Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La corte d’appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di condanna del tribunale di Palmi, sez. Cinquefrondi per il delitto di cui all’art. 483 c.p. nei confronti di R.R., che aveva falsamente denunciato ai CC della Stazione di Peroleto della Chiesa di avere smarrito i certificati di proprietà e le targhe di due camion e di un rimorchio di sua proprietà.
Ricorre personalmente l’imputato che, premesso che la trascrizione – in tema di beni mobili registrati – ha mero valore dichiarativo, assume l’insussistenza del reato gravato,dovendosi ravvisare gli estremi della contravvenzione (costituente illecito amministrativo) di cui all’art. 94 C.d.S..
Il nucleo delle doglianze esposte è stato già disatteso dalla corte di merito. Orbene, è inammissibile il ricorso fondato su motivi che ai risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, argomentatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (sez. 5, 27.1.05, n. 11933 Giagnorio ed altro).
La corte reggina, infatti, ha stimato manifestamente infondato l’assunto del R., secondo cui lo stesso avrebbe confuso il certificato di proprietà emesso dal PRG con l’atto privato di compravendita. Inammissibile è l’ulteriore motivo circa la qualificazione giuridica dell’addebito, sia perchè manifestamente infondato, sia perchè lo stesso non risulta dedotto col gravame di merito.
Si impone la declaratoria di inammissibilità, cui consegue la condanna del prevenuto alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria, che si stima equo fissare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
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