di Milano.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1273, 1423 e 1939 c.c., precisando che i pagamenti effettuati dai ricorrenti si fondavano su obbligazioni viziate da nullità, in quanto le somme in conto capitale costituivano l’effetto di abusive concessioni di credito effettuate dalla Banca, in relazione a conti correnti garantiti dagli odierni ricorrenti, oltre i limiti coperti dalla garanzia prestata, violando così le "buone regole del banchiere", mentre gli interessi erano extra legali, senza convenzione scritta, e anatocistici. Il motivo, pur presentando alcuni profili di inammissibilità, va rigettato, siccome infondato. E’ vero che i fideiussori potrebbero far valere le ragioni di nullità, cui sono legittimati i debitori principali, ma non si ravvisano violazioni della "buone regole del banchiere", il quale può sicuramente tener conto delle caratteristiche, delle potenzialità e dello sviluppo dell’attività finanziata, al di là delle garanzie offerte. E, a tal proposito, la Corte di merito, con motivazione adeguata e non illogica, afferma che, al momento dell’apertura delle linee di credito, effettuate per sostenere l’iniziativa imprenditoriale del figlio degli odierni ricorrenti, tale attività procedeva favorevolmente, come ammettevano essi stessi in atto di citazione in primo grado in data 19-7-1996. Per di più, – chiarisce il giudice a quo – quando l’esposizione debitoria appariva ormai evidente, gli odierni ricorrenti hanno assunto ulteriori garanzie, al di là di quelle originariamente prestate. Del resto, non sono state fornite in ricorso indicazioni specifiche sulle vicende e i finanziamenti e sugli scoperti dei conti correnti garantiti nonchè sulle modalità di superamento dei limiti di garanzia: al riguardo dunque il ricorso non è autosufficiente.

Quanto agli asseriti interessi extralegali e anatocistici, tali profili non sono stati oggetto di accertamento: i ricorrenti avrebbero dovuto indicare circostanze specifiche e precise, e dunque, al riguardo, il motivo, ancora una volta, presenta connotati di inammissibilità.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano responsabilità contrattuale della banca e vizio di motivazione della sentenza, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., in punto mancate informazioni ai garantì, nonchè responsabilità extracontrattuale per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 375 del 1936, art. 35 all’epoca vigente, nonchè R.D. 1736 del 1933, art. 3.

Al riguardo, correttamente il giudice a quo chiarisce che i contratti di fideiussione in questione contenenevano clausole di dispensa dall’obbligo della banca di chiedere autorizzazione al fideiussore ex art. 1956 c.c., per far credito al debitore principale: si trattava infatti di contratti stipulati anteriormente alla L. 154 del 1992 e, in tal caso, la giurisprudenza è costante nell’ammettere la validità della deroga (per tutte, Cass. n. 394 del 2006).

Affermano i ricorrenti che le clausole predette comunque non opererebbero per i rapporti per cui non vi era garanzia (si tratta, all’evidenza, di circostanze di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede), e che la banca comunque non avrebbe agito con correttezza e buona fede. E’ vero che, in caso di comportamento scorretto della banca, la predetta clausola potrebbe non operare (al riguardo, ancora, Cass. n. 394 del 2006), ma va precisato, ancora una volta che la mancanza di correttezza e buona fede è profilo di fatto, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata sorretta da congrua motivazione (e di ciò già si è dato atto, esaminando il secondo motivo del ricorso).

Le "buone regole del banchiere", già esaminate sotto il titolo della responsabilità contrattuale, vengono pure riproposte sotto quello della responsabilità aquiliana. E’ vero che astrattamente si potrebbe ipotizzare un concorso delle due responsabilità, e, tuttavia, riguardo a quest’ultima, la sentenza impugnata afferma l’operatività della prescrizione, ritualmente eccepita dalla controparte. Contestano i ricorrenti tali circostanze, ma, ancora una volta, si tratta di profilo di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede.

Il motivo pertanto va rigettato, in quanto infondato.

Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1283, 1284 e 2033 c.c., in punto interessi extralegali ed anatocistici. Il motivo è inammssibile.

Si deve ribadire quanto già osservato, esaminando il secondo motivo:

la questione degli interessi non ha costituito oggetto di accertamento; i ricorrenti non forniscono indicazioni specifiche al riguardo, e il ricorso è dunque sul punto totalmente non autosufficiente.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *