Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-11-2011) 02-12-2011, n. 44875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.12.2008, il Tribunale di Sciacca dichiarò C.V. responsabile dei reati di ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 1.12.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la continuazione fra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 26.6.2007 del Tribunale di Sciacca, determinò la pena complessiva in anni 4 mesi 3 di reclusione ed Euro 2.700 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità fondata sulla mancata giustificazione della provenienza dell’assegno ricevuto; la Corte d’appello ha affermato che l’imputato si era rifiutato di indicare da chi avesse ricevuto l’assegno, mentre il primo giudice aveva affermato che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione, sicchè sarebbero state travisate le risultanze; l’imputato avrebbe legittimamente potuto tacere e comunque avrebbe potuto voler coprire un prossimo congiunto ai sensi dell’art. 384 c.p.; difetterebbe perciò motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave ai fini della continuazione basandosi non sulla gravità del reato desumibile dalla pena più grave edittalmente prevista, ma solo sulla valutazione del reato definito successivo; peraltro gli assegni provengono dalle stesse denunzie di smarrimento, sporte da G.R. e da P.G.; i reati di cui al presente procedimento non potrebbero perciò essere considerati più gravi di quelli di cui alla sentenza irrevocabile, sicchè si sarebbe dovuta aumentare l’unica pena irrevocabile;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aver mantenuto ferma la pena inflitta dal Tribunale in conseguenza dell’errore di cui al capo precedente; inoltre difetterebbe la motivazione sull’entità della pena e sull’aumento per recidiva.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha affermato che l’imputato non ha fornito nessuna attendibile indicazione in ordine alla provenienza dell’assegno e che in ordine ad altro assegno proveniente dallo stesso carnet l’indicazione fornita era stata smentita.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).

Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato nè violazione del diritto al silenzio, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall’essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicchè laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l’onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.

Mera illazione è che l’imputato intendesse tutelare un prossimo congiunto.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati.

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di reato continuato, per la determinazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che più grave deve essere considerata la violazione punita più severamente dalla legge. (V. da ultimo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34382 del 14.7.2010 dep. 23.9.2010 248247).

D’altra parte il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati, non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati-satellite. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5832 del 17.1.2011 dep. 16.2.2011 rv 249397) La Corte territoriale ha invece affermato di non poter applicare il criterio secondo il quale il reato più grave è quello punito con la pena più severa perchè alcuni dei reati erano stati oggetto di sentenza irrevocabile.

Manca perciò una corretta motivazione in punto di individuazione del reato più grave e di determinazione della pena.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, limitatamente all’individuazione del reato più grave ed alla conseguente determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, limitatamente all’individuazione del reato più grave ed alla conseguente determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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