Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 29.4,2010, confermava la sentenza 18.5.2007 del Tribunale collegiale di Gorizia, che aveva affermato la responsabilità penale di B.M., V.M. e S.C. in ordine al delitto di cui:
– all’art. 112, comma 1, n. 1, art. 609 bis e 609 octies c.p. (poichè, riuniti in gruppo tra loro ed anche con altre persone, costringevano le minori O.J. e F.S. a subire atti sessuali all’interno di una discoteca, consistiti in palpeggiamenti violenti del seno e dei genitali – in (OMISSIS)) e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 609 octies c.p., comma 4, aveva condannato ciascuno alla pena principale di anni due, mesi otto di reclusione ed alla pena accessoria di legge, nonchè al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 3.000,00 per ognuna delle due ragazze, costituitesi parti civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:
– mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione delle rispettive responsabilità, per avere la Corte territoriale ritenuto incongruamente attendibili le accuse formulate dalle parti offese, che sarebbero invece spesso cadute in contraddizioni ed avrebbero fornito ricostruzioni lacunose e divergenti dei medesimi fatti, attribuendo a ciascun imputato, di volta in volta, ruoli e condotte del tutto diversi;
– incongrua valutazione dalla circostanza che "la maggior parte degli imputati riconosciuti in sede di individuazione fotografica non vennero poi riconosciuti in sede di ricognizione formale" eseguita con incidente probatorio.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi, tra le costanti decisioni in tal senso, Cass.: Sez. 3: 12.10.2006, a 34110;
10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).
Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo penetrante e rigoroso le dichiarazioni accusatorie provenienti dalle due ragazze ed hanno attribuito credibilità alle stesse, tenendo anche conto che i tre imputati erano stati da esse costantemente individuati in sede sia di ricognizione fotografica sia di ricognizione personale effettuata con incidente probatorio (i giudici del merito hanno assolto, invece, altri giovani per i quali vi erano state discordanze tra le parti offese nelle ricognizioni).
Nell’anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa e le dedotte discrasie nelle dichiarazioni delle parti offese sono state razionalmente considerate come marginali e tali da non incidere sulla complessiva attendibilità delle stesse.
La struttura razionale della decisione risulta sorretta, in conclusione, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, mentre al ricorrente non è consentito sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
2. Irrilevante è la questione del compimento in concreto, da parte di ciascuno dei ricorrenti, di palpeggiamenti lascivi.
Il delitto di cui all’art. 609 octies c.p., costituisce una fattispecie autonomi di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p.", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo.
La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l’incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione.
La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione.
L’azione collettiva presuppone la necessaria presenza di più di una persona al momento e sul luogo del delitto, ma l’esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro o degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti.
Il concetto di "partecipazione", inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un’attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell’alt 609 bis c.p.), dovendo invece secondo un’interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore – ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all’azione collettiva (ed una situazione siffatta risulta in concreto accertata nella vicenda in esame).
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue per ciascun ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011
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