Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ricorso del 10 luglio 2007 A. e C.V. hanno proposto alla Corte di appello di Napoli domanda di equa riparazione nella qualità di eredi di D.N.R. per la non ragionevole durata del procedimento amministrativo instaurato con ricorso del 19 gennaio 1999 dalla loro dante causa davanti al T.A.R. della Campania e non ancora deciso.
2. La Corte di appello ha respinto la domanda rilevando l’insussistenza di uno stato di disagio connesso alla durata del giudizio dato che la istanza di prelievo, strumento indispensabile per addivenire a una sollecita definizione della controversia amministrativa, era stata proposta dalla ricorrente solo nel 2004, circostanza sintomatica della consapevolezza dell’infondatezza della pretesa oggetto del giudizio amministrativo (relativo a una domanda di pagamento di diritti ai quali la parte aveva precedentemente rinunciato con transazione e che doveva considerarsi comunque preclusa per decorso del termine di decadenza per la sua proposizione).
3. Ricorrono per cassazione A. e C.V. deducendo: a) la violazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 e dell’art. 6 paragrafo 1 della CEDU nonchè dell’art. 2697 c.c. b) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso. I ricorrenti contestano sia la rilevanza della data di presentazione dell’istanza di prelievo che la affermazione circa la palese infondatezza del ricorso al T.A.R..
4. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione
5. Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processi ex L. n. 89 del 2001, l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda di equo indennizzo non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza "di prelievo" ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (Cass. civ. sezione 1^ n. 115 del 4 gennaio 2011).
2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato. In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:
sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 39 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Va a questi fini escluso, tuttavia, che possa rilevare un’asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria, priva di alcun riferimento di riscontro (Cass. civ. n. 24269 del 26 settembre 2009). Nella specie non si rileva una adeguata motivazione circa la consapevolezza della infondatezza dell’azione giudiziaria da parte della D.N. e ancor meno è dato di riscontrare la deduzione da parte dell’amministrazione di elementi che possano fondare con certezza tale consapevolezza.
3. Il giudizio può essere deciso nel merito sussistendo tutti i presupposti per la liquidazione dell’equa riparazione in base ai parametri della giurisprudenza della Corte E.D.U. come recepita da questa Corte. La durata ragionevole del procedimento amministrativo di primo grado va pertanto ritenuta quella normalmente stimata dalla giurisprudenza in tre anni. Ciò porta, nella specie, a rilevare una durata del procedimento presupposto di sei anni (dal 19 gennaio 1999 al 27 gennaio 2005, data della morte della D.N.) e una durata eccessiva dello stesso pari a tre anni. Per tale periodo l’indennizzo per il danno non patrimoniale subito dalla de cuius deve stimarsi, in conformità ai criteri generalmente adottati da questa Corte (cfr.
Cass. civ., sez. 6^ – 1 ordinanza n. 17922 del 30 luglio 2011) , in 750 Euro annui e cioè in 2.250 Euro per i tre anni di durata eccessiva, con interessi dalla domanda.
4. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di cassazione vanno poste a carico del Ministero.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di equa riparazione della somma di 2.250 Euro, con interessi legali dalla domanda e al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito liquidate in Euro 806, di cui Euro 50 per spese, 311 per diritti di procuratore e 445 per onorari, e del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 795, di cui 695 per onorari e 100 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2012
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