Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 28 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia in data 4 maggio 2007, appellata dal Procuratore Generale, dal Procuratore della Repubblica di Gorizia e dalla parte civile, con la quale F.V. era stato assolto dal reato di cui all’art. 609bis c.p. perchè il fatto non costituisce reato, mentre era stata dichiarata l’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione del delitto di lesioni volontarie, riqualificate in lesioni colpose ed esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11.
Conseguentemente, il F. veniva riconosciuto colpevole di due episodi di violenza sessuale in danno di S.S., sua dipendente, mentre il reato di lesioni, nella sua originaria contestazione, veniva dichiarato estinto per prescrizione.
La condotta in esame si era concretata, il 12 agosto 1999, nel chiudere la stanza ove la S. ed il F. si trovavano, nell’afferrare quest’ultimo la giovane per le braccia spingendola contro una scrivania e, tenendola ferma, nel costringerla a subire toccamenti nei genitali e costringendola a toccargli il pene.
Il secondo episodio si era invece verificato il 19 agosto 1999, allorquando la predetta, su indicazione dei carabinieri ai quali si era rivolta dopo la prima violenza subita, si era nuovamente recata sul posto di lavoro portando con se un marsupio all’interno del quale era collocato un microfono che avrebbe consentito la registrazione dei colloqui ed era stata nuovamente spinta contro un muro dal F. e ripetutamente palpeggiata sul petto, sui glutei e sui genitali.
Avverso tale pronuncia il F. proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva l’erronea valutazione del fatto e la contraddittorietà della motivazione, rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, non risultava da alcun atto processuale che la persona offesa avesse urlato e, certamente, non lo aveva fatto in occasione dell’episodio del 19 agosto che risultava documentato dalla registrazione.
Altrettanto errato era, a suo dire, il riferimento ad un tentativo della persona offesa di uscire dall’agenzia, perchè non risultante dagli atti ed in palese contraddizione con l’ulteriore affermazione che la giovane era praticamente paralizzata dalla paura.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione laddove la Corte territoriale aveva ritenuto che l’azione dell’imputato si era svolta nella piena consapevolezza del dissenso della persona offesa, circostanza che poteva ritenersi smentita dal tenore della registrazione effettuata e dal complessivo svolgimento della vicenda come risultante dall’istruzione dibattimentale.
Con un terzo motivo di ricorso lamentava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, ritenuta dai giudici del gravame con affermazioni considerate retoriche e superficiali e conseguenza di un evidente travisamento dei fatti.
Con un quarto motivo di ricorso lamentava l’eccessività della pena inflitta.
Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.
Occorre preliminarmente osservare come la Corte territoriale abbia dato atto, in motivazione, della esatta ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, della corretta applicazione dei principi giuridici applicati con riferimento al reato di cui all’art. 609bis c.p., nonchè della fondatezza delle ragioni che hanno indotto lo stesso giudice a considerare pienamente credibile la parte offesa, ritenendo legittimamente, per tali ragioni, di richiamare per tali punti la sentenza di primo grado.
Tali assunti non vengono posti in discussione neppure dal ricorrente il quale lamenta, nei primi due motivi di ricorso, una contraddittorietà e lacunosità della motivazione, attribuibile a suo dire ad una non corretta valutazione dei fatti, che non consentirebbe alla difesa di ripercorrere l’iter logico e giuridico attraverso il quale i giudici del gravame sono pervenuti all’affermazione di penale responsabilità.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, però, la Corte territoriale ha fornito una articolata e puntuale indicazione delle argomentazioni poste a sostegno della decisione che tiene adeguatamente conto delle risultanze fattuali accertate in dibattimento ed è assistita da una coerenza logica ed una solidità strutturale che non vengono minimamente intaccate dalle deduzioni difensive.
Ed invero viene considerata la uniformità della condotta tenuta dalla persona offesa in entrambi gli episodi e la sua ferma manifestazione di dissenso agli approcci sessuali del ricorrente che non poteva essere certo fraintesa, tanto che in entrambi gli episodi l’uomo si era visto costretto a far ricorso alla forza fisica per vincere la resistenza della giovane.
Un ulteriore conferma della intenzione della persona offesa di non sottostare alle pretese del F. viene rinvenuto dai giudici del gravame nel fatto che la stessa ebbe a recarsi immediatamente dai Carabinieri per denunciare il primo episodio e sia ritornata nuovamente sul posto di lavoro una seconda volta solo su indicazione dei militari, i quali le fornirono anche l’apparecchiatura con la quale vennero poi registrate le conversazioni.
Doverosamente la Corte territoriale estende poi la propria disamina anche alla verifica della possibilità di una erronea convinzione dell’esistenza di un consenso al contatto sessuale ingenerata nell’imputato dalla condotta positiva od omissiva della persona offesa o dal tenore delle conversazioni con lo stesso intrattenute.
Anche in questo caso i giudici del merito hanno coerentemente escluso una tale ipotesi elencandone puntualmente le ragioni, analizzando il comportamento della vittima del reato, il contenuto della registrazione ed osservando che anche il mancato allontanamento dall’agenzia dopo l’ingresso casuale di un cliente ed il ritorno della giovane sul luogo del lavoro una seconda volta dopo la prima aggressione non erano comunque sufficienti ad indurre in errore il ricorrente sulle intenzioni della donna a fronte della netta esplicitazione del proprio dissenso.
Si tratta, pertanto, di una valutazione esauriente ed approfondita che supera agevolmente il vaglio di legittimità ed il cui complessivo corpo argomentativo non può essere certo scardinato da presunte carenze motivazionali su singoli e non decisivi aspetti della vicenda che il ricorrente propone prospettando, in definitiva, una diversa valutazione delle risultanze probatorie non consentite in questa sede.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto attiene la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Occorre ricordare, a tale proposito, che la prova del dolo, quando difettino esplicite ammissioni del soggetto attivo del reato, può essere desunta da elementi esterni e, segnatamente, da quei dati della condotta che, per la loro offensività o per l’obiettivo disvalore sociale, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Sez. 3 n. 11866, 26 marzo 2010).
Alla luce del principio richiamato, che il Collegio condivide, deve rilevarsi come, anche sul punto, la sentenza impugnata risulti ineccepibile, avendo la Corte d’Appello considerato la inequivoca invasività della sfera sessuale della persona offesa che connotava la condotta posta in essere dall’imputato e, per le ragioni dianzi esposte, l’altrettanto indubbio dissenso al contatto sessuale reiteratamente manifestato dalla donna.
Nessuna carenza motivazionale è dato infine desumere con riferimento al quarto motivo di ricorso.
I giudici del merito hanno adeguatamente giustificato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3 in considerazione della non particolarmente grave lesività della condotta posta in essere ed applicato, nella massima estensione, le attenuanti generiche in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato.
Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall’art. 133 c.p., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all’obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 11 n. 12749, 26 marzo 2008).
Il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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