Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Il ricorrente, alla data del ricorso vice brigadiere in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri, impugna il provvedimento in epigrafe, il quale gli ha negato il distintivo d’onore di ferito in servizio per le infermità "frattura secondo metatarso destro, frattura dello sterno, fratture costali multiple emitorace destro e sinistro; trauma cranico non commotivo".
Con il ricorso sono stati depositati documenti.
L’Amministrazione intimata si è costituita.
Con ordinanza presidenziale n. 72/2003 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.
In esito al deposito istruttorio il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 novembre 2011.
2. – Il gravame deve essere respinto.
Esso – quale risultante dalle prospettazioni del ricorso dell’introduttivo e dalle più puntuali censure, conseguenti al deposito istruttorio, formulate nei motivi aggiunti – lamenta una violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del R.D. 28 settembre 1934, n. 1820 (recante "Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio", vigente alle date di riferimento e recentemente abrogato dall’art. 2269, comma 1, n. 84, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e del decreto interministeriale 20 maggio 1935 (recante norme di attuazione del citato R.D. n. 1820 del 1934), nonché illogicità manifesta per la dichiarata applicazione della Circolare 11 maggio 1995 della Direzione generale di Sanità militare (avente come oggetto "Distintivo d’onore per feriti, mutilati ed deceduti per causa di servizio").
Il ricorrente afferma che nel proprio caso doveva essere applicato il citato articolo 9 del R.D. n. 1820 del 1934, relativo ai feriti in servizio, e che invece l’Amministrazione ha erroneamente applicato il precedente articolo 1, relativo ai mutilati in servizio, così negando l’onorificenza richiesta.
Il rilievo è infondato.
L’art. 9 del R.D. n. 1820 del 1934 prevedeva, per la parte che qui interessa: "I militari ……… che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio ……… ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari ……… potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato".
Il precedente articolo 1 del medesimo decreto prevedeva invece: "È istituito uno speciale distintivo d’onore del quale potranno fregiarsi i militari ……. che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio …….. ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti".
L’impugnato diniego è stato espressamente adottato visto – tra gli altri – il parere contrario del Collegio medico legale in data 20 ottobre 199, e "condividendone le motivazioni".
Non risulta che questo parere del Collegio medico legale abbia negato i presupposti per l’onorificenza confondendo tra le "ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari", indicate nel citato articolo 9, e le "ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti", indicate nel citato articolo 1.
Appare invece con chiarezza che le infermità riportate in servizio dall’A. ("frattura secondo metatarso destro, frattura dello sterno, fratture costali multiple emitorace destro e sinistro; trauma cranico non commotivo"), raffrontate con la previsione dell’articolo 9 citato ("ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari"), non risultano con quest’ultima previsione compatibili (in particolare data l’assenza – o meglio la mancata prova – di "esiti permanenti"); e che correttamente, dunque, il Collegio medico – e conseguentemente l’impugnata determinazione ministeriale n. 11470 del 16 dicembre 1997 – ha escluso che vi fossero i presupposti per la relativa insegna onorifica.
Il ricorso va dunque respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi – riscontrabili in particolare nella circostanza che trattasi pur sempre di ferite riportate nell’espletamento del servizio – perché le spese di causa siano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale respinge ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.
Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere
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