Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2011) 02-12-2011, n. 44900

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, in data 25.2.2010, decidendo sull’appello del Procuratore generale presso la Corte di appello e dell’imputata, in riforma della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale della stessa sede, in data 23.10.2009, riduceva a mesi otto di reclusione la pena inflitta a P.R. in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, perchè, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, violava la prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sottoposte a misura di prevenzione o sicurezza, essendo stata sorpresa il 14.8.2009 ed il 22.10.2009 in compagnia di pregiudicati.

La Corte, premetteva che il Procuratore generale chiedeva l’esclusione del giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva contestata, mentre il difensore aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata per insussistenza del fatto, ovvero, in subordine, la riduzione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Quindi, affermava che la responsabilità dell’imputata in ordine al reato contestato si fondava sulla accertata reiterazione degli incontri, peraltro piuttosto ravvicinati.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione la P., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del reato contestato, in specie, tenuto conto che il T. è, come è stato documentato, cognato dell’imputata ed il Te. risulta pregiudicato per fatti non gravi e risalenti nel tempo. Inoltre, nella fattispecie non è configurabile il carattere di stabilità delle frequentazioni quanto, piuttosto, degli isolati e sporadici Incontri.

In secondo luogo, la ricorrente si duole della adeguatezza della pena inflitta in rapporto alla gravità del fatto, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e deduce la violazione dell’art. 163 c.p..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati non è richiesta una costante e assidua relazione Interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento (Sez. 1, n. 26785, 17/06/2009, Manzari, Rv. 244791; Sez. 1, n. 47109, 26/11/2009, Caputo, rv. 245882).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del richiamato principio e con adeguata motivazione, immune da vizi ha evidenziato come la responsabilità dell’imputata fondava sulla accertata reiterazione degli incontri, peraltro piuttosto ravvicinati anche tenuto conto del breve periodo dal quale la P. era stata sottoposta alla misura di prevenzione. Evidenziava, altresì, che l’imputata all’atto del controllo aveva assunto una condotta dalla quale poteva desumersi la piena consapevolezza della trasgressione alle prescrizioni.

Deve, altresì, precisarsi che il rapporto di parentela non esclude la configurabilità del reato laddove non si tratti di un legame che implichi una necessaria frequentazione. (Sez. 1, n. 47109, 26/11/2009, Caputo, rv. 245882).

Le ulteriori doglianze in ordine alla entità della diminuzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla violazione dell’art. 163 c.p. – peraltro soltanto enunciata – sono Inammissibili per assoluta aspecificltà.

Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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