Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 3-10 dicembre 2009, ha accolto l’appello proposto dall’INPS, rigettando le domande proposte dai pensionati, ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate, volte ad ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dalla L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, al valore incrementato a seguito dell’applicazione della perequazione automatica nel periodo compreso fra l’I gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione, e non al valore nominale, come ritenuto dall’INPS. La Corte del merito ha osservato che la domanda proposta dai pensionati era infondata alla luce della norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, uno dei pensionati, V.M..
L’INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, articolato in più censure, il ricorrente, denunziando l’erronea interpretazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni preliminari del codice civile, della L. n. 87 del 1953 art. 23 e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, deduce che la maggiorazione del trattamento pensionistico degli ex combattenti non spetta al valore nominale ma al valore incrementato a seguito dell’applicazione della perequazione automatica al periodo che va dal 1 gennaio 1985 alla data di decorrenza della pensione.
A tale opzione ermeneutica, ad avviso del ricorrente, non è di ostacolo la disposizione di interpretazione autentica di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 505, posto che essa in realtà è una norma innovativa, la quale contrasta sia con il principio di ragionevolezza che con l’art. 117 Cosi, in riferimento all’art. 6, comma 1, CEDU. Il motivo non è fondato.
La sentenza della Corte di Appello di Trieste del 3-10 dicembre 2009, qui impugnata, è stata già oggetto di ricorso per cassazione da parte di un altro pensionato, V.M., e questa Corte, con ordinanza n. 13427 del 17 giugno 2011, ex art. 380 bis c.p.c., ha rigettato quel ricorso.
Con tale decisione questa Corte ha affermato che la questione per cui è controversia – se cioè la maggiorazione di che trattasi debba essere attribuita al valore nominale oppure al valore incrementato a seguito dell’applicazione della perequazione automatica al periodo compreso fra il 1 gennaio 1985 e la data di decorrenza della pensione – è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità e risolta con l’affermazione secondo cui la L. 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, va interpretato nel senso che coloro che conseguono la pensione in epoca successiva al primo gennaio 1985 hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico nella cifra fissa prevista dai comma 2, e non già nella somma incrementata con l’applicazione della perequazione automatica.
Ciò in base al consolidato principio di questa Corte secondo cui la maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate che non abbiano goduto di benefici ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce una prestazione autonoma, ma (come ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401 del 2008) è una maggiorazione del trattamento pensionistico, atta ad incrementarlo. Conseguentemente, sia la maggiorazione del trattamento, sia la relativa perequazione non possono che decorrere dalla data del pensionamento, non essendo ipotizzabile una maggiorazione della pensione – che peraltro non compete ex lege ma a domanda – che si rivaluta autonomamente, in tempi in cui la pensione non esisteva ancora (cfr., fra le altre, Cass. 13723/09; Cass. 14920/09; Cass. 14924/09; Cass. 17510/10; Cass. 18845/10; Cass. 21360/10; Cass. 2057/11).
Con la indicata ordinanza n. 13427/11 è stato altresì osservato che la questione di legittimità costituzionale della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 505, – che ha interpretato autenticamente la L. n. 140 del 1985, art. 6, comma 3, nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto -, è stata ritenuta infondata dalla Consulta, la quale, con la citata pronuncia n. 401 del 2008, ha affermato che detta norma di interpretazione autentica non è irragionevole laddove stabilisce la decorrenza della perequazione dalla data della effettiva e concreta attribuzione del beneficio, perchè Io scorrere del tempo e la collocazione in esso dei fatti giuridici possono legittimare una diversa modulazione dei rapporti che ne scaturiscono, sottolineando inoltre la natura del beneficio, predisposto per "fornire agli appartenenti a determinate categorie, ritenuti meritevoli di una gratificazione, una elargizione dimostrativa della gratitudine della Nazione".
Inoltre, Cass. n. 13723/09 cit. – dinanzi alla quale sono state sollevate analoghe eccezioni di incostituzionalità – ha ritenuto irrilevante la questione di illegittimità costituzionale della suddetta legge di interpretazione autentica anche sotto l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, (e, per suo tramite, dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), nonchè dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, per indebita ingerenza del potere legislativo neiramministrazione della giustizia al fine di condizionare l’esito dei giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, rilevando che l’interpretazione data da questa Corte alla norma di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 6, corroborata dalle argomentazioni della Corte Costituzionale sulla ratio di tale ultima legge, prescinde dalla disposizione di interpretazione autentica, onde la eventuale declaratoria di incostituzionalità sarebbe priva di ogni concreta influenza circa l’interpretazione delle norme che trovano applicazione.
Il ricorso va pertanto rigettato, previa condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012
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