Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2011) 01-12-2011, n. 44616

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15/2/2011, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 22/11/2007, che aveva condannato C.E. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di ricettazione di un autocarro, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c), per omessa notifica al difensore di fiducia dell’udienza di trattazione. Al riguardo rappresenta che all’udienza del 22/9/2010, il proprio difensore, avv. Anna Caserta, eccepiva l’irritualità della notifica del decreto di citazione all’imputato internato presso la casa di lavoro di Sulmona. Accogliendo l’eccezione, la Corte rinviava il procedimento all’udienza dell’11/2/2011, rendendone edotto il difensore. Quindi il processo subiva un rinvio d’ufficio all’udienza del 15/2/2011, del quale non veniva dato avviso all’avv. Caserta, essendo l’avviso erroneamente notificato al precedente avvocato di fiducia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura dei verbali d’udienza emerge che all’udienza del 28/9/2010, presente il difensore, avv. Anna Caserta, la Corte ordinò il rinnovo della notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto, disponendo il rinvio all’udienza dell’11/2/2010. Senonchè l’udienza successiva si è svolta il 15/2/2010 e non risulta che sia stato dato avviso dello spostamento dell’udienza al difensore, avv. Caserta, che a tale udienza non ha partecipato.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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