Cass. civ. Sez. III, Sent., 18-06-2012, n. 9937 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Il Comune di Roma propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva accolto la domanda avanzata nei suoi confronti da C.G., per ottenere il risarcimento dei danni sofferti per l’incidente occorsogli il (OMISSIS), mentre percorreva, alla guida del suo ciclomotore, viale (OMISSIS) in direzione di Viale (OMISSIS), e, nell’effettuare la curva che unisce le strade, era caduto rovinosamente a terra a causa di una macchia oleosa che ricopriva il manto stradale.

1.2.- Il Giudice di Pace aveva condannato il convenuto al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 902,77, oltre spese di giudizio ed aveva rigettato la domanda proposta dal Comune di Roma nei confronti dell’impresa Petrichella Virginio, incaricata ed appaltatrice della manutenzione stradale, chiamata in causa dallo stesso Comune, al fine di essere manlevato in caso di soccombenza.

2.- Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 31 luglio 2007, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati.

3.- Avverso la sentenza, il Comune di Roma propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

L’intimato C. si difende con controricorso, pure illustrato da memoria.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata impresa Petrichella Virginio. Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per il mancato inserimento, nella copia a lui notificata, della completa esposizione del fatto.

Va fatta applicazione del principio per il quale la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l’inammissibilità di questo soltanto nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione (Cass. n. 6074/04, n. 21977/11).

Nel caso di specie, risulta saltata nell’impaginazione del ricorso la prima pagina contenente l’esposizione del fatto; il controricorrente deduce, altresì, di non poter indicare se la copia fosse mancante di una o più altre pagine (in quanto non numerate), ma limita la doglianza alla mancata conoscenza, per il tramite della copia, della sola esposizione del fatto; ne segue che la copia notificata era completa delle pagine contenenti i motivi di ricorso, sui quali peraltro il controricorrente ha esposto le proprie difese.

L’inammissibilità è esclusa dalla circostanza che il resistente è stato in grado di conoscere e comprendere le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell’impugnazione.

2.- Va, invece, accolta, sia pure limitatamente al primo motivo di ricorso, l’eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il ricorso, infatti, è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (31 luglio 2007).

Il primo motivo del ricorso, col quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è assistito dal seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte di Cassazione, previa enunciazione di specifico principio di diritto in tal senso, se la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato l’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., in riferimento all’inesistenza di una condotta omissiva, dolosa o colposa, da parte dell’amministrazione comunale, con conseguente impossibilità di imputazione del fatto a detta amministrazione".

2.1.- Ritiene il Collegio che il quesito sia formulato in termini generici, senza alcun cenno al caso di specie, in particolare alla situazione di fatto e di diritto dedotta in giudizio, non essendo nemmeno indicato il fatto dannoso di che trattasi; manca, inoltre, ogni riferimento – ritenuto necessario da precedenti di questa Corte (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono – alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alle ragioni di critica sollevate dal ricorrente.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020/ 2008).

3.- Col secondo motivo è dedotto il vizio di contradditto-ria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, specificamente relativamente al punto della sentenza che attribuisce al Comune di Roma un comportamento colposo nel verificarsi del fatto di cui è causa, avendo il Tribunale omesso di considerare, secondo il ricorrente, l’impossibilità di intervento da parte del Comune per eliminare la situazione potenzialmente pericolosa, stante il brevissimo lasso temporale (pochi minuti) esistente tra l’insorgere della situazione pericolosa (lo spargimento della macchia oleosa) ed il verificarsi dell’incidente.

3.1- Il motivo non è meritevole di accoglimento. Esso ha ad oggetto un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, censurabile in cassazione soltanto se non adeguatamente motivato (cfr. Cass. n. 15383/06). Orbene, il Tribunale ha motivato in punto di prova da parte dell’utente dell’esistenza di un’anomalia della strada, compresa nel centro abitato della città di (OMISSIS), tale da non poter essere evitata da parte del conducente di un ciclomotore con l’uso dell’ordinaria diligenza. Così argomentando, la sentenza risulta adeguatamente motivata in punto di onere della prova spettante al danneggiato. Quanto all’onere della prova spettante al Comune, il giudice di merito ha evidenziato come sia mancata la dimostrazione di un fatto impeditivo della responsabilità, gravante sull’ente proprietario della strada.

A tale fine, va detto che, se è vero che la prova testimoniale era nel senso che vi fossero stati altri incidenti analoghi in un arco temporale immediatamente precedente il sinistro per cui è causa, non è possibile trarre da tale risultanza la conseguenza, ritenuta invece dal ricorrente, dell’esistenza della prova positiva del fatto che la situazione pericolosa sarebbe insorta soltanto pochi minuti prima dell’incidente. Pertanto, non è viziata la motivazione che, correttamente prescindendo da un dato di tal fatta, abbia concluso nel senso della responsabilità della p.a. per non avere dimostrato di non essere stata in grado di rimuovere una situazione oggettivamente insidiosa (cfr. Cass. n. 15383/06, n. 8692/09).

4.- Col terzo motivo di ricorso è denunciato il vizio di contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, specificamente sull’esclusione dell’obbligo di malleva a carico dell’impresa appaltatrice.

Il ricorrente censura la motivazione della sentenza che, nell’interpretare il contratto intercorso tra il Comune di Roma e l’impresa Petrichella Virginio, ed in particolare gli artt. 26 e 33 del capitolato d’appalto relativo alla manutenzione delle strade site nel territorio della (OMISSIS) Circoscrizione, ha concluso nel senso che l’onere della sorveglianza dettato da tale seconda norma è accessorio e strumentale all’attività di manutenzione dei manufatti stradali contrattualmente prevista e, pertanto, in mancanza di specifica previsione, non potrebbe essere esteso all’eliminazione di pericoli quali quello di specie, che ha ritenuto rientrare nell’attività di pulizia della strada che è affidata all’A.M.A. 4.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento. Va ribadito il principio per il quale in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (cfr.

Cass. n. 13242/10, n. 15890/07, n. 4178/07, n. 26683/06 ed altre).

Il vizio di motivazione, quale quello denunciato nel caso di specie, sussiste soltanto quando la motivazione non renda in alcun modo palesi il percorso logico e le argomentazioni che hanno condotto il giudice ad un determinato risultato interpretativo.

La motivazione della sentenza impugnata non è viziata perchè indica il contenuto della clausola contrattuale esaminata e lo collega logicamente col contenuto complessivo del contratto; sorregge, inoltre, siffatta interpretazione col paragone rispetto all’attività riservata all’AMA – paragone congruo se si considera che trattasi di azienda destinata ad operare nello stesso ambito del territorio comunale e con incombenze riguardanti le strade comunali – e con l’ulteriore considerazione che, nel caso di specie, l’inconveniente venne eliminato proprio da personale dell’AMA, come attestato dai verbalizzanti.

Il ricorrente si limita a contrapporre a detta interpretazione contrattuale quella propria, senza evidenziare alcun significativo vizio logico od alcuna rilevante omissione nella quale sarebbe incorso il giudice a quo. Il motivo è inammissibile (cfr. Cass. n. 24539/09).

In conclusione il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente C.G., delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

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