Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2011) 02-12-2011, n. 44975 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.G., già ricorrente avverso la sentenza 1-2-2011 del Tribunale di Matera che gli aveva applicato la pena su richiesta di mesi otto e giorni dieci di reclusione ed Euro 400 di multa, per il reato di furto aggravato in abitazione, ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto in data 12-10-2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Alla relativa declaratoria seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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