Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 10/5/2011, la Corte di appello di Venezia, confermava la sentenza del Gip presso il Tribunale di Belluno, in data 21/10/2010, che aveva condannato F.P. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di cessione di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione in danno di F. G.. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sia con riferimento al reato di cessione di stupefacenti, sia con riferimento al reato di tentata estorsione.
Con riferimento al primo reato, si duole che i giudici di merito siano pervenuti all’affermazione di responsabilità dell’imputato fondando il proprio giudizio esclusivamente sulle dichiarazioni del teste T., senza effettuare alcun controllo di credibilità del dichiarante.
Quanto al secondo reato, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia considerato come marginali le contraddizioni fra il narrato della F. e quello della di lei madre, D.B. M., la quale ebbe a riferire che il prevenuto non minacciò la figlia.
Tali contraddizioni non potevano essere considerate come marginali perchè inerivano all’elemento tipico costitutivo del reato di estorsione, la minaccia.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Per quanto riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, il ricorrente si duole che i giudici del merito, abbiano implicitamente considerato attendibili le dichiarazioni rese dal T., senza effettuare alcun controllo sulla credibilità del teste. Tuttavia il ricorrente non deduce, nè indica alcun elemento specifico da cui si possa inferire la non credibilità del teste o la non veridicità del suo narrato.
Di conseguenza il motivo è inammissibile per aspecificità poichè non sono indicati gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta ( art. 581 c.p.p., lett. C).
Ugualmente inammissibile è il secondo motivo in ordine al reato di tentata estorsione di cui sub e). Questa Corte non può entrare nella valutazione del fatto per verificare se le discordanze fra la deposizione della F. e quella della D.B. riguardino circostanze marginali, inidonee a sconfessare il narrato della F. o a minarne la credibilità. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato il vizio di difetto di motivazione ha, tuttavia, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse; e ciò non è consentito in questa sede.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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