Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10138 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.C., dirigente della USL (OMISSIS) Palermo, negli anni 1986 e 1987, fu incaricato da parte del Commissario straordinario della stessa Usl, di compiti di ufficiale rogante per i contratti conclusi dalla Usl con partecipazione personale, nella misura del 75%, alla ripartizione dei diritti di segreteria incassati.

Le delibere, successivamente, furono revocate in autotutela e, con atto deliberativo n. 920 del 5.10.1993, la Usi dispose il recupero delle somme percepite dal P. per la sua attività di ufficiale rogante.

Quest’ultimo propose ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sede di Palermo il quale, con sentenza del 6.3.2003, lo rigettò.

Ad eguale conclusione pervenne il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia che, con sentenza del 2.12.2010, rigettò l’appello proposto dal P. ritenendo corretta l’iniziativa recuperatoria della USL. Rilevò, a tal fine, che la norma sulla imposizione ai Comuni della stipula in forma pubblica, con riscossione dei diritti di segreteria, non potesse applicarsi alle Usl, con la conseguente illegittimità della delibera del 1987 che, invece, consentiva una tale riscossione e la correttezza, quindi, della sua revoca, con recupero delle somme, come disposto.

P.C. ha proposto ricorso per cassazione, al quale resistono con controricorso l’Assessorato Sanità della Regione Sicilia e la Gestione Stralcio dell’Azienda USL di Palermo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta la richiesta di rinvio, non prospettando il ricorrente a sussistenza di una concreta definizione transattiva della vicenda sostanziale.

La documentazione allegata ai fini del rinvio, infatti, fa riferimento soltanto alla necessaria acquisizione documentale, da parte dell’Avvocatura dello Stato, per potere esprimere il proprio parere sulla proposta transattiva avanzata dall’odierno ricorrente.

Il ricorso proposto "per motivi inerenti alla giurisdizione", senza rubrica e senza articolazione di motivo, è volto a denunciare quale eccesso di potere ai danni del giudice ordinario il fatto che sia stata disposta una azione di ripetizione di indebito sine titulo.

Il giudizio promosso – secondo la tesi del ricorrente – si fonda sulla ingiusta pretesa di recupero da parte della Usl – la cui legittimazione attiva si censura – di somme allo stesso corrisposte quale ufficiale rogante per i contratti conclusi dalla Usl.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Anche a prescindere dal difetto della necessaria articolazione di specifici motivi di censura avverso la sentenza impugnata, infatti, la questione relativa al difetto di giurisdizione prospettata in questa sede, risulta coperta dal giudicato implicito.

L’attuale ricorrente, infatti, avverso il recupero delle somme da parte USL, propose ricorso al tribunale amministrativo regionale che lo rigettò.

Ad eguale conclusione pervenne il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, che rigettò l’appello proposto dal P. fondato sull’eccesso di potere e violazioni di legge.

Ritenne la correttezza della iniziativa recuperatoria da parte della USL, posto che la norma sulla imposizione ai comuni della stipula in forma pubblica, con riscossione dei diritti di segreteria non era applicabile alle Usl; con la conseguente illegittimità della delibera del 1987 che, invece, consentiva tale riscossione, e della correttezza della revoca e del recupero deliberato a carico del P..

Con il presente ricorso, il P. contesta la giurisdizione del giudice amministrativo, ma una tale censura non risulta essere stata avanzata con i motivi dell’appello proposto – contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale che aveva pronunciato nel merito – al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana;

con la conseguente formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.

A tal fine, deve ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 c.p.c. (S.U. 9.10.2008 n. 24883), che ne ha delineato l’ambito applicativo in senso restrittivo, la questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello.

Infatti, la portata dell’art. 37 c.p.c., riacquista la sua massima espansione quando il tenore della decisione (che attenga al rito o al merito, o ad entrambi) sia tale da escludere qualsiasi forma di decisione implicita o esplicita sulla giurisdizione (S.U. 9.10.2008, n. 24883 e segg.; v. anche S.U. 29.3.2011, n. 7097) , ovvero quando la questione sia emersa entro i limiti cronologici consentiti.

Diversamente, è precluso l’esame, da parte delle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione se la parte, poi ricorrente in cassazione, non abbia proposto specificamente appello principale od incidentale avverso la decisione implicitamente affermativa della potestas judicandi, adottata dal primo giudice (nella specie la sentenza con la quale il TAR per la Sicilia aveva rigettato la impugnazione del P.).

Ciò che, nel caso in esame, non è avvenuto per la mancata impugnazione, sia da parte dell’appellante con l’appello principale, sia, eventualmente, dall’appellato con appello incidentale condizionato, della questione di giurisdizione, implicitamente risolta in senso affermativo dal primo giudice con l’esame del fondo del ricorso, ed il suo rigetto (v. anche S.U. 9.11.2011 n. 23306).

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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