T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 144 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento – meglio descritto in epigrafe nei suoi estremi – con cui parte resistente ha accordato la rateizzazione del pagamento di Euro 428.431,86, riferito a cartelle iscritte a ruolo ed interessi, limitatamente a 17 rate a fronte della richiesta di concessione di 72 rate;

Considerato che in relazione all’oggetto del ricorso deve declinarsi la giurisdizione del Giudice adito;

La contestata rateizzazione in misura inferiore a quanto richiesto si riferisce a debiti per tributi e a debiti per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

Avuto riguardo alle somme riferite a cartelle di pagamento per tributi, la controversia inerente la concessione della rateizzazione del relativo pagamento, distribuita su di un numero di rate inferiore rispetto a quello richiesto, appartiene alla giurisdizione tributaria, stabilendo l’art. 2 del D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 (come modificato dall’art. 12, comma 2, della L. n. 448 del 2001) che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio";

Ne discende che ogni questione inerente la materia tributaria rientra nella giurisdizione del giudice tributario, ivi comprese quelle relative alla rateizzazione del relativo debito, che risulta attratta in tale giurisdizione;

Ed infatti, a norma del citato art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell’esecuzione forzata, per cui ne consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione, quali la cartella esattoriale o l’avviso di mora, quelli attinenti il ruolo e quelli comunque connessi è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del citato d.lgs. (Cassazione civile, SS.UU., 31 marzo 2008 , n. 8279);

Ritenuto, pertanto, che alla luce delle considerazioni che precedono, rientra nella sfera di giurisdizione del Giudice tributario la contestazione della misura della rateizzazione come riferita alle cartelle di pagamento inerenti debiti tributari e fiscali;

Ritenuto, quanto alla contestata misura della rateizzazione come riferita a debiti per sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, che anche essa risulta sottratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo le relative questioni devolute al giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 della L. n. 689 del 1981;

Ritenuto, pertanto, che deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito, trattandosi di materie devolute, rispettivamente, al giudice tributario ed al giudice ordinario;

Precisato che innanzi al competente Giudice sarà possibile la riassunzione del processo nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione e con salvezza dei maturati effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nella sede originaria, ex art. 11 del codice del processo amministrativo;

Si ravvisano ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

– Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 10102/2011 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *