Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – C.N., in qualità di titolare dell’omonima impresa di costruzioni, convenne in giudizio il Comune di Basico, chiedendone la condanna al pagamento del saldo dovuto sul corrispettivo di lavori di riattamento e sistemazione del cimitero comunale, nonchè al rimborso dei supplementi di premio da lui pagati a causa del ritardo nell’estinzione della polizza fideiussoria contratta a garanzia dell’adempimento del contratto di appalto.
1.1. – Con sentenza del 7 marzo 2002, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettò la domanda, dichiarando prescritti i crediti fatti valere dall’attore.
2. – L’impugnazione da quest’ultimo proposta e stata rigettata dalla Corte d’Appello di Messina con sentenza del 16 febbraio 2010.
Premesso che non erano contestate nè l’avvenuta ultimazione dei lavori in data 30 settembre 1967, nè la mancata collaudazione dell’opera, la Corte ha rilevato che, in base al capitolato speciale d’appalto, le operazioni di collaudo avrebbero dovuto concludersi entro il secondo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, ed ha pertanto ritenuto che, non essendo imputabile all’appaltatore la mancata esecuzione del collaudo, il C. avrebbe potuto far valere i propri diritti dalla data del 30 marzo 1968. Ha quindi confermato l’intervenuta prescrizione dei crediti, escludendo l’efficacia interruttiva sia delle richieste di pagamento inoltrate dall’appellante con lettere raccomandate del 23 novembre 1978 e del 3 ottobre 1979, in quanto tardive, sia della convocazione per chiarimenti inviata dal Comune all’appaltatore con nota del 3 maggio 1972, in quanto non recante un riconoscimento del debito.
3. – Avverso la predetta sentenza il C. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’individuare la decorrenza del termine di prescrizione, la Corte d’Appello ha omesso di considerare che il rapporto contrattuale in realtà non si era mai chiuso, non essendo mai venuta meno la sospensione dei lavori disposta dal direttore dei lavori il 25 luglio 1967, e non essendosi mai proceduto al collaudo dell’opera.
1.1. – La censura è infondata.
E’ opportuno premettere che la questione riguardante l’incidenza della sospensione sullo svolgimento del rapporto contrattuale, non trattata nella sentenza impugnata, era stata sollevata con il primo motivo d’appello, con cui il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di approvazione di una perizia di variante, deliberata il 3 luglio 1969, sostenendo che, a seguito di tale provvedimento, il Comune avrebbe dovuto porre in essere una serie di adempimenti tecnici ed amministrativi, tra i quali la redazione del verbale di ripresa dei lavori, il cui mancato compimento, impedendo la definizione del rapporto contrattuale, avrebbe imposto di escludere la decorrenza della prescrizione, o quanto meno di ancorarla alla scadenza del secondo trimestre successivo alla predetta data.
L’omesso esame di tale circostanza non appare tuttavia sufficiente ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, non potendo essa ritenersi idonea ad orientare in senso diverso la decisione della controversia, avuto riguardo alla portata determinante dell’accertamento, compiuto dalla Corte territoriale, che l’opera commissionata fu ultimata il 30 settembre 1967. Tale affermazione, non censurata dal ricorrente, implicando logicamente l’avvenuta prosecuzione dei lavori nonostante il provvedimento di sospensione, appare di per se sufficiente ad escludere l’incidenza di quest’ultimo sul concreto svolgimento del rapporto contrattuale, rendendo irrilevante anche la mancata redazione dei verbale di ripresa dei lavori; la sottoscrizione di quest’ultimo, prescritta del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 16 risponde infatti all’esigenza di far risultare formalmente la data di cessazione della sospensione, ai fini del differimento dei termine per l’ultimazione dei lavori (cfr, Cass., Sez. 1, 7 dicembre 2008, n. 29494; 2 ottobre 2001, n. 12203), e sarebbe pertanto risultata superflua nella fattispecie in esame, non avendo la sospensione ricevuto concreta attuazione.
1.2. – Quanto alla mancata collaudazione dell’opera, il richiamo della sentenza impugnata alla clausola del capitolato speciale d’appalto secondo cui le operazioni di collaudo avrebbero dovuto essere compiute entro il secondo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori, appare di per sè sufficiente a giustificare la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale ha ancorato alla data di scadenza del predetto termine la decorrenza della prescrizione, osservando che l’omissione del collaudo, in quanto non imputabile all’appaltatore, non gli avrebbe impedito di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale, a partire dalla predetta data.
In riferimento al regime anteriore all’entrata in vigore della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5 che introdusse il termine di a sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per la collaudazione dei lavori pubblici, questa Corte ha infatti affermato che le disposizioni dettate dagli artt. 42, 44 e 47 del capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che subordinavano all’approvazione del collaudo la proponibilità in sede arbitrale o giurisdizionale delle domande dell’appaltatore volte a far valere pretese scaturenti dal contratto, vanno applicate alla luce del principio generale, valido anche per il collaudo, secondo cui la Pubblica Amministrazione, essendo tenuta ad eseguire il contratto nel rispetto degli artt. 1374 e 1375 cod. civ., non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte; pertanto, trascorso il tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell’esame valutativo, la mancata adozione di qualsiasi provvedimento denuncia di per sè il rifiuto del collaudo e l’inadempimento dalla committente, con la conseguenza che l’appaltatore può agire in sede giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di costituire preliminarmente in mora la debitrice, nè di assegnarle o chiedere che le sia assegnato un termine (cfr. Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1995, n. 11312; Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2001, n. 1494; 8 luglio 1995, n. 7550). Il principio, emergente da tale orientamento, secondo cui il ritardo nell’effettuazione delle operazioni di collaudo, integrando una violazione del dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, costituisce inadempimento dell’Amministrazione che legittima l’appaltatore alla proposizione della domanda giudiziale, trova applicazione, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui, come nella specie, il compimento delle predette operazioni sia stato assoggettato ad un termine contrattualmente fissato, la cui scadenza, facendo venir meno ogni ostacolo all’esercizio dell’azione in sede giurisdizionale, segna anche la decorrenza del termine di prescrizione.
2. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna C.N. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, ivi compresi Euro 2.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012
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