Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-10-2011) 30-11-2011, n. 44586

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale monocratico di Monza il 24 aprile 2008, appellata dal Procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte di appello, ha condannato F.D. alla pena di un mese di arresto ed Euro 150,00 di ammenda, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, perchè, richiesto da personale di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, ometteva di esibire il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno; in (OMISSIS).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte l’imputato tramite il difensore di ufficio, il quale deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione, e del permesso di soggiorno o dell’attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato (prescrizioni da ritenersi cumulative e non alternative), è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, recata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, dep. 27/04/2011, Alacev, Rv. 249546), essendo inesigibile da quest’ultimi, proprio perchè presenti irregolarmente nel territorio dello Stato, la cumulativa esibizione del passaporto (o di altro documento di identificazione) e del permesso di soggiorno (o dell’attestazione di regolare presenza in Italia).

Poichè, nel caso in esame, l’imputato, cittadino senegalese, era irregolarmente presente nel territorio dello Stato, non è quindi configurabile a suo carico l’ipotesi criminosa contestata.

Segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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