Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Castrovillari il 7 gennaio 2002 dichiarava la estinzione del giudizio nella globalità promosso da A.L. e T.A., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A.V. nei confronti di M.G. e M. F., nonchè la UNIASS Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, derivati agli attori in proprio e nella qualità a seguito di sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS).
Nell’incidente il figlio A.V. subiva gravissime lesioni alla persona, in quanto investito dall’autovettura di proprietà del M.G. e condotta da M.F. ed assicurata per la R.C.A. con la UNIASS. Il Tribunale rilevava che la riassunzione del giudizio, interrotto per decesso del procuratore della UNIASS, avvenuta il (OMISSIS), da parte di A.V., divenuto nelle more maggiorenne, era del tutto irrituale non essendo stata dispiegata dal medesimo alcuna valida costituzione in giudizio anteriormente alla interruzione e disponeva per la compensazione integrale delle spese.
Su gravame di A.V. la Corte di appello di Catanzaro il 31 gennaio 2009 confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che mancava negli atti di causa la comparsa di costituzione in cancelleria del procuratore dell’ A.V. per come attestato dal giudicante nel verbale di udienza del 25 giugno 2001 a seguito di quanto evidenziato dai procuratori delle parti convenute.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione A. V., affidandosi a due motivi.
Resistono con controricorso M.F. e M.V..
Non ha svolto attività difensiva la intimata Compagnia Assicuratrice.
A.V. ha depositato memoria.
All’udienza dell’11 giugno 2011 preliminarmente il Collegio riteneva che il ricorso fosse ammissibile ex art. 366 bis c.p.c. per idonea formulazione del quesito di cui tratta il primo motivo ed, al contempo, decideva di acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado, ovvero quello esistente presso il Tribunale di Castrovillari, al fine di valutare la doglianza proposta, rinviando il processo a nuovo ruolo.
Pervenuto il fascicolo, il giudizio è stato fissato per l’odierna udienza.
Motivi della decisione
1. – Dall’ esame del fascicolo di primo grado emerge quanto segue.
A.V. è nato il (OMISSIS) ed all’epoca del sinistro aveva 14 anni.
L’atto di citazione è del 20 ottobre 1989, allorchè il V. non aveva ancora 17 anni e fu redatto dai genitori T.A. e A.L. in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del loro figlio minorenne.
Nella pendenza del giudizio il 19 febbraio 1994 (il V. aveva da poco superato i 21 anni) l’ A.V. si costituisce in giudizio con il ministero dell’avv. Franco. All’inizio dello espletamento della perizia del (OMISSIS) è presente A. V..
Il 20 ottobre 1994 il Tribunale emette ordinanza ed il V. è rappresentato dall’avv. Castronovo in sostituzione dell’avv. Nicola Franco.
La costituzione del V. è annotata sulla copertina del fascicolo del Tribunale di Catanzaro in data 9 marzo 1995, ove per il V. si costituisce l’avv. Perri e sotto l’annotazione vi è una firma illeggibile.
All’udienza del 1 aprile 1996 compare l’avv. Perri che fa presente di essersi costituito in giudizio per il V. ormai maggiorenne, depositando comparsa di replica in cancelleria.
In quella udienza sono presenti i coniugi A. che dichiarano di avere revocato il mandato al proprio difensore avv. Stabile. Sono, altresi, presenti gli avv. D’Alba e Bernardo, i quali prendono atto della costituzione dell’avv. Perri per A.V. e chiedono termine per esaminare le controdeduzioni in ordine alla comparsa di risposta dell’avv. P.; prendono atto della dichiarazione dei coniugi A. e chiedono al Giudice istruttore di ordinare agli originari attori di chiarire la loro posizione rispetto alle soprannominate parti del processo.
All’udienza del 2 giugno 1997 l’avv. Perri deposita certificati medici dell’ A.V. e l’avv. D’Alba dichiara il decesso del procuratore UNIASS avv. Bernardo.
Il Giudice istruttore dichiara la interruzione del processo, il quale viene riassunto dall’avv. Perri per conto dell’ A.V. con deposito in cancelleria il 26 luglio 1997.
Il Giudice istruttore, letta l’istanza di riassunzione, dispone la notifica alle altre parti e fissa per il prosieguo l’udienza al 1 dicembre 1997.
In questa data l’avv.D’Alba, i convenuti e l’avvocato della UNIASS depositano comparse di costituzione.
Il 18 maggio 1998 l’avv. Perri dichiara di precisare le conclusioni in ossequio al provvedimento dell’11 marzo 1998 del G.I..
Il G.I., sciogliendo la riserva del 18 maggio 1998, invita le parti a provvedere alla ordinata produzione dei documenti con formale e integrale indicazione nell’indice del proprio fascicolo dei documenti da offrire in comunicazione; l’indice dovrà riportare la data della produzione; se i documenti sono stati prodotti fuori udienza devono riportare il timbro del deposito in cancelleria con la data e la firma del ricevente e rinvia per le conclusioni.
L’ordinanza è emessa fuori udienza con il dispositivo con cui se ne dispone la comunicazione (tra gli altri) all’avv. Ferri per A. V. (11 marzo 1999).
Il 22 maggio 2000 vi è la comparsa dell’avv. Perri per A. V..
Il 6 novembre 2000 per il A.V. si costituisce l’avv. Sisca, la cui comparsa è contestata dalle altre parti all’udienza del 18 dicembre 2000.
All’udienza del 25 giugno 2001 "dato atto di quanto sopra" (ossia le conclusioni assunte a verbale) il G.I. trattiene la causa in decisione.
Il 26 gennaio 2002 A.V. revoca l’avv. Sisca.
2. – Il Collegio, esaminato il fascicolo e il suo contenuto, così come, per quel che interessa in questa sede, atteso nel suo complesso il contenuto del ricorso, rileva che erroneamente il giudice dell’appello ha emesso la sentenza impugnata, in quanto sin dall’inizio del giudizio l’ A.V. rivestiva la qualità di parte perchè rappresentato dai genitori, essendo all’epoca di minore età e che al momento della riassunzione A.V. aveva ritualmente riassunto la causa, mentre il verbale del (OMISSIS) contiene solo le deduzioni ed eccezioni delle parti, ma non già l’attestazione del giudicante di quanto evidenziato dai procuratori delle parti.
Ne consegue che la sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Catanzaro che in diversa composizione provvedere anche alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia la sentenza impugnata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012
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